Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 26064 del 5/9/2022
Infatti, secondo questa Corte: «l’obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l’atto impositivo non opera per gli atti che risultino essere già stati comunicati al contribuente, ovvero per quelli che – essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo – debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili.