E’ sufficiente che l’immobile sia inserito nel piano del Consorzio?
contenuto della pagina
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, l’adozione del c.d. “perimetro di contribuenza” e/o del piano di classifica e l’inserzione dell’immobile all’interno del piano
esonerano il Consorzio dall’onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. tra le tante Cass nr 23225/2014, nr.6708/2015,
nr.24356/2016. nr 3365/2017, nr 22099/2018) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di
credito vantato dal Consorzio. Dunque l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area
di intervento (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
Se non c’è beneficio, i contributi dei consorzi di bonifica non sono dovuti
La contribuente ha fornito elementi di fatto e dati tecnici,desumibili dalla consulenza di parte dell’Ing.xxx (distanza del fondo dalle opere di bonifica conformazione orografica del terreno su cui insite lo stabilimento della Manifatture Sigaro Toscano, posizione altimetrica favorevole
del fondo) idonei a dimostrare, secondo l’assunto della contribuente, che l’area sulla quale sorgeva l’opificio non poteva in concreto trarre beneficio alcuno delle opere consortili.