oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito all’obbligo
dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto
dall’art. 180 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo,
secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022.
Nel quesito viene ricordato che con le FAQ (risposte 8 e 9), pubblicate sul sito internet di
questo Dipartimento, è stato chiarito che, considerato che l’anno 2022 costituisce il primo anno di
applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale, i soggetti che
hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune,
seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità
la dichiarazione ministeriale. Nelle stesse FAQ è stato, altresì, precisato che, al di fuori di tale caso, è chiaro
che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione.
Ciò premesso, nel quesito viene chiesto di confermare che, per le annualità successive a
quelle indicate nelle predette FAQ, l’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento
dell’obbligo dichiarativo, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni
richieste dai comuni.
Al riguardo, si ritiene che, concordemente con quanto espresso nel quesito, per le annualità
successive a quelle indicate nelle FAQ richiamate, la presentazione del modello ministeriale approvato con
il decreto sopra citato rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento
dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale. Non si riscontrano, infatti, all’interno della
disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre
autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento.
Del resto, la previsione da parte dei degli enti locali impositori di ulteriori forme di
comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una
mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli
adempimenti dei contribuenti, sanciti dall’art. 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi del quale “al
contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso
dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.
