llo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno
ACCERTAMENTO & RISCOSSIONEPrimo Pianotributi in genere

i tassi di interesse applicati dall’agente della riscossione aggiornati al 19 settembre 2022

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Enti che hanno autorizzato l’Agente della riscossione a concedere la rateizzazione

Puoi consultare l’elenco degli enti che hanno autorizzato l’Agente della riscossione a concedere la rateizzazione e i rispettivi tassi di interesse.

Il tasso di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti di natura erariale è pari a al 4,5% annuo (art.21, comma 1, DPR n. 602/1973), per quelli di natura previdenziale e assistenziale è pari al 6,5% annuo (art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, e art. 3, comma 4, D.L. n. 318/1996, convertito dalla L. n. 402/1996). Ai restanti debiti si applica il tasso previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973, salvo diversa determinazione dell’ente creditore (art. 26, comma 1-bis, D.Lgs. n. 46/1999).

I tassi di interesse diversi da quello previsto dall’art.21 del del D.P.R. n.602/1973, comunicati dai singoli enti creditori, sono riportati nell’elenco che segue.