Sentenza del 1/7/2022 n 3058 – Comm. Trib. Lazio Sezione 1
Massima:
Non spetta l’esenzione Imu ex art. 7 comma 1 lett. i) d.lgs. 504/1997, come modificato dall’art. 7, co. 2 bis, d.l. 203/2005 e dal d.l. 223/2006, art. 39 co. 2 bis, ove non siano soddisfatti due distinti requisiti: il primo di natura oggettiva, consistente nello svolgimento in via esclusiva di una attività di assistenza o delle altre attività che il legislatore ha ad essa equiparate; il secondo di natura soggettiva, derivante nel fatto che le dette attività devono essere svolte da un ente, pubblico o privato, che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Nel caso di specie l’immobile, di proprietà del Collegio di Sant’Antonio per le Missioni Apostoliche all’estero, è stato affidato in comodato alla Pontificia Università Lateranense che avrebbe dovuto fornire la prova che la relativa attività venisse svolta con modalità non commerciali. La Pontificia Università Lateranense si è in realtà limitata ad evidenziare la comune appartenenza, con il Collegio, alla “medesima architettura strutturale etica e sociale”, senza nulla aggiungere su eventuali rette praticate agli studenti ivi alloggiati. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. 7, co. 1, lett. i), d.l.gs 504/1997; art. 7, co. 2 bis, d.l. 203/2005; art. 39, co. 2 bis, d.l. 223/2006.
Riferimenti giurisprudenziali. Cass. Nn. 7905/2005, 1309/2016