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FAQ – IMU – COME SI CALCOLA

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Come la calcolo?

Secondo l’art. 1, comma 745 L. 160/2019, l’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% per i seguenti moltiplicatori:

gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80

Per le aree fabbricabili, ex art. 1, comma 746, L.160/ 2019, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
– zona territoriale di ubicazione;
–  indice di edificabilità;
–  destinazione d’uso consentita;
–  oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
–  prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

-terreni agricoli (art. 1, comma 746)

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

  • approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno (art. 1, comma 169 L. 296/2006);
  • pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
    Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati di seguito:
fattispecie norma di riferimento aliquota stabilita dalla legge aliquota minima che può essere stabilita dal comune aliquota massima che può essere stabilita dal comune ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 art. 1, c. 740,L. n. 160/2019 Esente non previsto
abitazione principale di categoria catastaleA/1, A/8 e A/9* si applica una detrazione di euro 200 art. 1, c. 748,L. n. 160/2019 0,5%* 0 0,6%* non previsto
fabbricati del gruppo catastale D art. 1, c. 753,L. n. 160/2019 0,86%
(0,76% riservato allo Stato)
0,76% 1,06% non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) art. 1, c. 751,L. n. 160/2019 0,1%
(esenti dal 2022)
0 0,25%
(esenti dal 2022)
non previsto
fabbricati rurali strumentali art. 1, c. 750,L. n. 160/2019 0,1% 0 0,1% non previsto
altri fabbricati(fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) art. 1, c. 754,L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14%
aree fabbricabili art. 1, c. 754,L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14%
terreni agricoli(se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758,
legge n. 160/2019)
art. 1, c. 752,L. n. 160/2019 0,76% 0 1,06% non previsto 


A decorrere dall’anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e devono redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne forma parte integrante (art. 1, commi 756 e 757, L.160/2019).
La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021 (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020)

1 commento

IMU 2021 - Quello che c'è da sapere in breve - Tuttotributi 19 Febbraio 2022 at 16:47

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