Faq IMULegge IMU

Gli immobili inagibili pagano l’imu nel 2022?

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Articolo 22-bis
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’IMU per gli immobili inagibili)

D.L. 4/2022 – A.C. 3522

Cosa prevede la norma di esenzione dell’IMU?

L’articolo 22-bis proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine
per l’esenzione dall’applicazione dell’IMU nei territori dei comuni delle
regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
In particolare, l’articolo in esame, introdotto dal Senato, al comma 1,
proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati
interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per
l’esenzione dall’applicazione dell’IMU (imposta municipale propria).

Quali territori riguarda l’esenzione imu per il 2022?

La disposizione riguarda i territori dei comuni colpiti dal sisma del 2012,
cioè i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, e
dall’articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, come eventualmente
rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma
43, secondo capoverso, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con
modificazioni dalla legge n. 172 del 2017.

La cronistoria dell’esenzione imu sugli immobili inagibili


L’esenzione dall’applicazione dell’IMU era stata prevista inizialmente
dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 74 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, e
prorogata più volte, da ultimo al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 1,
comma 116, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).
Si rammenta che con il decreto-legge n. 148 del 2017 (articolo 2-bis, comma
44) è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza dello
stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma 2012.
Nello specifico, i comuni interessati di Lombardia e Veneto sono elencati
nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º giugno 2012,
richiamato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, in cui è
disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi
tributari. Tale elenco ministeriale è stato integrato dall’articolo 67-septies
del decreto-legge n. 83 del 2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara,
Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli
indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo,
Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso
Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San
Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta.

Il citato D.M. 1° giugno 2012 elenca anche i comuni della regione Emilia –
Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU ivi
prevista, il cui perimetro è stato ridotto con l’articolo 2-bis, comma 43, del
decreto-legge n. 148 del 2017 a far data dal 2 gennaio 2019.
Per quanto riguarda il perimetro dei comuni della regione Emilia–Romagna
a far data dal 2 gennaio 2019, esso è stato delimitato ai seguenti comuni:
Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento,
Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia,
Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di
Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro,
San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del
Reno, Vigarano Mainarda.
Successivamente, l’articolo 1, comma 985, della legge 145 del 2018 (legge
di bilancio 2019) ha prorogato l’esenzione dell’imposta municipale propria
(IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni individuati
dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017. Tale ultimo
comma, oltre ad aver ridotto il perimetro dei comuni dell’Emilia–Romagna
colpiti dal sisma del 2012, come già ricordato in precedenza, ha previsto,
inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in
qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza,
valutato l’effettivo avanzamento dell’opera di ricostruzione, per ridurre il
perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e
della relativa normativa emergenziale.
Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal precedente
comma 1, pari a 10,5 milioni per l’anno 2022, e l’indicazione della
copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 307 del 2004