Fisco locale, la riforma è in Gazzetta: tutte le novità per Comuni, contribuenti e affidataririformanfisco locale
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È approdato definitivamente in Gazzetta Ufficiale il decreto che ridisegna una parte rilevante della fiscalità territoriale. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale», è stato pubblicato nella G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento ordinario n. 30, ed entra in vigore il 12 agosto.
Il provvedimento costituisce uno degli ultimi e più rilevanti tasselli di attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023. Ma, al di là della sua collocazione nella riforma complessiva, per gli enti territoriali il decreto assume una portata autonoma: modifica direttamente numerose disposizioni che regolano accertamento e riscossione, riscrive la disciplina dell’Albo degli operatori, interviene su TARI, IMU e canone unico, estende ai tributi territoriali gli istituti del Codice della crisi e avvia, dal 2027, una nuova fase del federalismo fiscale regionale e provinciale.
Non tutte le disposizioni, tuttavia, producono effetti immediati. Accanto alle norme operative dal 12 agosto, ve ne sono altre che rinviano al 2027 o al 2028 e altre ancora la cui concreta applicazione richiederà decreti e provvedimenti attuativi. È quindi necessario distinguere ciò che cambia subito da ciò che rappresenta l’architettura della fiscalità territoriale dei prossimi anni.
Un nuovo rapporto tra ente e contribuente
Il decreto parte da un cambio di impostazione. L’art. 1 chiede a Regioni ed enti locali di sviluppare forme più strutturate di collaborazione con il contribuente: informazione tributaria, assistenza e consulenza giuridica, semplificazione degli adempimenti, prevenzione degli errori, istituti premiali per l’adempimento spontaneo, accessibilità dei servizi, compensazione tra tributi dello stesso ente e tempestività dei rimborsi.
Viene soprattutto ribadita l’applicazione dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, con l’obbligo per gli enti di adeguare i propri ordinamenti e di individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale per i quali non opera il contraddittorio preventivo.
Non si tratta quindi soltanto di una dichiarazione programmatica. La riforma tende a portare anche nella fiscalità territoriale il modello già seguito a livello erariale: maggiore interlocuzione prima dell’accertamento e utilizzo dell’attività di compliance come strumento ordinario di gestione del rapporto tributario.
In questa logica si colloca l’art. 3. Prima dell’avvio dell’accertamento, Regioni ed enti locali possono trasmettere al contribuente comunicazioni contenenti dati e informazioni acquisiti direttamente o da terzi, consentendo la regolarizzazione attraverso il ravvedimento. Possono inoltre essere inviati avvisi bonari per tardivi, parziali od omessi versamenti con applicazione della sanzione ridotta prevista dalla disciplina generale.
Il contribuente dispone di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire chiarimenti, ricevute di pagamento e documentazione utile a correggere dati non considerati o erroneamente valutati dall’ente.
Sconti per chi paga con addebito diretto
Viene ampliata anche la possibilità di incentivare modalità di pagamento più efficienti.
L’art. 2 modifica l’art. 118-ter del D.L. n. 34/2020 consentendo a Regioni ed enti locali di prevedere, con legge o regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, una riduzione dell’aliquota o della tariffa quando il contribuente autorizza l’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale.
L’ente può stabilire un tetto massimo sul quale applicare la riduzione oppure sostituire alla riduzione percentuale uno sconto di importo fisso.
Restano escluse le entrate la cui riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. La previsione assume particolare rilievo per l’IMU, che rimane quindi fuori dal meccanismo.
Tributi locali e crisi d’impresa: cade una storica asimmetria
Una delle innovazioni più significative è contenuta nell’art. 4.
Il decreto modifica in più punti il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza estendendo ai crediti tributari di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni gli istituti già previsti per i crediti delle Agenzie fiscali.
Gli enti territoriali entrano così formalmente nei meccanismi di trattamento dei crediti tributari previsti nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
La novità ha una portata pratica considerevole. L’ente locale non può più essere considerato un soggetto esterno rispetto alle proposte di trattamento del debito tributario formulate nell’ambito degli strumenti del Codice della crisi: il decreto individua espressamente gli enti territoriali titolari del credito quali destinatari delle proposte e rimette agli ordinamenti dei singoli enti l’individuazione del soggetto competente a esprimere la relativa volontà.
Per i Comuni sarà quindi necessario verificare regolamenti, competenze dirigenziali e assetti organizzativi, perché la questione non riguarda soltanto la gestione del credito ma anche chi sia legittimato, per conto dell’ente, ad assumere decisioni nell’ambito delle procedure concorsuali.
Albo della riscossione: cambia il sistema dei controlli
Profondamente innovato anche l’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
Resta l’Albo dei soggetti privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate regionali e locali e resta una sezione separata per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione.
Il decreto, però, ridisegna governance e vigilanza.
L’Albo sarà tenuto da una Commissione composta da rappresentanti del MEF, del Ministero dell’interno, delle Regioni, degli enti locali e degli operatori iscritti. Requisiti professionali e morali, incompatibilità, sospensione, cancellazione e verifiche periodiche saranno ridefiniti attraverso nuovi regolamenti ministeriali, previa intesa in Conferenza unificata.
Particolarmente significativa è la distinzione tra controllo dei requisiti per l’iscrizione e controllo sull’esecuzione dei singoli affidamenti. La Commissione che tiene l’Albo non avrà infatti competenza sulle eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento dei servizi concretamente affidati dagli enti.
Parallelamente viene istituita una Commissione consultiva chiamata a elaborare linee guida sui criteri di affidamento e sulle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento, riscossione e supporto.
Dovranno inoltre essere comunicati periodicamente dati sui contratti, sulla remunerazione degli affidatari — con particolare riguardo agli aggi percentuali — e sui risultati delle attività di accertamento e riscossione.
Si introduce così un sistema che tende a rendere maggiormente comparabili affidamenti, compensi e risultati.
Nuovi requisiti patrimoniali per concessionari e società di supporto
L’art. 6 del D.Lgs. n. 147/2026 interviene in maniera significativa sui requisiti patrimoniali richiesti agli operatori della fiscalità locale, sostituendo il comma 807 dell’art. 1 della legge n. 160/2019. La modifica non si limita a rideterminare le soglie di capitale necessarie per l’iscrizione all’Albo: cambia anche la qualità del requisito patrimoniale richiesto.
La disciplina previgente faceva infatti riferimento a un capitale sociale interamente versato in denaro. Il nuovo testo abbandona entrambe queste specificazioni: richiede il possesso di un determinato capitale sociale minimo, ma non prescrive più che esso sia interamente versato né che il versamento debba necessariamente avvenire in denaro.
La modifica amplia quindi gli strumenti attraverso i quali le società possono soddisfare il requisito patrimoniale, riportando la disciplina speciale dell’Albo verso le ordinarie regole civilistiche sulla formazione e sul versamento del capitale sociale, fermo restando naturalmente il rispetto delle condizioni previste dal codice civile in relazione alla forma societaria e alla natura dei conferimenti.
Resta invece netta — e viene ulteriormente valorizzata — la distinzione tra chi esercita le attività di accertamento e riscossione e chi svolge esclusivamente attività di supporto propedeutiche.
Per i soggetti che effettuano attività di accertamento e riscossione il capitale sociale minimo è fissato in:
– 2,5 milioni di euro per lo svolgimento delle attività nei Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
– 5 milioni di euro per le attività svolte per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
Per i soggetti che svolgono esclusivamente funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione, le soglie sono invece sensibilmente inferiori:
– 150.000 euro per i Comuni fino a 100.000 abitanti;
– 500.000 euro per i Comuni da 100.001 a 200.000 abitanti;
– 1 milione di euro per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
La differenza non è meramente quantitativa. Il legislatore conferma sul piano patrimoniale la diversa natura delle due attività: da un lato l’esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione affidate all’esterno, cui corrispondono requisiti patrimoniali più elevati; dall’altro le attività strumentali e propedeutiche, che rimangono nella titolarità funzionale dell’ente e giustificano soglie di accesso sensibilmente più contenute.
Particolarmente rilevante è, inoltre, la nuova formulazione del requisito. La soppressione delle parole «interamente versato in denaro» non equivale infatti a una semplice modifica lessicale. Nel sistema precedente non era sufficiente che il capitale fosse deliberato o sottoscritto nella misura richiesta: esso doveva risultare integralmente liberato e mediante conferimenti in denaro. Con il D.Lgs. n. 147/2026 questo vincolo speciale viene meno.
Ne consegue che il requisito per l’iscrizione all’Albo deve oggi essere verificato sulla base dell’ammontare del capitale sociale, senza poter continuare ad applicare, in assenza di un’altra disposizione che lo imponga, l’ulteriore condizione speciale della sua integrale liberazione in denaro.
È un cambiamento destinato ad avere effetti concreti soprattutto sull’accesso al mercato e sulle operazioni societarie degli operatori del settore: la garanzia patrimoniale richiesta dal legislatore rimane, e resta particolarmente elevata per chi esercita accertamento e riscossione, ma viene eliminata la precedente rigidità relativa alle modalità di costituzione del capitale.
La scelta si inserisce, peraltro, nel più ampio riordino dell’Albo operato dal decreto: il legislatore sembra spostare l’attenzione da requisiti patrimoniali eccessivamente formalizzati verso un sistema nel quale la solidità dell’operatore deve essere valutata insieme ai requisiti professionali, morali e tecnico-organizzativi e sottoposta a verifiche periodiche secondo la nuova disciplina attuativa.
PagoPA: ente e affidatario ricevono direttamente la propria quota
Una delle disposizioni di maggiore interesse operativo riguarda i flussi finanziari.
Il nuovo comma 790-bis della legge n. 160/2019 stabilisce che, salvo l’IMU, quando il pagamento avviene tramite PagoPA e la riscossione è affidata a un soggetto iscritto all’Albo, le somme sono accreditate direttamente all’ente e all’affidatario, ciascuno per la quota di propria competenza.
I criteri tecnici saranno definiti con decreto del MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Città.
L’affidatario dovrà emettere entro il giorno 10 di ogni mese fatture quietanzate relative agli importi accreditati da PagoPA nel mese precedente, accompagnate dalla relativa rendicontazione. Sulla base di questa documentazione l’ente effettuerà autonomamente le proprie scritture e gli adempimenti contabili e fiscali.
È un meccanismo destinato a incidere significativamente sui rapporti economici tra ente e gestore, eliminando per i pagamenti PagoPA il passaggio dell’intero incasso attraverso uno solo dei due soggetti.
Incasso diretto: arrivano alcune deroghe
Viene contestualmente modificato l’art. 2-bis del D.L. n. 193/2016.
Al principio dell’afflusso delle entrate sul conto dell’ente vengono introdotte specifiche eccezioni per le entrate riscosse sulla base di un contratto a canone fisso, per quelle derivanti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi e per i versamenti effettuati dagli occupanti di aree mercatali o di posteggio.
In queste ipotesi le somme devono essere riversate sul conto corrente dell’ente creditore entro il termine stabilito dall’ente e, comunque, non oltre il decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione.
È una precisazione importante perché risolve alcune delle difficoltà operative prodotte dall’applicazione rigida del principio dell’incasso diretto, soprattutto nella riscossione coattiva.
Dal 2027 l’accertamento esecutivo arriva anche ai tributi regionali
L’art. 8 estende alle Regioni, per gli atti emessi dal 1° gennaio 2027 — o dalla precedente data eventualmente stabilita dalla legge regionale — il modello dell’accertamento esecutivo già sperimentato dagli enti locali.
L’avviso contiene anche l’intimazione ad adempiere e acquista efficacia di titolo esecutivo senza necessità della successiva cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
La disciplina riproduce in larga parte quella prevista per gli enti locali dalla legge n. 160/2019, ma introduce anche regole sulla rateizzazione, sugli oneri di riscossione, sull’accesso alle banche dati e sulla figura del funzionario responsabile della riscossione.
Contestualmente l’art. 9 coordina la disciplina dell’accertamento esecutivo locale con i nuovi testi unici tributari destinati a trovare applicazione dal 2027 e amplia espressamente il novero dei soggetti che possono avvalersi delle norme del D.P.R. n. 602/1973, includendo i soggetti di cui all’art. 1, comma 691, della legge n. 147/2013.
Partecipazione dei Comuni all’accertamento erariale: torna il 100 per cento
Una misura di immediato interesse per i Comuni è contenuta nell’art. 11.
La quota riconosciuta agli enti per la partecipazione all’accertamento dei tributi erariali viene elevata al 100 per cento per il triennio 2026-2028.
Non si tratta di una modifica marginale: il legislatore tenta nuovamente di rendere economicamente conveniente la collaborazione dei Comuni all’emersione dell’evasione erariale, riconoscendo integralmente all’ente locale la quota prevista dal meccanismo premiale.
Sanzioni: dal 2027 omessa dichiarazione al 100%, infedele al 40%
Il decreto opera anche un coordinamento generale della disciplina sanzionatoria.
Per i tributi regionali e locali trovano applicazione le regole generali del D.Lgs. n. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, quelle del nuovo testo unico delle sanzioni.
Ma soprattutto vengono rideterminate alcune sanzioni specifiche.
Dal 2027, per IMU e TARI e per le altre fattispecie espressamente interessate dalla riforma, l’omessa dichiarazione viene sanzionata nella misura del 100 per cento del tributo non versato, mentre per la dichiarazione infedele la sanzione è fissata al 40 per cento. Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027.
TARI: cambia il rapporto tra servizio pubblico e mercato
Particolarmente rilevanti sono le modifiche introdotte dall’art. 28.
Per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico, dimostrando l’avvio a riciclo o recupero, viene confermata l’esclusione dalla componente tariffaria proporzionata alla quantità dei rifiuti conferiti.
Cambia però la durata della scelta tra servizio pubblico e mercato: l’opzione deve avere durata non inferiore a due anni.
La comunicazione al Comune, o al gestore nel caso di tariffa corrispettiva, deve essere effettuata entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il decreto interviene anche sulla struttura dei costi. Viene espressamente previsto che nella tariffa possano essere coperti costi accessori della gestione dei rifiuti urbani, come le spese di spazzamento delle strade; quando ciò avviene, tali costi devono risultare nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari.
Viene inoltre prevista una riduzione della tariffa per le utenze domestiche che praticano compostaggio aerobico individuale e per determinate utenze non domestiche agricole e vivaistiche.
Importante anche la modifica dei termini dichiarativi: la dichiarazione TARI deve essere presentata entro novanta giorni dall’inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Analogo termine mobile di novanta giorni viene introdotto per le variazioni.
Il nuovo art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, infine, rinvia espressamente alla disciplina dei prelievi sui rifiuti urbani prevista dai commi 639 e 668 della legge n. 147/2013 per la tariffa relativa ai rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Canone unico: sanatoria delle delibere 2021-2025 e nuove regole dal 2026
L’art. 30 affronta uno dei problemi applicativi emersi negli ultimi anni: la pubblicazione delle delibere relative al canone unico.
Dal 2026 anche regolamenti e tariffe del canone patrimoniale sono assoggettati al sistema di trasmissione e pubblicazione previsto dall’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011.
Ma la disposizione contiene soprattutto una disciplina di salvaguardia per il passato.
Le delibere regolamentari e tariffarie relative agli anni 2021-2025 acquistano efficacia, anche in deroga alla disciplina ordinaria, purché siano inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. Il Dipartimento delle finanze dovrà pubblicarle entro il 30 novembre 2026.
Per gli enti si tratta quindi di una scadenza da non sottovalutare: nei prossimi mesi sarà necessario verificare l’intera serie delle deliberazioni adottate dalla nascita del canone unico.
Balconi e verande fuori dal canone
Con una disposizione molto puntuale, l’art. 31 interviene sulla definizione del presupposto del canone patrimoniale.
Sono espressamente esclususe dall’occupazione di suolo pubblico rilevante ai fini del canone balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
La norma mette fine, almeno sul piano legislativo, a una questione che aveva alimentato interpretazioni e contenziosi sulla possibilità di assoggettare al canone le proiezioni sul suolo pubblico di elementi strutturali stabilmente incorporati negli edifici.
IMU: dichiarazione solo telematica
Sul fronte IMU l’art. 26 introduce una rilevante semplificazione e, al tempo stesso, una maggiore standardizzazione dell’adempimento.
La dichiarazione IMU dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto inizio il possesso o si sono verificate variazioni rilevanti.
Il modello diventa l’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo. Restano valide le dichiarazioni IMU e TASI già presentate, se compatibili, mentre per gli enti non commerciali resta la dichiarazione annuale.
Fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale continueranno a essere utilizzati i modelli attualmente vigenti.
Rendita catastale impugnata: un termine speciale per accertamenti e rimborsi IMU
L’art. 32 risolve un’altra questione delicata.
Quando la rendita catastale rettificata dall’Agenzia delle Entrate viene impugnata, il Comune può accertare la maggiore IMU risultante dalla differenza tra rendita proposta e rendita rettificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia catastale.
L’imposta è dovuta dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ma si applicano soltanto gli interessi legali.
Specularmente, entro lo stesso termine il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute; il Comune deve effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla domanda.
È una disciplina speciale che collega finalmente i termini dell’azione tributaria all’esito del giudizio catastale, evitando che la durata della controversia renda inutilizzabili gli ordinari termini di accertamento.
Tassa automobilistica: maggiore autonomia regionale e nuove scadenze
Un intero blocco del decreto riguarda la tassa automobilistica.
Il tributo viene qualificato come tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva. Dal 2027 le Regioni potranno quindi esercitare gli spazi di autonomia riconosciuti dalla nuova disciplina, fermo restando che le esenzioni regionali non potranno estendersi automaticamente all’addizionale erariale, per la quale continueranno a valere esclusivamente le esenzioni stabilite dallo Stato.
Viene poi precisato il principio di territorialità: per le persone fisiche rileva la residenza; per le persone giuridiche la sede legale, salvo che la gestione ordinaria avvenga principalmente in un luogo diverso.
Dal 1° gennaio 2028 cambia inoltre il sistema delle scadenze: la tassa sarà normalmente dovuta per dodici mesi decorrenti dal mese di immatricolazione; il primo pagamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo, mentre i successivi entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione.
Il federalismo regionale riparte dalla compartecipazione IRPEF
La parte politicamente più rilevante del decreto è però contenuta nel Titolo IV.
Dal 2027 alle Regioni a statuto ordinario viene attribuita una compartecipazione al gettito IRPEF. L’aliquota dovrà essere determinata entro il 31 dicembre 2026 e dovrà garantire risorse corrispondenti a una serie di trasferimenti statali contestualmente soppressi.
Tra questi figurano 424 milioni della quota non sanitaria della compartecipazione IVA, 110 milioni per i libri di testo, 34 milioni del fondo per il welfare dello studente e soprattutto 5.259,6 milioni di euro del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale.
Il meccanismo, tuttavia, non attribuisce immediatamente alle Regioni la piena dinamica del gettito IRPEF.
Il decreto istituisce infatti un fondo attraverso il quale vengono effettuate le regolazioni finanziarie tra Stato e Regioni e stabilisce espressamente che le risorse derivanti dalla compartecipazione eccedenti la dotazione del fondo restano acquisite al bilancio dello Stato. È previsto un incremento di 50 milioni annui dal 2028, suscettibile di rimodulazione in relazione all’andamento delle entrate e ai risultati di efficienza conseguiti dalle Regioni.
È questo uno dei passaggi più delicati dell’intera riforma: la compartecipazione viene formalmente introdotta, ma nella fase transitoria funziona essenzialmente come strumento di fiscalizzazione di trasferimenti statali soppressi, con meccanismi di compensazione e perequazione che ne limitano inizialmente il carattere di effettiva compartecipazione alla dinamica del gettito.
E per i Comuni il federalismo resta ancora da costruire
Il diverso grado di avanzamento della riforma emerge chiaramente dall’art. 35.
Per i Comuni non viene ancora istituita una nuova compartecipazione. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto dovrà invece essere costituito presso il MEF un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell’economia, del Ministero dell’interno, del Dipartimento per gli Affari regionali e dell’ANCI.
Il suo compito sarà studiare «modalità di fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di istituzione di meccanismi di compartecipazione a tributi erariali».
È probabilmente la disposizione che meglio fotografa lo stato di attuazione dell’art. 119 della Costituzione: mentre per Regioni, Province e Città metropolitane il decreto introduce già specifici meccanismi di compartecipazione, per i Comuni la costruzione di una vera compartecipazione ai tributi erariali viene ancora rinviata a una successiva fase istruttoria.
Province e Città metropolitane: dal 2027 compartecipazione IRPEF
Più definito è invece il nuovo assetto finanziario di Province e Città metropolitane.
Dal 2027 viene istituita una compartecipazione al gettito IRPEF pari allo 0,92% nel 2027 e allo 0,97% dal 2028, entro il limite delle risorse del fondo appositamente istituito.
La compartecipazione sostituisce il gettito dell’imposta provinciale sulle assicurazioni RCA, che per l’aliquota del 12,5% viene acquisito allo Stato. Province e Città metropolitane conservano però la facoltà di aumentare l’aliquota RCA fino a 3,5 punti percentuali, trattenendone il relativo gettito.
Anche in questo caso, dunque, più che l’introduzione di una nuova entrata aggiuntiva, si realizza una trasformazione della fonte di finanziamento.
Una riforma in più tempi
Il D.Lgs. n. 147/2026 entra formalmente in vigore il 12 agosto 2026, ma la sua attuazione seguirà almeno tre differenti velocità.
Sono immediatamente operative numerose modifiche ordinamentali e quelle relative ai singoli tributi che non prevedono una diversa decorrenza.
Il 2027 rappresenterà invece lo spartiacque per la nuova disciplina sanzionatoria, l’accertamento esecutivo regionale, le nuove compartecipazioni IRPEF e diverse disposizioni sulla tassa automobilistica.
Al 2028 sono rinviate ulteriori modifiche, tra cui il nuovo sistema ordinario di pagamento della tassa automobilistica.
A tutto ciò si aggiunge un numero consistente di provvedimenti attuativi: decreti sull’Albo, sulle modalità di ripartizione dei flussi PagoPA, sulle compartecipazioni, sulla perequazione e sull’accesso alle banche dati.
La pubblicazione in Gazzetta chiude quindi il lungo percorso legislativo del decreto, ma apre una fase attuativa altrettanto importante.
Per gli enti locali, tuttavia, alcune scadenze sono già concrete. La più vicina è quella del 31 ottobre 2026, entro la quale occorrerà verificare e, ove necessario, inserire nel Portale del federalismo fiscale le delibere regolamentari e tariffarie del canone unico relative agli anni 2021-2025.
Più in generale, il decreto impone agli enti una revisione dei regolamenti tributari, dei procedimenti di compliance e contraddittorio, dei rapporti con gli affidatari, dei flussi di riscossione e delle procedure TARI e IMU.
La riforma fiscale territoriale, insomma, non si esaurisce nella riscrittura delle norme. Per Comuni, Regioni e operatori della riscossione il vero lavoro comincia adesso.
