DECRETO 7 luglio 2023
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Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (23A04165) (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2023)
Come è noto ai sensi dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, ultimo periodo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.
Il quadro normativo di riferimento del prospetto delle aliquote imu 2023
L’art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019 dispone che, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interess3 del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.
L’art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non e’ idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita’ di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
L’art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, dispone che, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
L’art. 1, comma 767, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.
L’art. 1, comma 767, secondo e terzo periodo, della legge n.160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che, ai fini della pubblicazione, il comune e’ tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.
L’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale gli enti locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Entrata in vigore del prospetto aliquote IMU 2023
Il decreto dispone che, in ragione della portata innovativa e della complessita’ dell’applicazione informatica, adottata in attuazione delle disposizioni della legge n. 160 del 2019, l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica per l’approvazione del prospetto delle aliquote debba essere fissato all’anno di imposta 2024.
Al solo scopo di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, in vista dell’obbligatorietà sancita a decorrere dall’anno di imposta 2024, l’applicazione informatica sarà resa disponibile nel corso dell’anno 2023.
Il decreto che defiisce le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote
decreto prospetto aliquote imu 2023