La norma
contenuto della pagina
Dal 2022 il legislatore ha stabilito l’ESENZIONE IMU per i “BENI MERCE” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Occorre chiedersi se tale esenzione valga per legge o solo in presenza della presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
Sul punto è intervenuta la risoluzione 7 del 2020
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Risoluzione-n.-7-DF-Dichiarazione-telematica-IMU-Beni-merce.pdf secondo cui “ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 751, terzo periodo, concernente appunto i beni-merce, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme”.
L’ordinanza della Corte di cassazione n. 5190 del 17 febbraio 2022
Secondo una recente ordinanza della Corte di cassazione, la n. 5190 del 17 febbraio 2022 “Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica. (…) In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lett. c), nn. 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme”. La Commissione Tributaria Regionale si è dunque confermata alle predette norme e ai predetti principi laddove – affermando che: la parte contribuente non ha presentato la dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti, prescritta a pena di decadenza dal beneficio dal D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 bis; è principio consolidato quello per cui le norme che prevedono esenzioni di imposta sono di stretta interpretazione; il principio della emendabilità delle dichiarazioni fiscali incontra il limite delle dichiarazioni a cui sono collegate decadenze”
L’ordinanza
In commento dell’ordinanza si veda l’articolo di italia oggi https://www.italiaoggi.it/news/beni-merce-sgravi-imu-a-rischio-2554211
Il dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia ha chiarito che non deve essere riconosciuta l’esenzione Imu per i fabbricati classificati tra i beni merce delle imprese costruttrici, se gli stessi siano stati locati anche solo per un breve periodo. Secondo il Ministero l’agevolazione non spetta in caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea. Ha escluso la possibilità di un’agevolazione proporzionale alla durata del periodo d’imposta in cui l’unità immobiliare non sia stata locata. Pertanto non solo l’esenzione, ma anche l’aliquota ridotta non può essere riconosciuta ai fabbricati locati. Per l’Ifel, invece, gli immobili hanno diritto al trattamento agevolato anche nel caso di locazione periodica. Non si perde il beneficio, dunque, al di là che l’affitto abbia una durata più o meno lunga.
Ricordiamo i requisiti per fruire dell’esenzione
- il soggetto proprietario dei beni deve essere una impresa costruttrice.
- Non possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che non costruiscono direttamente i fabbricati ma provvedono esclusivamente alla loro commercializzazione (ad esempio le società immobiliari).
– L’esenzione si applica solo ai fabbricati,
-non alle aree edificabili sulle quali è in corso l’intervento edilizio e, in ogni caso, l’area che dovesse essersi così costituita secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, D. Lgs. n. 504/1992 (anche durante i lavori edilizi di recupero sul fabbricato preesistente, quest’ultimo continui ad essere iscritto al casto dei fabbricati come fabbricato: l’oggetto d’imposta è, infatti, l’area edificabile;
– direttamente costruiti dall’impresa e, quindi, ultimati costituenti beni merce in quanto destinati alla vendita, cioè quei beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa ( rimanenze di magazzino, voce C.I.4 ( si veda il principio contabile OIC 13 (“Rimanenze”) secondo cui “ 4 – Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società; 16. I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito; 17. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite.
– Il fabbricato costruito non deve essere locato;
– Il fabbricato deve essere stato dichiarato entro i termini di legge