Sentenza del 02/05/2025 n. 3242/3 - CGT2G della Sicilia - Dall’art. 540, comma 2, cod. civ. – a mente del quale il coniuge superstite ha diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare solo se in proprietà esclusiva del de cuius o in comproprietà tra i coniugi – si ricava che non è tenuto a pagare l’IMU (o a godere, eventualmente, dell’esenzione per abitazione principale) il coniuge superstite se l’immobile è in comunione tra il defunto e un soggetto terzo.
Giurisprudenza IMUIMUPrimo Piano

Esenzione IMU su residenza familiare in comproprietà