Detto in altri termini, dalla ricostruzione ora descritta si ricava la necessità di distinguere tra l’iscrizione all’Albo, che costituisce un requisito personale di idoneità professionale, come tale non suscettibile di avvalimento, dall’entità del capitale sociale che, per sua natura, è invece da considerarsi alla stregua di un requisito di ordine economico-finanziario, per il quale è invece consentito. ricorrere all’avvalimento.
Per tal via, peraltro, si giunge ad una composizione armonica rispetto all’orientamento più generale a mente del quale “Non può essere esclusa dalla gara pubblica d’appalto la società che, non avendo un capitale sociale pari a quello richiesto dal bando, ha raggiunto il requisito richiesto mediante avvalimento parziale con altra società, cioè sommando i capitali delle due società atteso che, essendo ammissibile la frazionabilità dell’avvalimento, deve ritenersi parimenti ammissibile che il partecipante ad una gara d’appalto possa dimostrare il possesso di un determinato capitale sociale avvalendosi anche di quello di un soggetto ausiliario, che si obblighi a tale fine” (Consiglio di Stato, Sez. V, 9.12.2013, n.5874; v. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20.3.2014, n.
431).