Ho ricevuto un avviso di accertamento per IMU non pagata nel 2017. Non ho ben capito se mi tocca pagare o posso oppormi.
RISPOSTA / PARERE AL QUESITO
Può trovare tutte le risposte in questo articolo:
https://www.tuttotributi.it/imu-non-pagata-dopo-5-anni/La Redazione
Con la sentenza209 del 2022 della Corte Costituzionale non devo pagare l’IMU anche sulla seconda casa?
RISPOSTA / PARERE AL QUESITO
Dal quesito posto non si riesce a comprendere se per “seconda casa” intenda un immobile che abbia comunque la funzione di abitazione principale o, invece, non si tratti di ulteriore immobile oltre a quello/i con funzione di abitazione principale. E’ infatti opportuno segnalare che la citata pronuncia interviene esclusivamente sul concetto di abitazione principale. Qui potrà comunque trovare le risposte del caso: https://www.tuttotributi.it/imu-2023-cosa-cambia/
https://www.tuttotributi.it/spritztax-del-28-marzo-disponibile-il-video-su-imu-le-novita-per-il-2023-labitazione-principale-e-la-casa-familiare-nella-sentenza-della-corte-costituzionale-n-209-2022/
La Redazione
E’ possibile applicare il principio del cumulo giuridico delle sanzioni alla stessa violazione ripetuta negli anni ?
RISPOSTA / PARERE AL QUESITO
Il prevalente, per non dire univoco, orientamento giurisprudenzale sulla materia, ha risposto affermativamente al quesito. Segnaliamo alcune pronunce sull’ argomento: https://www.tuttotributi.it/cumulo-giuridico-per-omessa-dichiarazione-ultrannuale/ https://www.tuttotributi.it/va-applicato-il-cumulo-giuridico-alla-stessa-violazione-imu-ici-ripetuta-negli-anni/
https://www.tuttotributi.it/ici-cassazione-ordinanza-18243-2018/
La Redazione
Ho ricevuto una raccomandata del comune ove mi chiede il pagamento del Imu prima rata ldi giugno 2017 la raccomandata e arrivata i primi di aprile la devo pagare ? grazie della vostra risposta
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QUESITO #IMU – PRESCRIZIONE – 19/4/2023
Nel 2022 arriva notifica x pagare IMU di 5 anni.quale anno va in Prescrizione ?
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QUESITO #IMU 2016 – PRESCRIZIONE – 11/4/2023
IMU 2016 NON PAGATO IL SALDO E’IN PRESCRIZIONE IL PAGAMENTO ?
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QUESITO #IMU 2017 – PRESCRIZIONE 26/3/2023
Salve, ho ricevuto una notifica di accertamento e contestuale sanzione per omesso pagamento per l’anno 2017, recapitato all’ufficio postale il 30/12/22, ma notificatomi il 03/01/23. Non riesco a capire se conti la data della notifica e quindi scatti la decadenza o i termini siano stati correttamente rispettati. Vi ringrazio e saluto cordialmente
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QUESITO #IMU 2017 – PRESCRIZIONE 26/3/2023
Prescrizione Imu 2017 quando avviene grazie!?
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QUESITO #IMU 2014 – PRESCRIZIONE 24/3/2023
Il comune ha notificato il 17/01/2020 (anche se non lo ricordo) l’avviso di pagamento dell’IMU anno di imposta 2014. A dicembre 2022 ho ricevuto l’atto di ingiunzione di pagamento relativo alla stessa imposta, inviato da una Società di riscossione la quale mi ingiunge di pagare la somma dovuta entro 60 giorni, con un sovrapprezzo di circa 20 euro. A fine febbraio ho ricevuto una ulteriore diffida, sempre relativa all’IMU del 2014, con un ulteriore aggravio di spese. Non ho pagato pensando che entro gennaio 2023 il Comune aderisse allo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro. Ed invece entro il 31 gennaio il Comune ha emesso un provvedimento di non adesione. Anche se l’importo da pagare è irrisorio (63,00 euro con tutte le spese), non ho intenzione di pagare un tributo che mi hanno notificato la prima volta dopo sei anni, adducendo che non conta la data della notifica, ma la data della presentazione dell’avviso all’Ufficio Postale. Credo che non sia così, in quanto diverse sentenze mi danno ragione.
RISPOSTA / PARERE AL QUESITO
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QUESITO #IMU 2017 – PRESCRIZIONE 24/3/2023
Pagamento Anno 2017 quando tempo passa per la prescrizione dell’IMU ?
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QUESITO #IMU ALLOGGIO EDILIZIA POPOLARE 24/2/2023
Salve, volevo alcune delucidazioni in merito al pagamento dell’imu.
Sono conduttrice di un immobile dell’edilizia sociale pubblica (ex iacp). Ho ereditato un immobile classificato come deposito, categoria C. Il comune in cui risiedo mi ha inviato le cartelle di pagamento per l’imu relativo all’immobile ereditato ma io non ritengo di doverlo pagare altrimenti ciò comporterebbe una disparità di trattamento fra chi è titolare di un diritto di proprietà su un immobile classificato come prima casa e poi ha altri immobili che costituiscono pertinenza del primo e non paga nulla ovviamente e chi, trovandosi nelle mie condizioni, si ritrova a pagare l’imu per la sola pertinenza.
Grazie anticipatamente
RISPOSTA / PARERE AL QUESITO
In merito al quesito posto si rappresenta quanto segue:
A norma di legge tra i soggetti obbligati al versamento dell’imposta municipale propria rientrano tutti i contribuenti possessori di immobili ovvero tutti coloro che detengono un diritto reale sulla casa o sul terreno; tuttavia, il legislatore ha individuato specifici casi di esenzione dal pagamento del tributo.
Ai sensi del co.2, art. 13, D.L. 201/2011, non è previsto il pagamento dell’IMU nelle ipotesi di abitazione principale e relative pertinenze, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Inoltre, ai sensi del co.2, art. 13 cit., sono equiparate all’abitazione principale e godono dell’esenzione, anche:
· le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
· i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (tra cui si ritiene che possano rientrate alcuni immobili aventi le caratteristiche di alloggi sociali regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP);
Il successivo co. 10, art. 13, D.L. n. 201/2011, ha disposto una detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
Da quanto detto emerge che il Legislatore ha previsto:
A) da un lato, ai sensi dell’art. 13 cit., co.2, lett. b), l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i fabbricati di civile abitazione DESTINATI AD “ALLOGGI SOCIALI” come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (tra cui si ritiene possano rientrate alcuni immobili aventi le caratteristiche di alloggi sociali regolarmente destinati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP);
B) ai sensi dell’art. 13 cit., co.10, una detrazione di € 200,00 dall’imposta dovuta per gli “ALLOGGI” regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
Quant detto è stato successivamente ribadito anche nella Legge di Bilancio 2020 – L.160/2019 – che ha mantenuto inalterato il regime fiscale già previsto in materia di IMU per gli enti in questione.
Venendo all’individuazione del caso in esame si potrebbe affermare che il locale accatastato come “deposito” godrebbe a norma di legge dei benefici previsti ai fini IMU tuttavia – da come è stato posto il quesito – non si comprende se il predetto deposto di proprietà dell’istante sia stato regolarmente e tempestivamente denunciato al Comune come pertinenza dell’alloggio ex IACP.
Se così fosse nulla osta al riconoscimento del diritto all’esenzione da parte del Comune impositore.
Viceversa (ovvero il deposito è un’unità immobiliare avulsa dall’alloggio ex IACP) a parere dello scrivente non si riscontrano elementi giuridici validi per chiedere e ottenere l’esenzione.
QUESITO #IMU 2013 – PRESCRIZIONE – 24/2/2023
Sono a chiedere se una richiesta di pagamento di una imu del 2013 arrivatami nel 2017 e su mia richiesta del 12-2021 modificati gli importi messa scadenza 21-07-22 e recapitatami ieri 07-11-22 è da pagare o è in prescrizione???
RISPOSTA / PARERE AL QUESITO
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QUESITO #IMU 2022 – Abitazione principale 20/2/2023
Buonasera, avrei una domanda in merito all’IMU 2022. Sono proprietaria al 50% di una casa a…… insieme a mio marito. Da inizio novembre 2022 ho dovuto spostare la residenza a ….. in una casa in locazione, mentre mio marito ha mantenuto la residenza a ……. nella nostra casa di proprietà. Leggevo sul sito del comune di ……… quanto segue: Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.Non capisco se devo comunque pagare una quota di IMU sulla mia casa di proprietà, pur avendo la residenza in una casa in affitto in altro comune, o se invece posso non pagare, dichiarando la casa di proprietà come immobile principale di riferimento.
RISPOSTA / PARERE AL QUESITO
Preliminarmente: La norma del DL 146/2021 invocata va ritenuta investita dalla declaratoria di incostituzionalità pronuniciata con sentenza n. 209/2022 dalla Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 826/2023, ha chiarito che l’abitazione principale è solo quella in cui il proprietario abbia fissato la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nel caso in esame la contribuente ha trasferito la residenza anagrafica in Comune diverso rispetto quello in cui è comproprietaria di un immobile a destinazione abitativa.
Le “aperture” in materia, rispetto precedenti arresti giurisprudenziali di legittimità, fornite della pronuncia della Corte Costituzionale non hanno, tuttavia, modificato gli estremi di accesso all’esenzione IMU per l’abitazione principale. Il soggetto passivo del tributo, infatti, dovrà comunque risultare anagraficamente residente e con dimora abituale nell’immobile di cui richiesta l’esenzione.
I Giudici di Legittimità, in occasione proprio della pronuncia sopra richiamata, hanno ancora evidenziato, con riferimento alla sentenza n. 209/2022, che “La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore”.
Sottolineando, quindi, come i requisiti sopra indicati devono sussistere in capo al soggetto passivo seppur prescindendo dalla contestuale residenza dell’intero nucleo familiare.
Per quanto esposto la contribuente, trasferita la residenza anagrafica in altro Comune, dovrà pagare l’IMU sulla quota dell’abitazione posseduta che invece rimarrà esente per il coniuge lì anagraficamente residente (e stabilmente dimorante).
Saluti
Avv. Domenico Agostara
QUESITO #IMU 2017 PRESCRIZIONE 27/1/2023
Un accertamento esecutivo per omesso pagamento imu nel 2017 consegnato alle poste per la notifica il 3 gennaio del 2023 è legittimo? o prescritto grazie
RISPOSTA / PARERE AL QUESITO
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QUESITO #IMU 2021 – 16/12/2022
Buonasera,
le chiedo gentilmente un’ informazione non so se puo’ essermi di aiuto lei oppure deve inoltrarla ad un suo collega.
Riguardo la Tassa IMU relativa all’ anno 2021 non avevo effettuato il pagamento in quanto parlando con la commercialista mi aveva detto di attendere perche doveva consultare un ultima sentenza del 2022,ma purtroppo non riguarda il mio caso e giustamente domani effettuero ‘ il versamento.
Io vorrei spiegare il mio caso.
Mio marito e proprietario di un app.to in Roma (acquistato prima del matrimonio) in seguito
abbiamo acquistato un box ed una cantina, lui usufruisce dell’ agevolazione prima casa anche per le due pertinenze
mentre io pago ogni anno circa 160 euro per il box e la cantina.
Mi chiedo il perchè devo effettuare questo versamento in quanto sono coniuge convivente dal 1981?
E possibile poter avere delle informazioni piu’ approfondite,sapere se sia il caso di fare qualche interpelllo,
delle ulteiori indagini?
Resto in attesa di una sua cortese delucidazione, sperando che riesca a risolvermi il caso.
Grazie, buona serata, cordiali saluti
RISPOSTA / PARERE AL QUESITO
Condivisibile la prudenziale condotta suggerita dal commercialista, l’art. 817 cc prevede che la destinazione della pertinenza a servizio o ornamento del bene principale sia decisa dal proprietario dalla cosa principale o da chi sia titolare di un diritto reale sulla medesima. In altri termini è richiesta la coincidenza tra il proprietario del bene principale e ed il proprietario del bene accessorio. Di conseguenza il coniuge proprietario di una quota della sola pertinenza sarà soggetto all’ordinario prelievo.
La superiore lettura è coerente con le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25127/2009, sempre richiamata dalla successiva giurisprudenza in materia, secondo cui : «Ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa», basandosi «sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra». La prova dell’asservimento pertinenziale «che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata)deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite».
Pur tuttavia la Suprema Corte, in relazione allo specifico quesito posto e seppure in materia di ICI aree edificabili, con sentenza n. 19126/2016 ha ritenuto sussistente il rapporto pertinenziale tra il bene accessorio posseduto in comproprietà per la quota del 50% da due soggetti ed il bene principale posseduto per la quota del 100% da uno solo dei comproprietari del bene accessorio, se sussiste il vincolo e la relazione pertinenziale ai sensi dell’art. 817 del Codice civile.
Sarà comunque rimessa al Funzionario Responsabile la valutazione degli spunti giurisprudenziali sottoposti e trarrà le necessarie conclusioni che potrebbero condurre ad un contenzioso di dubbio esito.
Avv. Domenico Agostara
QUESITO #IMU – 12/12/2022
Buongiorno,Il 02/08/2021 è avvenuto il rogito per donazione prima casa a nome mio, e a novembre 2021 sono iniziati i lavori di ristrutturazione ordinaria e manutenzione del mio Fabbricato, con comunicazione da parte del mio tecnico al comune .A giugno 2022 ho pagato l imu, e a dicembre ci sarà il saldo.Ma non mi aspetta il diritto di pagare semplicemente il 50%, dell imu, in quanto la residenza prima casa la sposterò il primo gennaio 2023, quindi i benefici prima casa li mantengo in quanto ho tempo i 18 mesi per il trasferimento della residenza? Grazie in anticipo
RISPOSTA / PARERE AL QUESITO
E’ piuttosto ricorrente confondere – anche ai fini dei benefici fiscali – i concetti di “abitazione principale “e “prima casa” stante che ad ognuno di essi la normativa prevede diversi trattamenti fiscali. Solitamente quando si parla di “prima casa” si fa riferimento al pagamento agevolato dei tributi e/o imposte erariali quali imposta di registro, ipotecaria, catastale ed IVA.Ai fini IMU, invero, la legge non prevede il concetto di “prima casa” ma piuttosto quello di “abitazione principale” ovvero “…l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.Infatti, se si vuole ottenere l’esenzione IMU per la c.d. “abitazione principale” la residenza è un requisito essenziale (una conditio sine qua non) con la conseguenza che l’immobile acquistato come “prima casa” con i benefici di legge non attribuisce automaticamente il diritto all’esenzione IMU la quale esenzione “scatta” – anche in caso di dichiarazione di impegno a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi dal rogito – solo momento in cui il contribuente e la propria famiglia trasferisce effettivamente la residenza e dimora abituale nell’immobile .Fino a quale momento l’imposta de quo andrà pagata con le aliquote deliberate dal Comune in quanto verrà considerata come seconda abitazione.
Avv. Alessandro Gravina