deve invece dimostrate che l'attività concretamente svolta rientra tra quelle esentate e non è svolta con le modalità di un'attività commerciale
Giurisprudenza IMUIMU

è onere del privato dimostrare la non commercialità dell’attività

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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18413 Anno 2022
Presidente: LUCIOTTI LUCIO
Relatore: MONDINI ANTONIO
Data pubblicazione: 08/06/2022

1.4. Come per ogni ipotesi di esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla
regola generale del pagamento dell’imposta, la sussistenza dei presupposti
applicativi dell’esenzione in parola deve essere dimostrata dalla parte privata.
E’stato infatti specificamente affermato “In tema dì imposta comunale sugli
immobili (ICI), l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, è subordinata allo svolgimento esclusivo nell’immobile
di attività di religione o di culto o di altre attività elencate, il cui accertamento
in concreto – e il relativo onere probatorio – incombe sul soggetto che ne
invoca l’applicazione” (Cass. sez. 5, sentenza n. 5062 del 13/03/2015).
1.5. In particolare laddove -come nel caso di specie- si discuta del requisito
oggettivo di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett.i) cit.,
l’interessato non può assolvere all’onere della prova facendo esclusivamente
riferimento a documenti che attestino la propria natura di ente non
commerciale, i propri fini istituzionali o il tipo di attività cui l’immobile è a priori
destinato, e deve invece dimostrate che l’attività concretamente svolta rientra
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
tra quelle esentate e non è svolta con le modalità di un’attività commerciale
(Sez. 5, Sentenza n. 20776 del 26/10/2005; Sez. 5, Sentenza n. 4502 del
21/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015; da ultimo Cass.
18831/2020);

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