Cosa si intende per “continuità del servizio”?
Per continuità del servizio si intende l’erogazione regolare e senza interruzioni del medesimo servizio. La continuità del servizio cessa quando si verificano sospensioni nella fornitura, che possono essere programmate o non programmate.
L’impegno dei gestori è quello di garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi o ridurne la durata. Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, nel caso in cui la sospensione del servizio si protragga oltre una certa durata, il gestore si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza.
Riferimenti:
Cosa si intende per interruzione del servizio di acquedotto?
L’interruzione del servizio di acquedotto è la mancata fornitura del servizio, per un utente finale, alle condizioni minime di portata e carico idraulico definite dalla normativa vigente o, nei casi previsti, specificate nel contratto di utenza; sono ricomprese tutte le tipologie di interruzione, incluse quelle per razionamento idrico in condizioni di scarsità.
Riferimenti:
- Atto 917/2017/R/idr art. 1 dell’Allegato A
Di che tipo possono essere le interruzioni?
Le interruzioni possono essere non programmate o programmate.
Le interruzioni non programmate, sono le interruzioni del servizio di acquedotto derivanti da segnalazione al pronto intervento o avviso di telecontrollo/controllo interno riconducibili a situazioni di disagio o di pericolo (per gli utenti o per l’ambiente), tali da richiedere interventi non differibili nel tempo.
Le interruzioni programmate sono le interruzioni del servizio differenti da quelle non programmate, di solito dovute all’esecuzione di interventi programmati di manutenzione della rete idrica, precedute da un preavviso agli utenti coinvolti.
Il tempo minimo di preavviso agli utenti coinvolti per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura è di 48 ore.
Riferimenti:
- Atto 917/2017/R/idr art. 1 e art. 3 dell’Allegato A
In caso di interruzioni del servizio idrico, entro quanto tempo deve essere attivato il servizio sostitutivo di emergenza?
Il tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile è di 48 ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione – sia essa programmata o non programmata – e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato.
Riferimenti:
- Atto 917/2017/R/idr art. 3 dell’Allegato A
Sono previsti indennizzi per l’utente in caso di interruzioni del servizio idrico?
L’Autorità ha previsto degli standard specifici relativi alla qualità tecnica del servizio idrico integrato:
Standard specifici di continuità del servizio di acquedotto
Indicatore | Standard specifico |
Durata massima della singola sospensione programmata | 24 ore |
Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile | 48 ore |
Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura | 48 ore |
In caso di mancato rispetto degli standard fissati dall’Autorità, l’utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico (base) pari a 30 euro – incrementabile del doppio o del triplo in proporzione al ritardo dallo standard – e valorizzato per ciascun utente finale, facendo riferimento agli utenti indiretti per le utenze condominiali, ossia alle unità immobiliari sottese al contratto di fornitura del servizio.
Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora all’utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell’anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione già previsti ai sensi dell’atto 655/2015/R/idr.