dal 13 giugno 2022 è disponibile, nella sezione “Fiscalità regionale e locale  - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche r
tributi in genere

Entro quando va presentata la Dichiarazione annuale per l’imposta soggiorno ?

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Per l’anno 2020, è stato posticipato al 30 giugno 2022 il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione annuale prevista dall’art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La modifica normativa che ha spostato la dichiarazione dell’imposta soggiorno entro il 30 giugno 2022


La legge n. 69/2021 – in sede di conversione in legge del D.L. n. 41/2021 – ha inserito all’art. 25 il comma 3 bis, che a sua volta ha modificato il comma 1 ter del citato art. 4.
Quest’ultima disposizione, a seguito della modifica legislativa, prevede ora che:
“Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-2 legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all’anno d’imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”
Ne deriva che entrambe le dichiarazioni cumulative relative agli anni 2020 e 2021 dovranno essere presentate – attraverso il portale di gestione dell’imposta di soggiorno – entro il termine del 30 giugno 2022.

Imposta di soggiorno – Approvato in Conferenza Stato città il Modello di dichiarazione

La Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nella seduta del 13 aprile 2022, ha raggiunto l’intesa in merito allo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno. Con il decreto sono adottati il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, pertanto per quest’anno, entro il 30 giugno 2022.

Ifel ha pubblicato una nota informativa sui soggetti tenuti alla dichiarazione e sulle sanzioni previste dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

Non appena il decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, provvederemo a pubblicarlo in questo sito.