Il Ministero dell’Ambiente scrive ai Comuni
Con una recente nota del 2 febbraio indirizzata all’Anci, alle Regioni e alle Province, Il Ministero dell’Ambiente precisa le modalità di trattamento dei rifiuti provenienti da attività edilizie di costruzione o di demolizione eseguite in ambito familiare/domestico.
Per il Ministero, se prodotti in esigue quantità e nell’attività “fai da te”, queste tipologie di rifiuti possono, a tutti gli effetti, essere considerate rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e quindi conferiti nell’ambito dell’usuale ciclo di raccolta presso i centri comunali rispettando tuttavia i criteri delle selezioni differenziate come da Decreto Ministeriale 8/4/2008.
I Rifiuti da attività di costruzione “fai da te”: |
possono essere gestiti come rifiuti urbani |
possono essere conferiti presso i centri di raccolta comunali |
Per il trasporto di questa tipologia di rifiuti, precisa sempre il Ministero, sarà sufficiente utilizzare, in via semplificata, un DdT (documento di trasporto) che, però, contenga tutte le informazioni relative alla tracciabilità del materiale in caso di controllo.
Nulla cambia, invece, per il trattamento ed il conferimento dei rifiuti da attività di imprese artigianali di costruzione che continueranno ad essere considerati, a tutti gli effetti, come rifiuti speciali.
La presa di posizione del Ministero dell’Ambiente si era resa necessaria in ordine ad alcuni dubbi intepretativi sorti sull’applicazione del Decreto Legislativo 3/9/2020 n. 116 con il quale è stata recepita la Direttiva UE 2018/151.
Infatti, è necessario ricordare che, in precedenza, i rifiuti generati dalle attività economiche erano tutti classificati come rifiuti speciali e soltanto a determinate condizioni i Comuni potevano assimilarli ai rifiuti urbani (i rifiuti individuati dallo Stato come assimilabili (cioè di composizione merceologica simile a quella dei rifiuti domestici).
Il dubbio, con riferimento alla qualifica di tale tipologia di rifiuti considerare, si era posto dopo l’approvazione del decreto legislativo n.116 del 2020 che, nel definire il rifiuto urbano riporta, all’articolo 183 comma 1, lettera b-sexies), “I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”.
Tale definizione era stata letta, da alcuni Enti, in modo particolarmente restrittivo, considerando, quindi, come rifiuti speciali e non urbani tutti i rifiuti di demolizione, quand’anche prodotti da privati nell’ambito delle attività domestiche fai da te. Come conseguenza di tale interpretazione, alcuni centri di raccolta comunale avevano rifiutato l’accesso di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione anche se effettuati da privati nell’ambito di attività domestiche.