Come si può chiedere la verifica del funzionamento del contatore?
L’utente che ha dei dubbi sul corretto funzionamento del contatore, può richiedere al gestore una verifica, tenendo però presente che se l’apparecchio risulterà funzionante il gestore potrà chiedergli di pagare i costi dell’intervento. Il gestore deve informare di tali costi tramite il sito internet, la bolletta e il Regolamento di utenza e deve ricordarli all’utente che richiede una verifica.
Inoltre, il gestore rende disponibile nell’home page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto da parte dell’utente finale che contiene tra l’altro anche un campo per la richiesta della verifica del contatore, con l’indicazione dei relativi costi.
Riferimenti:
- Atto 655/2015/R/idr artt. 28 e 29
Chi effettua la verifica del contatore?
L’utente finale può richiedere la verifica del contatore al gestore del Servizio idrico, che è il soggetto responsabile dell’installazione, del buon funzionamento e della manutenzione e verifica dei contatori. In tal caso il gestore è tenuto a rispettare gli standard specifici e generali di qualità contrattuale previsti dall’Autorità.
L’utente può inoltre richiedere controlli in contraddittorio, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto MISE 155/2013. Si tratta di controlli effettuati dalla Camera di commercio competente per territorio, a cui devono essere richiesti.
Riferimenti:
- Atto 218/2016/R/idr art. 6
Entro quanto tempo deve essere effettuata la verifica del contatore e comunicato il relativo esito?
Il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore è stabilito in 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Il tempo massimo di comunicazione dell’esito della verifica del contatore effettuata in loco è stabilito in 10 giorni lavorativi e si calcola dal momento dell’intervento. Se la verifica è effettuata in laboratorio è di 30 giorni lavorativi.
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, il gestore deve versare all’utente un indennizzo automatico (base) pari a 30 euro.
Queste tempistiche non si applicano per i controlli in contraddittorio richiesti alla Camera di Commercio ai sensi dell’articolo 5 del Decreto MISE 155/2013.
Riferimenti:
- Atto 655/2015/R/idr artt. 28, 29 e 67, Tabella 1.
Quali possono essere i risultati e i costi della verifica del contatore?
Nei casi in cui a seguito della verifica il contatore risultasse correttamente funzionante, il gestore può addebitare all’utente finale i costi dell’intervento esplicitandone l’ammontare in bolletta, sul sito internet e nel Regolamento d’utenza. Il gestore, inoltre, ha l’obbligo di rammentare tale informazione all’utente finale in sede di richiesta di verifica del contatore, almeno nei casi in cui questa è inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.
Se invece la verifica evidenzia che il contatore è guasto o malfunzionante, il gestore deve sostituirlo gratuitamente. Il misuratore può essere sostituito contestualmente alla verifica oppure in una data che deve essere comunicata all’utente. L’utente può, entro 5 giorni dalla comunicazione, concordare con il gestore una data diversa.
Il tempo massimo di sostituzione del misuratore è fissato in 10 giorni lavorativi dalla data in cui il gestore mette a disposizione all’utente il documento che riporta l’esito della verifica.
Riferimenti:
- Atto 655/2015/R/idr artt. 28, 29, 30 e 67, Tabella 1.
Come viene effettuata la ricostruzione dei consumi quando il contatore non funziona correttamente?
Se la verifica non ha permesso di evidenziare una percentuale di errore, il gestore ricostruisce i consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d’uso.
In particolare, si utilizza il consumo stimato, calcolato in base al consumo medio annuo, a partire dalla data dell’ultima lettura disponibile.
Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del contatore malfunzionante
Riferimenti:
- Atto 655/2015/R/idr art. 30
- Atto 218/2016/R/idr art. 11