Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti
l presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato, che gli Enti di governo dell’ambito, o gli altri soggetti competenti, sono chiamati a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali.
1 DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017 665/2017/R/IDR APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI (TICSI), RECANTE I CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA APPLICATA AGLI UTENTI L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 28 settembre 2017 VISTI: • la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE); • la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477; • la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673; • la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014)177; • il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 (di seguito: D.P.R. 24 maggio 1977), recante “Formule tipo per la determinazione del canone e l’applicazione della tariffa di cui all’art. 16 della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento, e penalità per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l’omesso e ritardato pagamento”; • la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95); • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06), come successivamente modificato e integrato e, in particolare, la Parte Terza; • il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11); • il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l’articolo 21; • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”; 2 • il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l’articolo 7; • la legge 28 dicembre 2015 n. 221 (di seguito: legge 221/2015), recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. Collegato Ambientale) e, in particolare, l’articolo 60; • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016 (di seguito: d.P.C.M. 29 agosto 2016), recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 241, del 14 ottobre 2016; • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270, del 18 novembre 2016; • il Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45, recante “Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste” (di seguito: Provvedimento CIP 45/74); • il Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 46, recante “Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d’Italia” (di seguito: Provvedimento CIP 46/74). • il Provvedimento CIP 4 ottobre 1975, n. 26, recante “Nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d’Italia. Norme di esecuzione dei provvedimenti CIP 45/74 e 46/74” (di seguito: Provvedimento CIP 26/75); • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR); • la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR); • il documento per la consultazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR); • il documento per la consultazione dell’Autorità 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR); • la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR); 3 • la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 644/2013/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e sui criteri di articolazione tariffaria applicati nel servizio idrico integrato con particolare riguardo agli utenti domestici” (di seguito: deliberazione 644/2013/R/IDR); • la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 87/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti per la definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura” (di seguito: deliberazione 87/2014/R/IDR); • il documento per la consultazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 299/2014/R/IDR, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 299/2014/R/IDR); • il documento per la consultazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 620/2014/R/IDR, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 620/2014/R/IDR); • la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 8/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici” (di seguito: deliberazione 8/2015/R/IDR); • il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR); • la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR); • la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR); • la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/IDR, recante “Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico”; • la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (TIMSII) (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR); • la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 638/2016/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti” (di seguito: deliberazione 638/2016/R/IDR); 4 • la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR, recante “Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 8/2015/R/IDR per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, in forza delle recenti direttive in materia di tariffa sociale” (di seguito: deliberazione 716/2016/R/IDR); • il documento per la consultazione 13 aprile 2017, 251/2017/R/IDR, recante “Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici. Inquadramento generale e primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 251/2017/R/IDR); • il documento per la consultazione 8 giugno 2017, 422/2017/R/IDR, recante “Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura. Orientamenti nell’ambito del procedimento di revisione dei corrispettivi del servizio idrico integrato ” (di seguito: documento per la consultazione 422/2017/R/IDR); • il documento per la consultazione 22 giugno 2017, 470/2017/R/IDR, recante “Bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici economicamente disagiati. Inquadramento generale e primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 470/2017/R/IDR); • il documento per la consultazione 3 agosto 2017, 603/2017/R/IDR, recante “Direttive per l’adozione di procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato. Inquadramento generale e primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 603/2017/R/IDR); • il documento per la consultazione 3 agosto 2017, 604/2017/R/IDR, recante “Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici – TICSI (Testo integrato corrispettivi servizi idrici). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 604/2017/R/IDR); • la determina del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determina 2/2014 DSID); • la determina del 31 marzo 2016, 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID). CONSIDERATO CHE: • la direttiva 2000/60/CE dispone, all’articolo 9, che gli Stati membri: – adottino “politiche dei prezzi dell’acqua [che] incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente (…)”; – prevedano “un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in 5 industria, famiglie e agricoltura, (…) tenendo conto del principio «chi inquina paga»”; – possano “tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione”; • nella Comunicazione COM(2000)477, la Commissione europea ha specificato che “in linea di principio, ogni utilizzatore deve sostenere i costi legati alle risorse idriche da lui consumate, compresi i costi ambientali e quelli delle risorse. I prezzi devono inoltre essere direttamente legati alla quantità di risorse idriche impiegate o all’inquinamento prodotto. In questo modo, essi assumono una funzione incentivante, inducendo gli utilizzatori ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente ed a produrre meno inquinamento”; • la Commissione, con la Comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l’efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di: – “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell’acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”; – “fare dei prezzi dell’acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l’ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”; • inoltre, la Commissione europea, nella Comunicazione COM(2014)177, riconosce che “La direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell’utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l’uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell’accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l’UE, principio su cui quest’ultima basa la propria politica in materia di acque. Spetta alle autorità nazionali adottare misure di ausilio concrete che tutelino i gruppi sociali svantaggiati o incapaci di sostenere il costo dell’acqua (ad esempio sostenendo le famiglie a basso reddito o istituendo obblighi di servizio pubblico)”; • pur riconoscendo che la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisca uno dei mezzi idonei ad incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse in maniera efficiente, la Corte di Giustizia europea – con sentenza del 7 dicembre 2016 in Causa C-686/15 – ha chiarito che “per conformarsi all’obbligo di recupero dei costi dei servizi idrici, imposto dal diritto dell’Unione, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell’acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno”, evidenziando, pertanto, la possibilità per gli Stati membri di adottare una politica di tariffazione dell’acqua che si fondi su un prezzo richiesto agli utenti 6 comprendente sia una parte variabile, connessa al volume d’acqua effettivamente consumato, sia una parte fissa, non correlata a quest’ultimo. CONSIDERATO CHE: • la legge 481/95 affida all’Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale; • l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito, all’Autorità, “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”; • l’articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo del citato articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, precisa che “la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (…) persegue le seguenti finalità: a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale; b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE”; • in tema di definizione delle regole di riconoscimento dei costi – fase che precede la determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza secondo i criteri di cui al presente provvedimento – l’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede, inoltre, che l’Autorità “predispon[ga] e rived[a] periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (…) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull’applicazione delle tariffe”. CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: • la disciplina concernente l’articolazione della tariffa da applicare all’utenza è stata definita a partire dai provvedimenti sperimentali approvati dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) 45/74, 46/74 e 26/75 (a cui rimandava 7 espressamente il Metodo Normalizzato – art. 7, c. 1, D.M. 1 agosto 1996 – previgente alle regole tariffarie transitorie adottate dall’Autorità), e poi di fatto progressivamente delegata a livello locale dalle riforme successive, contribuendo a determinare una diffusa eterogeneità dei corrispettivi sul territorio nazionale: i citati provvedimenti non forniscono, infatti, alcuna indicazione in ordine alle categorie di utilizzatori cui applicare tariffe differenziate, alla dimensione ed al numero degli eventuali scaglioni di consumo cui applicare tariffe unitarie progressivamente crescenti, ai criteri di dimensionamento delle quote fisse rispetto alla parte tariffaria variabile, alle modalità finalizzate a limitare la progressività tariffaria per le c.d. famiglie numerose, alle eventuali modalità di articolazione per fasce territoriali e per capacità contributiva; • nei metodi tariffari MTT e MTC, di cui alle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, data la loro natura transitoria, l’Autorità non ha deliberatamente affrontato il tema dell’articolazione tariffaria, prevedendo che il moltiplicatore tariffario venisse applicato a tutti i corrispettivi in essere praticati all’utenza ai fini del relativo aggiornamento. Tuttavia, l’allungamento del periodo regolatorio di riferimento e l’eventuale necessità di adeguare la struttura tariffaria in ragione di nuovi obiettivi che i soggetti competenti a livello locale intendessero perseguire, nonché l’esigenza di superare le previsioni di minimo impegnato ancora contenute in talune articolazioni tariffarie e le misure conseguenti all’attuazione del d.m. 30 settembre 2009 (in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta), hanno indotto l’Autorità a definire – a partire dai documenti di consultazione 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR – i primi orientamenti per la modifica dell’articolazione tariffaria stessa, successivamente confermati per il secondo periodo regolatorio nel documento per la consultazione 577/2015/R/IDR; • con deliberazione 643/2013/R/IDR, nell’ambito della definizione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, e con deliberazione 664/2015/R/IDR, in sede di definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), l’Autorità ha, pertanto, anticipato alcune prime misure di riordino della struttura dei corrispettivi, avendo l’esigenza di attendere il perfezionamento del quadro normativo da parte del legislatore prima di portare a compimento il procedimento, di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR, avviato per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, in un’ottica di graduale armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di articolazione tariffaria applicati; • inoltre, nell’ambito del citato processo di riordino dei corrispettivi da applicare per categoria di utenza, l’Autorità – proseguendo le attività avviate con deliberazione 87/2014/R/IDR – ha illustrato, dapprima nei documenti per la consultazione 299/2014/R/IDR e 620/2014/R/IDR e successivamente nel documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, i propri orientamenti in ordine alla metodologia di determinazione dei corrispettivi unitari di fognatura e 8 depurazione da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, al fine di: – superare – mediante un’appropriata allocazione dei costi nella struttura dei corrispettivi – le difformità di trattamento attualmente rilevabili sul territorio nazionale sulla base di diverse declinazioni della formula tipo definita dal D.P.R. 24 maggio 1977; – tener conto, in ossequio al principio “chi inquina paga”, del trade off fra le minori distorsioni dovute al venir meno dei sussidi incrociati tra categorie d’utenza e le ricadute in termini di sostenibilità economica degli operatori industriali. CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: • il quadro normativo di riferimento su cui l’Autorità ha iniziato ad impostare la definizione dei criteri di articolazione dei corrispettivi all’utenza è stato integrato con le disposizioni recate dall’articolo 60 della legge 221/2015 (c. d. Collegato Ambientale) che, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l’Autorità: – “al fine di garantire l’accesso universale all’acqua, assicur[i] agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (…)” (comma 1); – “al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, (…) definisc[a] le necessarie modifiche all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1” (comma 2); • il successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016 adottato in forza della citata previsione, stabilendo (all’articolo 1) che “Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno”, reca, tra l’altro, previsioni in tema di: Tariffa agevolata (articolo 2), disponendo che: – “l’Autorità (…) stabilisce, con riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all’art.1, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti” (comma 1); – “l’Autorità (…) prevede, per la fascia di consumo agevolato di cui al comma 1, l’applicazione di una tariffa agevolata per tutte le utenze domestiche residenti” (comma 2); Utenze disagiate e Bonus H2O (articolo 3), stabilendo che: – “l’Autorità (…) prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua (…), un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico 9 sociale” (comma 1); – “il bonus acqua è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l’utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata” (comma 2); – “l’Autorità (…) disciplina: a) le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati; b) le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus acqua” (comma 3); Metodo tariffario e articolazione tariffaria (articolo 4), prevedendo che: – “l’Autorità (…), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l’equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto: a) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; b) della differenziazione dell’uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio <>; c) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente”; • alla luce del rinnovato contesto normativo di riferimento, con la deliberazione 716/2016/R/IDR, l’Autorità ha integrato, rinnovandoli, i procedimenti in precedenza avviati per la definizione di criteri di articolazione tariffaria applicati agli utenti dei servizi idrici, e ha successivamente proceduto ad acquisire gli ulteriori elementi necessari alla definizione della nuova disciplina sia convocando specifici incontri con gli stakeholders, sia illustrando i propri orientamenti nei documenti per la consultazione 251/2017/R/IDR (sui criteri di articolazione tariffaria agli utenti), 422/2017/R/IDR (sul tema specifico della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura) e 604/2017/R/IDR (sulla riforma generale dei corrispettivi, sottoponendo a consultazione i criteri da definire nel Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici – TICSI); • per quanto di interesse in questa sede, rilevano poi taluni temi attualmente in fase di consultazione – strettamente interrelati con l’oggetto del presente provvedimento e di cui tener congiuntamente conto in una logica di sistema – riguardanti in particolare: – la definizione del bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici residenti in accertate condizioni di disagio economico (di cui al documento per la consultazione 470/2017/R/IDR); – l’introduzione di direttive per il contenimento e la gestione della morosità, ai fini di equità sugli altri utenti, individuando anche criteri uniformi sul territorio nazionale per la non disalimentabilità (di cui al documento per la consultazione 603/2017/R/IDR, pubblicato nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 638/2016/R/IDR, a seguito dell’emanazione del 10 d.P.C.M. 29 agosto 2016, attuativo dell’articolo 61 della legge 221/2015, c.d. Collegato Ambientale). CONSIDERATO, POI, CHE: • alla base delle misure regolatorie che l’Autorità ha iniziato a prospettare sul tema in oggetto, vi sono le risultanze emerse dalle varie raccolte dati che, a partire dal 2012, hanno alimentato il quadro conoscitivo a disposizione; • in particolare, con deliberazione 644/2013/R/IDR l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e ai criteri di articolazione tariffaria applicati nel servizio idrico integrato, richiedendo, nell’ambito della raccolta dati disposta con determina 2/2014 DSID, le informazioni all’uopo necessarie, il cui aggiornamento è stato da ultimo richiesto in sede di raccolta dati prevista con determina 3/2016 DSID; • dalle analisi condotte, in riferimento ai richiamati provvedimenti del CIP, si è riscontrato un prevalente utilizzo dei seguenti criteri di articolazione della tariffa: – articolazione per fasce di utenza, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione degli usi della risorsa (ad esempio, domestici, industriali, agricoli, pubblici, ecc.); – articolazione per livelli di consumo, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione del livello di consumo effettuato dall’utente (ad esempio, la tariffa agevolata, la tariffa base, la tariffa relativa alle eccedenze); – articolazione per bacini territoriali, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione della zona nella quale questa viene applicata; • nella prassi applicativa si annoverano varie esperienze di articolazione che tutelano le utenze a basso reddito in base all’appartenenza ad una delle categorie ISEE; • in alcune realtà, in aggiunta ai criteri sopra descritti, sono stati proposti tentativi di articolazione commisurata al numero di componenti il nucleo domestico, basati su studi tesi ad approfondire il profilo di consumi per dimensione familiare; tuttavia, sono emerse difficoltà applicative di rilievo, connesse soprattutto al costante aggiornamento delle banche dati concernenti la composizione delle utenze domestiche che tale modalità di articolazione richiede; • in generale, l’analisi delle informazioni e dei dati raccolti ha messo in luce una grande eterogeneità sia nei criteri di articolazione adottati, sia nei valori dei corrispettivi applicati (potendosi riscontrare anche più bacini tariffari relativi ad un medesimo operatore), nonché nella definizione delle classi di consumo e, infine, riguardo alla classificazione delle categorie d’uso; • l’intervento regolatorio in discorso si inserisce in un contesto in cui la riferita presenza della disomogeneità delle strutture dei corrispettivi applicate agli utenti finali trova, in parte, fondamento nelle differenze che si rinvengono – tra le diverse aree del Paese – con riguardo ai costi unitari del servizio coperti da tariffa: ciò implica che l’azione di razionalizzazione e riordino della disciplina 11 delle articolazioni tariffarie da parte dell’Autorità richieda l’introduzione di misure volte a disciplinare molteplici aspetti e la cui implementazione – necessariamente graduale per motivi di sostenibilità – rappresenta l’avvio di un processo di carattere continuativo. CONSIDERATO, ANCHE, CHE: • l’Autorità, in fase di consultazione e di approfondimento con gli stakehoders, ha prospettato una strategia di intervento focalizzata su: – l’utenza domestica residente (in ragione, nell’ambito del servizio idrico integrato, della loro incidenza sul totale – in termini di quantità di risorsa consumata – e del ruolo di benchmark che i relativi corrispettivi svolgono nella definizione di quelli relativi alle altre categorie di utenze); – i reflui industriali recapitati in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale); • in risposta al documento per la consultazione 251/2017/R/IDR – in cui l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per l’individuazione delle regole che gli Enti di governo dell’ambito (di seguito anche: EGA) sono chiamati a seguire per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata all’utenza finale – sono pervenuti 22 contributi da parte degli Enti di governo e della loro associazione, dei gestori e della loro associazione e raggruppamenti, di associazioni di consumatori e di un operatore della grande distribuzione; • le osservazioni ricevute – pur evidenziando un generale apprezzamento rispetto alla impostazione illustrata, condividendone le finalità e le analisi dei dati alla medesima sottese – hanno messo in luce criticità riconducibili all’applicazione di taluni dei criteri descritti, con particolare riferimento alla prospettata previsione (a partire dal 2018) di un’articolazione pro capite della quota variabile del corrispettivo di acquedotto, definita considerando la numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente; • in particolare, Enti di governo dell’ambito e gestori sono stati concordi nel segnalare che – sebbene la soluzione di adottare una tariffa pro capite consentirebbe al gestore di operare in un contesto in cui verrebbe superata l’imperfetta informazione che caratterizza le abitudini di consumo delle utenze domestiche residenti, potendo puntualmente identificare il quantitativo essenziale di acqua da erogare alle medesime a tariffa agevolata – si rinvengono criticità applicative (riconducibili a difficoltà temporanee) per la mancata disponibilità di banche dati opportunamente dettagliate, necessitando di tempi per l’applicazione delle nuove regole stimabili in circa quattro anni; le associazioni dei consumatori hanno, comunque, evidenziato l’urgenza di disciplinare il percorso di progressiva omogeneizzazione delle strutture tariffarie in uso; • per quanto attiene la tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, nel documento per la consultazione 422/2017/R/IDR, è stata prospettata l’introduzione di una struttura trinomia 12 composta da: i) una quota fissa (a copertura dei costi specifici, quali i costi di gestione del contratto, di misura dei volumi scaricati e delle verifiche di qualità sui reflui); ii) una quota di capacità (avente l’obiettivo di ristabilire una corretta attribuzione dei costi, in particolare in tutti quei casi in cui volumi e concentrazioni dei parametri inquinanti riportati nelle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura sono sovradimensionati rispetto ai livelli effettivamente scaricati e utilizzati per la valorizzazione della quota variabile); iii) una quota variabile (proporzionale ai volumi scaricati per i servizi di fognatura e di depurazione, nonché alla qualità dei reflui per il solo servizio di depurazione) valutata in base a quattro parametri inquinanti principali (lasciando la possibilità di aggiungerne di ulteriori, localmente rilevanti) a cui attribuire le relative percentuali di costo di trattamento, quantificate per mezzo di un apposito modello analitico; • in risposta al documento per la consultazione 422/2017/R/IDR sono pervenuti 15 contributi da parte di una Regione, degli Enti di governo dell’ambito e della loro associazione, dei gestori e della loro associazione e raggruppamenti, di un’associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizio; • le osservazioni pervenute – pur evidenziando una condivisione rispetto all’impostazione di tariffa trinomia illustrata nel documento di cui al precedente alinea – hanno messo in luce alcune potenziali criticità manifestando, in particolare, la necessità di: – prevedere forme rafforzate di gradualità per consentire il completamento delle attività di caratterizzazione dei reflui e di messa a regime complessiva del nuovo metodo; – condurre ulteriori approfondimenti ai fini della formulazione della quota di capacità, della scelta del refluo di riferimento (valutando l’opportunità di individuarlo a livello nazionale, ovvero di ambito territoriale ottimale) a cui rapportare la qualità dei reflui dei singoli utenti industriali, delle specifiche modalità di determinazione delle caratteristiche qualitative dei reflui; – tener conto degli eventuali maggiori oneri associati alle prospettate attività di misura e controllo dei reflui industriali. CONSIDERATO, INFINE, CHE: • tenendo conto delle osservazioni già raccolte nell’ambito dei documenti per la consultazione 251/2017/R/IDR e 422/2017/R/IDR, l’Autorità, con il successivo documento 604/2017/R/IDR, ha sottoposto a consultazione gli orientamenti finali per giungere all’implementazione di una rinnovata e uniforme struttura dei corrispettivi, prospettando in particolare: – una maggiore gradualità, prevedendo, per la quota variabile del servizio di acquedotto applicata agli utenti domestici residenti, una tariffa che – seppur differenziata a livello nazionale – venga definita (a partire dal 1 gennaio 2018) sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando una utenza domestica tipo di tre componenti), fermo restando l’obiettivo 13 dell’introduzione di un criterio tariffario pro capite (basato sull’effettiva numerosità di ciascuna utenza domestica residente) con decorrenza 1 gennaio 2022; – una fascia di consumo agevolata (unica sul territorio nazionale) determinata, come sopra anticipato, sulla base del numero medio di componenti dell’utenza domestica residente, accompagnando tale meccanismo dalla previsione di eventuali specifiche forme di flessibilità (a tutela, soprattutto, dei nuclei domestici numerosi) che favoriscano anche il superamento, da parte del gestore, dell’imperfetta informazione in ordine alle abitudini di consumo delle singole utenze domestiche residenti; – la definizione di tipologie di uso alle quali (a partire dal 1 gennaio 2018) ricondurre, razionalizzando, le diverse categorie d’uso rinvenibili nelle attuali strutture tariffarie; – una modalità di determinazione della nuova struttura tariffaria che preveda una serie di margini di flessibilità che l’Ente di governo dell’ambito può applicare al fine di assicurare il mantenimento della condizione di isoricavo (nei termini specificati dall’Autorità) per le utenze domestiche e assimilate e per cogliere le specifiche peculiarità locali; – l’applicazione graduale, dal 1 gennaio 2018, della struttura trinomia della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali, nel rispetto del previsto vincolo sui ricavi (con flessibilità del 10%) e della condizione di sostenibilità per singolo utente; – l’applicazione, dal 1 gennaio 2020, di un criterio uniforme di allocazione del costo di depurazione tra utenti industriali e utenti domestici; – ulteriori condizioni per assicurare la necessaria flessibilità agli Enti di governo dell’ambito nella declinazione territoriale degli elementi specifici di implementazione della nuova disciplina dei corrispettivi per i reflui industriali, pur nel rispetto delle linee comuni di articolazione tariffaria da assicurare a livello nazionale; • in riferimento alla struttura tariffaria di collettamento e depurazione illustrata nei documenti di consultazione sopra richiamati, specifiche analisi di impatto della nuova disciplina sono state condotte – anche sulla base delle simulazioni elaborate dai soggetti interessati – nell’ambito di focus groups all’uopo organizzati dall’Autorità in ragione dell’eterogeneità riscontrata nei vari ambiti territoriali in relazione sia al livello di maturità e di affinamento nell’implementazione delle metodologie esistenti, sia al regime di verifiche e controlli attualmente vigente; • dall’ampio processo di consultazione e di approfondimento svolto – con 30 contribuiti trasmessi dagli stakeholders (Enti di governo dell’ambito, gestori, consumatori, e loro associazioni) in risposta al documento per la consultazione 604/2017/R/IDR – sono emerse numerose proposte valutate nell’ambito delle disposizioni di cui al presente provvedimento, tra le quali si evidenziano, in particolare – sotto il profilo della rilevanza e della ricorrenza fra le osservazioni formulate nei citati contributi – le richieste di differimento di un anno del termine 14 del 1 gennaio 2018 a decorrere dal quale è stata prospettata l’applicazione della prima fase della riforma dei corrispettivi applicati agli utenti dei servizi idrici; • la richiesta di cui al precedente alinea è stata motivata – sia dagli Enti di governo dell’ambito, sia dai gestori – con l’esigenza di disporre di tempistiche adeguate ad espletare gli adempimenti necessari all’implementazione della nuova disciplina dei corrispettivi (ivi compresi quelli di fognatura e depurazione per i reflui industriali), esplicitando in particolare le seguenti attività: – il reperimento (da parte dei gestori, Enti di governo dell’ambito o altri soggetti competenti) dei dati sottostanti all’analisi economica e sociale da condurre ai fini della definizione della nuova struttura dei corrispettivi; – la conduzione di simulazioni, da parte degli Enti di governo dell’ambito o degli altri soggetti competenti, ai fini dell’utilizzo degli elementi discrezionali e di flessibilità a cui ai medesimi soggetti è consentito far ricorso, nel rispetto dei criteri di articolazione tariffaria stabiliti dall’Autorità; – l’individuazione della struttura dei corrispettivi sulla base degli esiti delle elaborazioni di cui al punto precedente, nonché l’adozione degli atti conseguenti da parte degli Enti di governo dell’ambito o degli altri soggetti competenti; – l’implementazione delle nuove strutture tariffarie nei sistemi e nei processi gestionali degli operatori; • nell’ambito del richiamato processo di consultazione e di approfondimento sul tema in oggetto, è emersa, peraltro, l’esigenza di precisazioni relativamente alle modalità applicative di talune disposizioni di cui alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII), introdotte in materia di misura d’utenza. RITENUTO CHE: • sia necessario ed opportuno, in un’ottica di stabilità e coerenza del quadro regolatorio, completare il collegamento tra l’azione regolatoria di efficientamento dei costi, da un lato, e la quantificazione dei corrispettivi all’utenza finale per il recupero di detti costi, dall’altro, contribuendo alla trasparenza, alla accountability e alla cost-reflectivity del comparto idrico; • sia necessario favorire, sulla base del quadro normativo in precedenza illustrato, l’accesso universale all’acqua, tenuto conto dell’avvenuta esplicitazione del diritto all’accesso alla fornitura del quantitativo essenziale di risorsa necessario per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali; • occorra portare a compimento il già avviato processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi, anche individuando la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti e incentivando comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell’ambiente, nel rispetto dei criteri di seguito riportati (come richiamati, peraltro, dal citato d.P.C.M. 13 ottobre 2016, attuativo della normativa primaria): – progressività, a partire (per le utenze domestiche residenti) dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua; 15 – differenziazione dell’uso della risorsa idrica, in osservanza del principio “chi inquina paga”; – differenziazione del corrispettivo per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente; • al fine di una maggior chiarezza nell’individuazione delle utenze che concorrono (e in quale misura) al recupero dei costi efficienti del servizio, come già anticipato, sia necessario focalizzare l’intervento oggetto del presente provvedimento sull’utenza domestica residente – in ragione, nell’ambito del servizio idrico integrato, dell’incidenza dei loro consumi sul totale e del ruolo di benchmark che i relativi corrispettivi svolgono nella definizione di quelli afferenti alle altre categorie di utenze – e sui reflui industriali recapitati in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale). RITENUTO, ANCHE, CHE: • il riordino dei corrispettivi debba essere orientato alla razionalizzazione delle tipologie d’uso (e delle sotto-tipologie) – siano esse domestiche o non domestiche – nonché all’omogeneizzazione delle strutture tariffarie attualmente in vigore; • con riferimento all’utenza domestica residente, sia necessario prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, venga applicato – per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto – un criterio pro capite (nei termini di seguito specificati) in funzione del numero di componenti dell’utenza domestica; • tenuto conto delle difficoltà rappresentate da operatori e soggetti competenti in ordine alle modalità di implementazione di una tariffa pro capite, sia opportuno confermare gli orientamenti espressi in sede di consultazione, prevedendo – nell’ambito di un percorso graduale per il riordino dei corrispettivi – che: a) nei casi in cui vi sia la disponibilità di tutte le informazioni e dei dati all’uopo necessari, a decorrere dal 1 gennaio 2018, venga applicato – per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto – un criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente; b) nei casi in cui non si disponga di tutte le informazioni e dei dati necessari, a decorrere dal 1 gennaio 2018, la quota variabile del servizio di acquedotto sia determinata sulla base di un criterio pro capite di tipo standard, identificando la fascia di consumo annuo agevolato in corrispondenza di un intervallo compreso tra 0,00 mc/anno e un volume almeno pari alla quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di tre componenti. Inoltre, l’Autorità ritiene opportuno prevedere la facoltà, per il gestore, in accordo con l’Ente di governo dell’ambito, di richiedere a tutti gli utenti domestici residenti una dichiarazione in ordine alla loro numerosità, al fine di ridurre i possibili effetti distorsivi relativi all’applicazione di uno standard uniforme, fermo restando l’obbligo per il gestore di accettare l’autodichiarazione trasmessa dal singolo utente interessato; 16 c) nei casi sub b) – a seguito dell’acquisizione di tutte le informazioni e dei dati necessari, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2022 – la quota variabile del servizio di acquedotto sia determinata secondo un criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente; • anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate, per le utenze domestiche residenti sia opportuno confermare la prospettata struttura generale dell’articolazione tariffaria, prevedendo: – una quota variabile, che risulti: i) relativamente al servizio di acquedotto, articolata per fasce di consumo (distinguendo una fascia di consumo annuo agevolato, una fascia a tariffa base, da una a tre fasce di eccedenza a cui applicare tariffe crescenti); ii) per i servizi di fognatura e depurazione, proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce); – una quota fissa, indipendente dal consumo, non modulata per fasce di consumo e suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione); • nel definire i corrispettivi per l’utenza domestica residente, gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti debbano seguire un percorso caratterizzato dalle seguenti fasi: – con riferimento alla quota variabile del servizio di acquedotto, definizione dell’ampiezza delle fasce di consumo, comunque nel rispetto del criterio di articolazione pro capite (con numero di componenti della singola utenza effettivo o standard) fissato dall’Autorità. In particolare, il soggetto competente può in ogni caso individuare una fascia di consumo agevolato più ampia di quella stabilita dall’Autorità; – determinazione della tariffa base per il servizio di acquedotto (su cui non si riflettono gli effetti dell’agevolazione) e dei corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione relativi, calcolando detti corrispettivi unitari sulla base dei valori assunti dai medesimi negli anni precedenti, aggiornati mediante l’applicazione del moltiplicatore tariffario; è comunque fatta salva la possibilità per il soggetto competente di rideterminare la tariffa base, previa istanza motivata formulata all’Autorità; – al fine di calcolare il valore del corrispettivo agevolato, determinazione dell’agevolazione – nell’ambito dell’intervallo previsto dall’Autorità – da applicare alla tariffa base; – individuazione del grado di progressività della parte variabile del corrispettivo di acquedotto, determinando le tariffe associate alle fasce di eccedenza, nel rispetto del rapporto, stabilito dall’Autorità, tra la tariffa agevolata e la tariffa associata all’ultimo scaglione; – dimensionamento della quota fissa di ciascun servizio, in modo tale da non eccedere il limite fissato dall’Autorità per la relativa incidenza sul gettito complessivo del servizio stesso. 17 RITENUTO, INOLTRE, CHE: • per quanto attiene la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, alla luce del principio “chi inquina paga”, e tenuto conto delle osservazioni ricevute in risposta alle richiamate consultazioni pubbliche, sia opportuno confermare la struttura trinomia della formula di riferimento, uniforme per ATO, costituita da: i) una quota fissa; ii) una quota variabile; iii) una quota capacità; • per quanto concerne la quota fissa, sia opportuno distinguere detta quota in almeno due tipi, calcolati in ragione dei costi sottostanti, aumentando il grado di flessibilità rispetto a quanto prospettato in sede di consultazione e confermando il limite di incidenza massima della quota fissa sul gettito complessivo per fognatura e depurazione relativo ai reflui industriali; • in riferimento alla quota variabile di depurazione, sia opportuno confermare – oltre ai meccanismi di flessibilità riconosciuti all’Ente di governo – gli orientamenti prospettati in merito ai seguenti aspetti: – definizione della tariffa unitaria di fognatura; – modulazione della tariffa unitaria di depurazione, sulla base di quattro inquinanti individuati come principali, nonché di eventuali ulteriori inquinanti per i quali sia accertato un incremento dei costi di depurazione, con indicazione delle concentrazioni di riferimento e dei coefficienti di costo associati, omogenei sul territorio nazionale; • per quanto riguarda la definizione della quota capacità, sia opportuno prevederne la determinazione sulla base dei valori di concentrazione e di volume presenti negli atti di autorizzazione allo scarico, nonché introdurre il limite massimo all’incidenza della medesima quota capacità sul gettito complessivo per fognatura e depurazione relativo ai reflui industriali; • con riferimento ai meccanismi di flessibilità e gradualità, sia opportuno confermare la prospettata condizione di vincolo sui ricavi con margine di flessibilità del 10%, a livello di ATO, nonché il limite massimo di incremento annuo ammesso per ciascun utente industriale; • sia opportuno prevedere un criterio di allocazione dei costi tra utenze industriali e altre utenze allacciate alla pubblica fognatura, da applicarsi dal 1 gennaio 2020 secondo le indicazioni che verranno fornite con successivi provvedimenti; • sia opportuno introdurre una penalizzazione per le utenze industriali per le quali il gestore accerti un superamento dei limiti autorizzati, secondo un algoritmo che considera lo scostamento tra valori misurati e valori autorizzati e la tipologia di parametro non conforme al valore autorizzato; • per quanto concerne la determinazione dei volumi di scarico e delle concentrazioni degli inquinanti principali e specifici, sia opportuno specificare modalità applicative finalizzate a ridurre il grado di discrezionalità. 18 RITENUTO, POI, CHE: • confermando l’impostazione illustrata nel documento per la consultazione 604/2017/R/IDR, sia necessario introdurre una disciplina che tenga in considerazione anche gli effetti della riforma dei corrispettivi sui ricavi del gestore, prevedendo un vincolo ex-ante, impiegabile quale ulteriore criterio per delineare la nuova struttura degli stessi, e una verifica ex-post, sulla base di dati consuntivi del primo anno di attuazione; • al fine di individuare le più idonee modalità operative per l’implementazione della riforma dei corrispettivi di cui al presente provvedimento, sia altresì necessario introdurre talune disposizioni di qualità contrattuale e di misura d’utenza ad integrazione della disciplina già prevista dalla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) e dalla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII); • sia, in particolare, opportuno precisare talune modalità applicative del TIMSII, nonché introdurre prime misure che, in un’ottica di rafforzamento della tutela dell’utenza, minimizzino le problematiche relative alle utenze aggregate, specie nelle casistiche in cui siano contemporaneamente presenti utenze domestiche e utenze non domestiche. RITENUTO, ALTRESÌ, CHE: • sia necessario prevedere l’applicazione graduale della disciplina recata dal presente provvedimento per il riordino dei corrispettivi all’utenza finale, a decorrere dal 1 gennaio 2018, nelle modalità di seguito precisate; • in considerazione dei tempi necessari ad espletare le attività di raccolta e riorganizzazione delle informazioni che la riforma richiede, nonché ad adeguare alla nuova struttura dei corrispettivi le procedure e i sistemi gestionali esistenti, sia necessario disporre che: a) entro il 30 giugno 2018, l’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, comunichi all’Autorità la nuova articolazione tariffaria elaborata – con procedura partecipata dal gestore – nel rispetto dei criteri di cui al presente provvedimento, trasmettendo contestualmente il relativo atto deliberativo di adozione, nonché una relazione che ripercorra la metodologia applicata; b) fino all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ente di governo dell’ambito o di altro soggetto competente, il gestore emetta le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base dell’articolazione tariffaria vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario; c) successivamente all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ente di governo dell’ambito o di altro soggetto competente, il gestore possa emettere le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base dell’articolazione tariffaria approvata dal citato soggetto competente; 19 d) il gestore, almeno nell’ultimo ciclo di fatturazione dell’annualità 2018, debba emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo dell’ambito o da altro soggetto competente, per la medesima annualità; e) la differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base della articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall’applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, sarà oggetto di conguaglio nell’ambito dei documenti di fatturazione emessi dal gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per l’anno 2018; f) sebbene gli impatti tariffari derivanti dall’applicazione della riforma debbano essere contenuti nei limiti fissati dalla regolazione, l’utente possa comunque richiedere – ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 42 del RQSII – la rateizzazione del pagamento della fattura recante il conguaglio di cui al precedente punto sub e); • anche sulla base dei contributi ricevuti in risposta ai documenti di consultazione in precedenza richiamati, sia opportuno prevedere un meccanismo – già introdotto nel MTI e nel MTI-2 – che, in ordine alla funzione di adozione dell’articolazione dei corrispettivi applicati agli utenti dei servizi idrici, consenta di superare l’eventuale inerzia dei soggetti coinvolti, prevedendo che, nei casi in cui i soggetti competenti non ottemperino ai relativi obblighi nei termini stabiliti dall’Autorità, il gestore presenti al soggetto competente medesimo, istanza di aggiornamento dell’articolazione tariffaria da applicare agli utenti, recante tutti i dati e le informazioni richieste dalla presente deliberazione, nonché i loro provvedimenti dirigenziali attuativi e la dimostrazione del rispetto della condizione di isoricavo, dandone comunicazione all’Autorità; e che l’Autorità, ricevuta la comunicazione, diffidi l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l’istanza del gestore, intendendosi accolta dall’Ente di governo dell’ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia trasmessa all’Autorità. RITENUTO, INFINE, CHE: • con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione sopra richiamati, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, diffusamente illustrate nei citati documenti; • sia opportuno rinviare a successivi provvedimenti l’adozione – in coordinamento con le disposizioni recate dalla presente deliberazione – della disciplina in ordine: – al bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici residenti in accertate condizioni di disagio economico, anche sulla 20 base di quanto illustrato nel documento per la consultazione 470/2017/R/IDR; – alle direttive per il contenimento e la gestione della morosità, ai fini di equità sugli altri utenti, individuando anche criteri uniformi sul territorio nazionale per la non disalimentabilità, tenendo conto degli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 603/2017/R/IDR DELIBERA Articolo 1 Oggetto 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato in conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A). Articolo 2 Definizione delle tipologie d’uso 2.1 Ai fini dell’applicazione del TICSI sono definite le seguenti tipologie d’uso: a) uso domestico (nell’ambito del quale possono essere individuate – secondo le modalità di cui all’Articolo 2 dell’Allegato A – le seguenti sottotipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente, ulteriori sotto-tipologie fino ad un massimo di due); b) uso industriale; c) uso artigianale e commerciale; d) uso agricolo e zootecnico; e) uso pubblico non disalimentabile; f) uso pubblico disalimentabile; g) altri usi (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate). 2.2 Per gli utenti non domestici (diversi dagli utenti assimilabili al domestico) che risultano autorizzati allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, si applicano i criteri di cui al Titolo 4 dell’Allegato A ai fini della determinazione dei relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione. 21 Articolo 3 Procedura di approvazione dei corrispettivi 3.1 L’articolazione tariffaria è adottata dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1.1, tenuto conto dei dati e delle informazioni fornite dai gestori. 3.2 Entro il 30 giugno 2018, l’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente: a) riclassifica le tipologie di utenze domestiche e non domestiche secondo quanto previsto, rispettivamente, all’Articolo 3 e all’Articolo 8 dell’Allegato A; b) in particolare, definisce l’articolazione tariffaria applicata all’utenza domestica residente secondo i criteri di cui al Titolo 2 dell’Allegato A, utilizzando, ai fini dell’individuazione della quota variabile del corrispettivo, il criterio pro capite nei termini di cui all’Articolo 3 dell’Allegato A; c) per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, definisce i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Titolo 4 dell’Allegato A; d) nello svolgere le attività di cui ai punti sub a), b) e c), verifica il rispetto dei vincoli fissati al Titolo 5 dell’Allegato A, volti a disciplinare gli effetti, sui ricavi del gestore, della riforma recata dal presente provvedimento; e) adotta con proprio atto deliberativo di approvazione la struttura dei corrispettivi da applicare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, agli utenti del servizio idrico integrato; f) comunica all’Autorità la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo: i. l’atto o gli atti di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi elaborata secondo le diposizioni di cui al presente provvedimento; ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate. 3.3 Ove il termine di cui al precedente comma 3.2 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento dell’articolazione tariffaria da applicare agli utenti, redatta conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all’Autorità. 3.4 L’Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza di cui al comma 3.3, intendendosi accolta dall’Ente di governo dell’ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall’art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all’Autorità. 22 Articolo 4 Applicazione dei corrispettivi all’utenza 4.1 A decorrere dal 1 gennaio 2018, il gestore: a) fino all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ente di governo dell’ambito o di altro soggetto competente, è tenuto a emettere le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base dell’articolazione tariffaria vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario; b) successivamente all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ente di governo dell’ambito o di altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 3.4, può emettere le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base dell’articolazione tariffaria approvata dal citato soggetto competente, oppure dal medesimo accolta a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso; c) almeno nell’ultimo ciclo di fatturazione dell’annualità 2018, deve emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo dell’ambito o da altro soggetto competente, per la medesima annualità, oppure dal medesimo accolta a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso. 4.2 La differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base della articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall’applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, sarà oggetto di conguaglio nell’ambito dei documenti di fatturazione emessi dal gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per l’anno 2018. 4.3 L’utente può richiedere – ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 42 del RQSII – la rateizzazione del pagamento della fattura recante il conguaglio di cui al precedente comma 4.2; il corrispettivo tariffario deve comunque rispettare i limiti fissati dal Titolo 5 dell’Allegato A. Articolo 5 Disposizioni transitorie e finali 5.1 Al fine di individuare le più idonee modalità operative per l’implementazione della riforma dei corrispettivi, la presente deliberazione precisa, attraverso specifiche disposizioni di cui al Titolo 6 dell’Allegato A, talune modalità applicative della deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII), in materia di misura d’utenza. 23 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 28 settembre 2017 IL PRESIDENTE Guido Bortoni
Allegato A 1 TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI – TICSI – Allegato A 2 INDICE TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI……………………………………………………………………………… 3 Articolo 1 Definizioni ……………………………………………………………………………………………………. 3 Articolo 2 Tassonomia delle utenze domestiche………………………………………………………………… 5 TITOLO 2 ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L’UTENZA DOMESTICA ………………….. 6 Articolo 3 Articolazione pro capite………………………………………………………………………………….. 6 Articolo 4 Struttura generale dei corrispettivi……………………………………………………………………. 7 Articolo 5 Quota variabile del corrispettivo di acquedotto ………………………………………………….. 9 Articolo 6 Quota variabile dei corrispettivi di fognatura e depurazione ………………………………. 11 Articolo 7 Quota fissa…………………………………………………………………………………………………… 11 TITOLO 3 ARTICOLAZIONI TARIFFARIE PER GLI USI DIVERSI DAL DOMESTICO……………………………………………………………………………………………………………………. 12 Articolo 8 Categorie di utenze diverse dal domestico……………………………………………………….. 12 Articolo 9 Sotto-tipologie di utenze diverse dal domestico ……………………………………………….. 12 Articolo 10 Struttura generale dei corrispettivi………………………………………………………………… 13 Articolo 11 Quota variabile del corrispettivo di acquedotto ………………………………………………. 14 Articolo 12 Quota variabile dei corrispettivi di fognatura e depurazione …………………………….. 15 Articolo 13 Quota fissa…………………………………………………………………………………………………. 15 Articolo 14 Sostenibilità per l’utenza……………………………………………………………………………… 16 TITOLO 4 TARIFFA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI AUTORIZZATI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA ……………. 17 Articolo 15 Formula di riferimento………………………………………………………………………………… 17 Articolo 16 Quota fissa…………………………………………………………………………………………………. 18 Articolo 17 Quota variabile…………………………………………………………………………………………… 19 Articolo 18 Tariffa unitaria di fognatura…………………………………………………………………………. 21 Articolo 19 Tariffa unitaria di depurazione……………………………………………………………………… 22 Articolo 20 Quota capacità……………………………………………………………………………………………. 24 Articolo 21 Vincolo sui ricavi……………………………………………………………………………………….. 25 Articolo 22 Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione…………………………………………. 26 TITOLO 5 DISCIPLINA DEGLI EFFETTI SUI RICAVI DEL GESTORE………………………… 28 Articolo 23 Vincolo ex-ante………………………………………………………………………………………….. 28 Articolo 24 Vincolo ex-post………………………………………………………………………………………….. 29 TITOLO 6 ELEMENTI DI QUALITA’ CONTRATTUALE E DISCIPLINA DELLA MISURA……………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Articolo 25 Riclassificazione delle variabili di scala delle utenze domestiche……………………… 30 Articolo 26 Modalità applicative del TIMSII…………………………………………………………………… 30 Articolo 27 Determinazione del volume scaricato per reflui industriali ………………………………. 32 Articolo 28 Determinazioni analitiche dei reflui industriali……………………………………………….. 33 Allegato A 3 TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni: • Acque di scarico sono tutte le acque reflue provenienti da uno scarico, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; • Acque reflue domestiche o reflui domestici sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; • Acque reflue industriali o reflui industriali è qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e diverse dagli scarichi delle utenze assimilate alle domestiche ai sensi della normativa nazionale – ex art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 227/2011 – e delle normative regionali; • Atto di autorizzazione o autorizzazione allo scarico è l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui agli artt. 124 e 125 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; • COD (Chemical Oxygen Demand) è la quantità di ossigeno richiesta per ossidare chimicamente, secondo modalità standardizzate, le sostanze ossidabili presenti nei liquami; è un indice che individua non solo le sostanze organiche ossidabili biologicamente ma anche le sostanze organiche non biodegradabili ossidabili solo chimicamente; • Fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) indica il primo scaglione di consumo in cui, ai sensi del presente provvedimento, deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l’utenza domestica residente al fine di prevedere che a detta tipologia di utenza sia assicurato il quantitativo essenziale di acqua a tariffa agevolata; • Fascia base indica lo scaglione di consumo che precede quelli di eccedenza, nell’ambito della quota variabile del servizio di acquedotto, a cui viene applicata la tariffa base; Allegato A 4 • Fasce di eccedenza, con riferimento alla quota variabile del servizio di acquedotto, sono gli scaglioni di consumo, fino ad un massimo di tre, eccedenti quello base, a cui applicare tariffe unitarie crescenti; • Inquinanti principali sono rappresentati da COD, SST, N e P; • Inquinanti specifici sono gli ulteriori inquinanti rispetto ai principali (COD, SST, N e P); • N è l’azoto totale, ottenuto come somma dell’azoto organico, ammoniacale ( ) NH4 , nitrico e nitroso presenti nei liquami; • P è il fosforo totale, ottenuto come somma del fosforo organico e del fosforo inorganico (ortofosfati e polifosfati) presenti nei liquami; • Punto di attingimento è il punto di presa di acqua pubblica come disponibile dall’ambiente, sia essa prelevata da fonti sotterranee, superficiali o sorgenti; • Punto di scarico è il punto di allaccio della tubazione di fognatura privata alla tubazione di pubblica fognatura; • Quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali; • Scarico è qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con la rete fognaria pubblica, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; • Sotto-tipologia d’uso indica, per ciascuna delle categorie d’uso del servizio idrico integrato, un sottoinsieme della medesima a cui applicare una specifica struttura dei corrispettivi; • SST (Solidi Sospesi Totali) è la quantità di particelle sospese e colloidali ovvero sostanze visibili che restano catturate in particolari membrane filtranti di porosità di 0,45 micrometri; • Tariffa agevolata è il corrispettivo da applicare ai consumi ricompresi nella fascia agevolata per gli utenti domestici residenti; Allegato A 5 • TKN (Total Kieldhal Nitrogen) è la somma dell’azoto ammoniacale e dell’azoto organico presenti nei liquami. Si assume valga la seguente relazione: 0,75 NH4 TKN = ; • Tipologie d’uso o categorie d’uso sono gli usi ricompresi nel servizio idrico integrato. 1.2 Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ratione temporis vigente. Articolo 2 Tassonomia delle utenze domestiche 2.1 Con riferimento all’utenza domestica, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente può determinare differenti strutture tariffarie – nel rispetto dei criteri e delle regole di cui al successivo Titolo 2 – per le seguenti sottotipologie d’uso: • uso domestico residente, in applicazione della disciplina delle agevolazioni; • uso condominiale, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 26.7; • uso domestico non residente. 2.2 Qualora ricorrano specificità oggettive e verificabili, è data facoltà all’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, di prevedere sotto-tipologie di usi aggiuntive a quelle di cui al comma 2.1, fino a un massimo di due. 2.3 Le sotto-tipologie di usi domestici devono essere individuate dal soggetto competente in modo da prevedere il mantenimento o la diminuzione del numero di sotto-tipologie di usi domestici presente nell’articolazione previgente, ma non il loro aumento. Detto aumento è, invece, consentito qualora derivi dalla necessità di distinguere le utenze domestiche non residenti dalle utenze domestiche residenti, per le quali è espressamente disciplinato, al successivo comma 3.2, l’utilizzo del criterio pro capite per la determinazione della quota variabile relativa al servizio di acquedotto. Allegato A 6 TITOLO 2 ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L’UTENZA DOMESTICA Articolo 3 Articolazione pro capite 3.1 I corrispettivi applicati alle utenze domestiche sono articolati sulla base della struttura generale descritta al successivo Articolo 4, prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti: • una quota variabile, proporzionale al consumo e – limitatamente al servizio di acquedotto – modulata per fasce di consumo; • una quota fissa, non correlata al consumo, che – in linea generale – rifletta gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti. 3.2 Ai fini dell’individuazione della fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti (come definita al comma 1.1), la quota variabile relativa al servizio di acquedotto deve essere determinata configurando le fasce di consumo sulla base di quantità pro capite (in funzione del numero di componenti dell’utenza domestica residente), nei tempi e con le modalità indicate ai successivi commi 3.3 e 3.4. 3.3 L’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, che sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati all’uopo necessari, definisce la quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell’effettiva numerosità dei componenti i di ciascuna utenza domestica residente, prevedendone l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3.4 L’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, per il quale non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3.3 (rinvenendosi l’esigenza di raccolta e riorganizzazione dei dati e delle informazioni necessarie), definisce la quota variabile del servizio di acquedotto: a) sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando un’utenza domestica residente tipo di tre componenti), prevedendone l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al completamento del set informativo necessario; b) in considerazione dell’effettiva numerosità dei componenti i di ciascuna utenza domestica residente, a seguito dell’acquisizione di tutte le informazioni e dei dati all’uopo necessari, prevedendone la conseguente applicazione, comunque a decorrere dal 1° gennaio 2022. Allegato A 7 3.5 Qualora, in fase di prima applicazione della riforma, si ricorra all’adozione del criterio pro capite di tipo standard richiamato al precedente comma 3.4, lett. a), per ogni utente domestico residente, la fascia di consumo annuo agevolato corrisponde all’intervallo compreso tra 0,00 mc/anno e un volume almeno pari alla quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di tre componenti (ossia 150 litri/abitante/giorno, corrispondente a 54,75 mc/anno, valore che viene arrotondato a 55 mc/anno per tener conto delle annualità bisestili). Il soggetto competente può in ogni caso individuare una fascia di consumo agevolato più ampia di quella di cui al precedente periodo. 3.6 Nei casi di cui al comma 3.4, lett. a), che prevede il ricorso al criterio pro capite di tipo standard, il gestore può richiedere, in accordo con l’Ente di governo dell’ambito, agli utenti domestici residenti, una dichiarazione in ordine al relativo numero di componenti, al fine di ridurre i possibili effetti distorsivi derivanti dall’applicazione di un valore uniforme. A tutela dei nuclei domestici numerosi, è fatto obbligo al gestore di accettare l’autodichiarazione comunque trasmessa dal singolo utente interessato. Articolo 4 Struttura generale dei corrispettivi 4.1 I corrispettivi sono articolati alle utenze domestiche secondo la struttura generale rappresentata nella successiva TAV. 1, prevedendo: • una quota variabile (Euro/mc), che – con riferimento al servizio di acquedotto, risulti modulata per fasce di consumo sulla base di quantità pro capite, in osservanza di quanto disposto – per l’utenza domestica residente – al precedente comma 3.2; – con riferimento al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, risulti proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce); • una quota fissa (Euro/anno) indipendente dal volume e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione. 4.2 Le tariffe (riferite a ciascun anno a) riportate nella struttura generale dei corrispettivi, di cui alla TAV. 1, sono determinate secondo quanto stabilito all’Articolo 5, all’Articolo 6 e all’Articolo 7. Allegato A 8 TAV. 1 – Struttura generale dell’articolazione tariffaria per utenza domestica Quota variabile acquedotto €/mc classe di consumo (mc) da a Tariffa agevolata* a Tagev 0 qa Tariffa base a Tbase +1 a q qb I eccedenza a Tecc1 +1 b q e1 q II eccedenza a Tecc2 1 qe1 + qe2 III eccedenza a Tecc3 1 qe2 + > ( 1) qe2 + Quota variabile fognatura (€/mc) Tariffa Fognatura a Tf Quota variabile depurazione (€/mc) Tariffa Depurazione a Td Quota fissa (€/anno) quota fissa acquedotto a QFACQ quota fissa fognatura a QFFOG quota fissa depurazione a QFDEP *Obbligatoria per le sole utenze domestiche residenti, per le quali, ai fini dell’individuazione della fascia di consumo annuo agevolato (cui si applica la tariffa agevolata), è previsto che la quota variabile relativa al servizio di acquedotto sia determinata configurando le fasce di consumo sulla base di quantità pro capite, ossia per ciascun utente composto da i componenti, ovvero da un numero standard di componenti pari a tre. 4.3 Nel caso in cui siano presenti tutti e tre i servizi, in ciascun anno a, il corrispettivo da quota fissa ( a QFSII ) può essere indicato nel modo seguente: a DEP a FOG a ACQ a QFSII = QF + QF + QF 4.4 Nel caso in cui siano presenti tutti e tre i servizi, in ciascun anno a, il corrispettivo per il servizio idrico integrato ( a Tres ) di un utente domestico residente – con volume consumato annuo ( vc ) maggiore del limite inferiore dell’ultima fascia di eccedenza – può essere indicato nel modo seguente: ( ) ( ) ( ) ( ) T (vc q ) (Tf Td ) (vc) T QF T q T q q T q q T q q a a e a ecc e e a e b ecc a b a ecc a a base a agev a SII a res + ⋅ − + + ⋅ = + ⋅ + ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − + 3 2 1 1 2 2 1 Allegato A 9 dove: • qa , qb , e1 q e qe2 sono gli estremi superiori delle fasce di consumo; • a Tagev , a Tbase , a Tecc1 , a Tecc2 e a Tecc3 sono rispettivamente la tariffa agevolata, la tariffa base e le tariffe delle tre classi di eccedenza in cui viene articolato il corrispettivo variabile del servizio di acquedotto; • a Tf e a Td sono i corrispettivi unitari di fognatura e depurazione. Articolo 5 Quota variabile del corrispettivo di acquedotto 5.1 In ciascun anno a, a partire dal 2018, la quota variabile del servizio di acquedotto viene articolata in classi di consumo sulla base di quantità pro capite (in osservanza di quanto disposto – per l’utenza domestica residente – al precedente comma 3.2), secondo il seguente schema: I. una fascia di consumo annuo agevolato, (definita tenuto conto dalla quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/abitante/giorno, ossia a 18,25 mc/abitante/anno) e prevedendo che: – nei casi in cui venga adottato il criterio pro capite di cui al comma 3.3 basato sul numero effettivo di persone che compongono l’utenza, per ogni utente domestico residente composto da i componenti, la fascia di consumo annuo agevolato corrisponde all’intervallo che va dal minimo di 0,00 mc/anno a un valore almeno pari a 18,25*i mc/anno. Il soggetto competente può in ogni caso individuare una fascia di consumo agevolato più ampia di quella di cui al primo periodo; – alla medesima sia applicata una tariffa agevolata ( a Tagev ) espressa come: T T (1 agev) a base a agev = − , dove: • a Tbase è la tariffa base come successivamente specificata; • agev è il valore dell’agevolazione come definita al successivo comma 5.2; II. una fascia a tariffa base, alla quale si applica la tariffa base a Tbase risultante dall’aggiornamento, mediante il moltiplicatore tariffario, del valore dalla medesima assunto nell’articolazione tariffaria previgente. Il soggetto competente può comunque rideterminare la tariffa base, previa istanza motivata formulata all’Autorità; Allegato A 10 III. da una a tre fasce di eccedenza, sulla base delle valutazioni compiute dall’Ente di governo dell’ambito, cui applicare tariffe secondo i criteri specificati nel seguito. Le tariffe di eccedenza ( a Tecc1 , a Tecc2 e a Tecc3 ) sono tra loro crescenti. 5.2 È facoltà degli Enti di governo dell’Ambito o degli altri soggetti competenti, determinare il valore dell’agevolazione a nell’ambito del seguente intervallo di valori: VALORE PARAMETRO agev 20% – 50% 5.3 Il rapporto tra la tariffa del primo scaglione ( a Tagev ) e la tariffa dell’ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1:6, pertanto l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente definisce una tariffa associata all’ultimo scaglione al massimo pari a sei volte la tariffa agevolata. 5.4 Laddove, in fase di prima applicazione della riforma, si ricorra all’adozione del criterio pro capite di tipo standard richiamato al precedente comma 3.4, lett. a), e, pertanto, per ogni utente domestico residente tipo di tre componenti, la fascia di consumo annuo agevolato corrisponda all’intervallo stabilito al precedente comma 3.5, la pertinente quota variabile del servizio di acquedotto assume la struttura di seguito riportata: Quota variabile acquedotto €/mc classe di consumo (mc) da a Tariffa agevolata a Tagev 0 55 Tariffa base a Tbase 56 qb I eccedenza a Tecc1 +1 b q e1 q II eccedenza a Tecc2 1 qe1 + qe2 III eccedenza a Tecc3 1 qe2 + > ( 1) qe2 + 5.5 La medesima struttura della quota variabile di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche non residenti, ad eccezione dell’obbligo di prevedere una prima fascia di consumo a tariffa agevolata. Allegato A 11 Articolo 6 Quota variabile dei corrispettivi di fognatura e depurazione 6.1 Con riferimento all’utenza domestica residente, i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione, rispettivamente a Tf e a Td , proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni, sono calcolati sulla base dei valori assunti dai medesimi negli anni precedenti, aggiornati mediante l’applicazione del moltiplicatore tariffario. Quota variabile fognatura (€/mc) Tariffa Fognatura a Tf Quota variabile depurazione (€/mc) Tariffa Depurazione a Td 6.2 Anche per le utenze domestiche non residenti sono applicati corrispettivi variabili dei servizi di fognatura e depurazione, a Tf e a Td , proporzionali al consumo ma non articolati per scaglioni e aggiornati mediante l’applicazione del moltiplicatore tariffario. Articolo 7 Quota fissa 7.1 La quota fissa applicata all’utenza domestica residente, indipendente dal volume, è quantificata per singola attività relativa al servizio idrico integrato. 7.2 Il dimensionamento della quota fissa di cui al precedente comma 7.1 deve essere determinato dal soggetto competente in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso e deve essere valutato congiuntamente con il grado di progressività dei corrispettivi variabili sulla base delle scelte compiute in attuazione di quanto previsto al precedente Articolo 6. Quota fissa (€/anno) quota fissa acquedotto a QFACQ quota fissa fognatura a QFFOG quota fissa depurazione a QFDEP 7.3 Anche per le utenze domestiche non residenti, i corrispettivi fissi di acquedotto, fognatura e depurazione vengono quantificati separatamente e indipendentemente dal consumo. Allegato A 12 TITOLO 3 ARTICOLAZIONI TARIFFARIE PER GLI USI DIVERSI DAL DOMESTICO Articolo 8 Categorie di utenze diverse dal domestico 8.1 A partire dall’articolazione dei corrispettivi per l’anno 2018, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente riconduce le diverse tipologie di utenze non domestiche alle seguenti categorie: 1) Uso industriale; 2) Uso artigianale e commerciale; 3) Uso agricolo e zootecnico; 4) Uso pubblico non disalimentabile; 5) Uso pubblico disalimentabile; 6) Altri usi (categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate). 8.2 Alla categoria “Uso pubblico non disalimentabile” sono ricondotte le seguenti tipologie di utenze: a) ospedali e strutture ospedaliere; b) case di cura e di assistenza; c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza; d) carceri; e) istituti scolastici di ogni ordine e grado; f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le “bocche antincendio”). Articolo 9 Sotto-tipologie di utenze diverse dal domestico 9.1 Per ciascuna delle categorie elencate al precedente comma 8.1, in un’ottica di conservazione della risorsa, di tutela dell’ambiente, e di cost-reflectivity dei corrispettivi l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente promuove l’adozione di sotto-tipologie di usi che tengano conto: • del valore aggiunto dell’impiego dei servizi idrici nell’ambito delle attività svolte; Allegato A 13 • dell’idroesigenza delle attività svolte. 9.2 Per quelle categorie di utenza di cui al precedente comma 8.1 che recapitano i propri reflui industriali in pubblica fognatura, i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione sono definiti sulla base dei criteri e delle modalità di cui al successivo Titolo 4. Articolo 10 Struttura generale dei corrispettivi 10.1 I corrispettivi applicati alle tipologie d’uso diverse dal domestico e non rientranti in quanto previsto al precedente comma 9.2, sono articolati secondo la struttura generale rappresentata nella successiva TAV. 2, prevedendo: • una quota variabile (espressa in Euro/mc), che – con riferimento al servizio di acquedotto, può essere modulata per fasce di consumo sulla base dei volumi prelevati; – con riferimento al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, risulti proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce); • una quota fissa (espressa in Euro/anno) indipendente dal consumo e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione. 10.2 Le tariffe (riferite a ciascun anno a) riportate nella struttura generale dei corrispettivi, di cui alla TAV. 2, sono determinate secondo quanto stabilito all’Articolo 11, all’Articolo 12 e all’Articolo 13. Allegato A 14 TAV. 2 – Struttura generale dell’articolazione tariffaria per gli usi diversi dal domestico e non rientranti in quanto previsto al precedente comma 9.2 Quota variabile acquedotto €/mc classe di consumo (mc) da a Tariffa base a Tbase 0 qb I eccedenza a Tecc1 +1 b q e1 q II eccedenza a Tecc2 1 qe1 + qe2 III eccedenza a Tecc3 1 qe2 + > ( 1) qe2 + Quota variabile fognatura (€/mc) Tariffa Fognatura a Tf Quota variabile depurazione (€/mc) Tariffa Depurazione a Td Quota fissa (€/anno) quota fissa acquedotto a QFACQ quota fissa fognatura a QFFOG quota fissa depurazione a QFDEP Articolo 11 Quota variabile del corrispettivo di acquedotto 11.1 Con riferimento alle tipologie d’uso diverse dal domestico, in ciascun anno a, a partire dal 2018, la quota variabile del servizio di acquedotto può essere articolata in classi di consumo, secondo il seguente schema: • una fascia a tariffa base, alla quale si applica la tariffa base a Tbase ; • da una a tre fasce di eccedenza, sulla base delle valutazioni compiute dall’Ente di governo dell’ambito. Allegato A 15 Quota variabile acquedotto €/mc classe di consumo (mc) da a Tariffa base a Tbase 0 qb I eccedenza a Tecc1 +1 b q e1 q II eccedenza a Tecc2 1 qe1 + qe2 III eccedenza a Tecc3 1 qe2 + > ( 1) qe2 + 11.2 Nella determinazione dei corrispettivi variabili di cui precedente comma 11.1, per le diverse sotto-tipologie adottate, l’Ente di governo dell’ambito è tenuto al rispetto dei vincoli sui ricavi del gestore di cui ai successivi Articolo 23 e Articolo 24. Articolo 12 Quota variabile dei corrispettivi di fognatura e depurazione 12.1 Con riferimento alle tipologie d’uso diverse dal domestico e non rientranti in quanto previsto al precedente comma 9.2, i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura ( a Tf ) e depurazione ( a Td ) sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Quota variabile fognatura (€/mc) Tariffa Fognatura a Tf Quota variabile depurazione (€/mc) Tariffa Depurazione a Td 12.2 Nella determinazione dei corrispettivi variabili di cui precedente comma 12.1, per le diverse sotto-tipologie adottate, l’Ente di governo dell’ambito è tenuto al rispetto dei vincoli sui ricavi del gestore di cui ai successivi Articolo 23 e Articolo 24. Articolo 13 Quota fissa 13.1 Con riferimento alle tipologie d’uso diverse dal domestico e non rientranti in quanto previsto al precedente comma 9.2, i corrispettivi fissi di acquedotto, fognatura e depurazione vengono quantificati separatamente e indipendentemente dal consumo. Allegato A 16 Quota fissa (€/anno) quota fissa acquedotto a QFACQ quota fissa fognatura a QFFOG quota fissa depurazione a QFDEP 13.2 È fatto obbligo, anche per gli usi diversi dal domestico, il superamento della fatturazione di un consumo minimo impegnato. Articolo 14 Sostenibilità per l’utenza 14.1 La somma dei corrispettivi relativi agli usi diversi dal domestico e non rientranti in quanto previsto al precedente comma 9.2, calcolati sulla base delle variabili di scala preesistenti, non può essere superiore a quella determinata con le tariffe previgenti, incrementata di un valore superiore al 10%. Allegato A 17 TITOLO 4 TARIFFA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI AUTORIZZATI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA Articolo 15 Formula di riferimento 15.1 La tariffa per l’utente industriale p-esimo, in ciascun ATO e in relazione a ciascun anno a, è determinata come segue: p ATO p ATO p ATO p ATO Tp = QF + QC + QV ⋅V dove: • ATO QFp rappresenta la quota fissa, indipendente dal volume (Euro/anno); • ATO QCp è la quota di capacità, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale p (Euro/anno); • ATO QVp è la quota variabile, commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato (Euro/mc); • Vp è il volume annuo scaricato dall’utente industriale p, espresso in metri cubi (mc/anno). 15.2 Le componenti tariffarie a copertura dei costi per l’erogazione dei servizi di fognatura e/o depurazione, applicate a ciascun utente industriale p-esimo, sono uniformi nel medesimo ATO. In sede di prima applicazione, in presenza di una molteplicità di sub-ambiti nell’ambito territoriale ottimale, la notazione “ATO” può essere riferita anche ai sub-ambiti. TAV. 3 – Struttura generale della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura Struttura tariffaria per il refluo p-esimo Quota fissa ATO QFp Quota capacità ATO QCp Quota variabile ATO QVp Allegato A 18 Articolo 16 Quota fissa 16.1 La componente ATO QFp della formula di riferimento illustrata al comma 15.1 è quantificata sulla base di: a) costi di gestione contrattuale dell’utente; b) costi della misura dei volumi scaricati; c) costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali. 16.2 La componente ATO QFp è interamente attribuita al servizio di fognatura, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 16.3. 16.3 In deroga al caso generale previsto al comma 16.2, la componente tariffaria ATO QFp non è attribuita interamente al servizio di fognatura nei seguenti casi: a) qualora l’utente industriale risulti direttamente allacciato all’impianto di depurazione; in tal caso, la quota fissa è dovuta al gestore di depurazione che svolge le attività di cui al comma 16.1; b) qualora il gestore della fognatura sia un soggetto diverso da quello della depurazione; in tale situazione, è compito dell’EGA procedere alla corretta ripartizione tra i due gestori degli oneri ammessi a riconoscimento tariffario a copertura della componente ATO QFp . 16.4 La quota fissa ATO QFp è distinta in due o più tipologie, di ammontare differenziato sulla base della numerosità delle determinazioni analitiche, eventualmente prevedendo di accorpare in una fascia unica, con quota fissa più alta, le utenze con numerosità maggiore rispetto agli obblighi previsti al comma 28.3. 16.5 Il gettito da quota fissa non può eccedere il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali. Tale vincolo si applica anche qualora ricorrano i casi previsti al comma 16.3. 16.6 È prevista la possibilità, per l’EGA o altro soggetto competente, di avanzare istanza motivata per il riconoscimento di costi aggiuntivi associati alle attività di misura e controllo dei reflui industriali di cui all’Articolo 27 e all’Articolo 28. Tale riconoscimento è ammissibile per i soli gestori che, sulla base della normativa e dei regolamenti vigenti a livello locale, svolgono tali attività in maniera meno estesa e/o sistematica rispetto a quanto delineato dalla presente regolazione. Allegato A 19 Articolo 17 Quota variabile 17.1 La quota variabile ATO QVp commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato, di cui al comma 15.1, è definita come segue: ATO ind j j rif j p X j rif p P rif p N rif p SST rif p COD ATO ind ATO p Td X X P P N N SST SST COD COD QV Tf ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + = + ∑ , , % % , % % % max 1; dove: • ATO Tfind rappresenta la tariffa unitaria di fognatura per l’utenza industriale (Euro/mc); • ATO Tdind rappresenta la tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione relativa al trattamento dei reflui equivalenti al refluo di riferimento (Euro/mc); • %COD , %SST , %N , %P sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria ATO Tdind , tengono conto dei costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P, di cui al successivo comma 19.2; • %X , j sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria ATO Tdind , coprono i costi di abbattimento degli inquinanti specifici j-esimi previsti dall’EGA o altro soggetto competente; • CODp , p SST , Np , Pp rappresentano le concentrazioni degli inquinanti principali presenti nello scarico dell’utente industriale p-esimo (mg/l); in particolare, ai fini dell’applicazione della formula, la concentrazione dell’azoto totale nel refluo p-esimo scaricato ( Np ), può essere assunta pari al valore della concentrazione del parametro TKN (mg/l); tali concentrazioni devono comunque essere determinate, anche qualora nessun impianto di depurazione presente nell’ATO abbia trattamenti finalizzati alla rimozione di azoto e fosforo; • CODrif , SSTrif , Nrif , Prif rappresentano le concentrazioni del refluo di riferimento dei quattro inquinanti principali (mg/l) ed il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna “Scarico in acque superficiali”, dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili; si riportano di seguito i suddetti valori: Allegato A 20 Parametro Valore [mg/l] CODrif 160 SSTrif 80 Nrif 10 Prif 1 • X j, p è la concentrazione degli ulteriori inquinanti specifici X j individuati dall’EGA e presenti nel refluo p-esimo (mg/l). Laddove gli ulteriori inquinanti non siano previsti nella formula tariffaria adottata dall’EGA, o, nel caso in cui siano previsti, la concentrazione del singolo inquinante jesimo nel refluo p-esimo sia inferiore al valore di riferimento ( X j,rif ), si intende 0 X j, p = ; • X j,rif rappresenta la concentrazione, nel refluo di riferimento, di ciascuno degli ulteriori inquinanti specifici X j introdotti dall’EGA (mg/l); in analogia con gli inquinanti principali, le concentrazioni di riferimento X j,rif assumono i valori stabiliti nella Tabella 3, colonna “Scarico in acque superficiali”, dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 17.2 Le percentuali di costo da applicare alla tariffa unitaria di depurazione riferite ai singoli inquinanti sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni: a) (%COD + %SST + %N + %P ) =100% ; b) ∑% , ≤ 50% j X j . 17.3 L’EGA o altro soggetto competente può proporre istanza motivata per applicare, nella formula di cui al comma 17.1, una condizione di minimo inferiore a 1, riferita al calcolo del moltiplicatore applicabile alla tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione ATO Tdind , e/o per incrementare la soglia massima di incidenza dei costi di trattamento degli inquinanti specifici ∑ j %X , j . Allegato A 21 Articolo 18 Tariffa unitaria di fognatura 18.1 In ciascun anno a = {2018;2019} la tariffa unitaria di fognatura per l’utenza industriale ATO Tfind è determinata come segue: ( ) ∑ ∑ ⋅ −∑ = − p p p ATO p G a T G ind FOG a G ind FOG ATO ind V tarif vscal QF Tf ( ) 2 , , , , dove: • a T G ind FOG a G ind FOG tarif (vscal ) 2 , , , , − ⋅ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie, preesistenti, del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali per il servizio di fognatura (FOG), corrispondente al prodotto scalare del vettore delle componenti tariffarie ( a G ind FOG tarif , , ) riferito all’anno a , per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate a T G ind FOG (vscal ) 2 , , − , riferito all’anno (a − 2) ; • ATO QFp è la quota fissa descritta all’Articolo 16; • Vp è il volume annuo scaricato dall’utente industriale p (mc/anno). 18.2 Qualora un utente industriale risulti direttamente allacciato all’impianto di depurazione ATO Tfind è posto pari a zero. 18.3 La tariffa ATO Tfind può essere determinata, dall’EGA o altro soggetto competente, anche sulla base della corrispondente tariffa per le utenze domestiche, nel rispetto della condizione generale di vincolo sui ricavi espressa all’Articolo 21. 18.4 L’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, nel rispetto della condizione generale di vincolo sui ricavi espressa all’Articolo 21, può introdurre un fattore moltiplicativo per tener conto di reflui di natura specifica, che determinano un impatto sui costi dell’infrastruttura fognaria a causa delle loro caratteristiche corrosive o incrostanti. In tal caso la quota variabile di fognatura di ciascun refluo p-esimo è determinata come segue: ATO p ind ATO Tfind p =α ⋅Tf , dove: Allegato A 22 • ATO Tfind , p è la tariffa unitaria di fognatura (Euro/mc), applicata ai singoli reflui che presentano caratteristiche corrosive o incrostanti; • α p è il fattore moltiplicativo che può assumere valori compresi tra 1 (assenza di caratteristiche corrosive o incrostanti) e 1,5 (presenza massima di dette caratteristiche). Articolo 19 Tariffa unitaria di depurazione 19.1 Per ciascun anno a ={2018, 2019}, la tariffa unitaria di depurazione per l’utenza industriale ATO Tdind è determinata come segue: [ ] ∑ ∑ ∑ ∑ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ − = − p j j rif j p X j rif p P rif p N rif p SST rif p COD p i ATO p G a T G ind DEP a G ind DEP ATO ind X X P P N N SST SST COD COD V tarif vscal QC Td , , , 2 , , , , % % % % % max 1; ( ) dove: • a T G ind DEP a G ind DEP tarif (vscal ) 2 , , , , − ⋅ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie, preesistenti, del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali, per il servizio di depurazione (DEP), corrispondente al prodotto scalare del vettore delle componenti tariffarie ( a G ind DEP tarif , , ) riferito all’anno a, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate a T G ind DEP (vscal ) 2 , , − , riferito all’anno (a – 2); • ATO QCp è la quota di capacità, definita all’Articolo 20. Allegato A 23 19.2 Le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria ATO Tdind , determinano i costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P assumono, di norma, i valori “standard” indicati nella tabella seguente. È prevista anche la possibilità, per l’EGA o altro soggetto competente, di selezionare i valori da associare alle percentuali di costo di rimozione all’interno dei range indicati nella medesima tabella, motivando adeguatamente la richiesta e fatto salvo il rispetto della condizione sulla somma delle percentuali di cui al comma 17.2, lett. a). Parametro Valore [%] Standard Range %COD 52 47-57 %SST 28 25-31 %N 15 13-17 %P 5 4-6 19.3 L’EGA o altro soggetto competente, può formulare istanza di deroga motivata e temporanea all’applicazione dei range indicati al precedente comma 19.2, fatto salvo il rispetto della condizione sulla somma delle percentuali di cui al comma 17.2, lett. a). 19.4 L’inserimento nella formula tariffaria degli ulteriori inquinanti specifici X j e delle relative percentuali del costo di rimozione, può essere disposto dall’EGA o da altro soggetto competente, solo in presenza di una delle seguenti casistiche: a) esistenza, nell’ATO di riferimento, di almeno un impianto di trattamento con fasi specifiche per la rimozione degli inquinanti X j ; b) presenza, nei reflui autorizzati allo scarico, di inquinanti specifici X j in concentrazione superiore ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura che, pur non essendo rimossi negli impianti di trattamento, inducono un aggravio documentato dei costi di depurazione, ad esempio in termini di maggiori consumi energetici o di peggioramento delle caratteristiche qualitative dei fanghi. 19.5 Ai fini della fatturazione, le determinazioni quantitative e qualitative utilizzate per lo sviluppo delle formule di cui ai commi 15.1 e 17.1 sono intese coprire l’intero anno solare. Allegato A 24 Articolo 20 Quota capacità 20.1 La componente ATO QCp della formula di riferimento illustrata al comma 15.1 è quantificata sulla base della seguente espressione: { } ATO COD aut aut p SST aut aut p aut p capacità ATO QCp COD SST V Td ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ , , , , , [% ] [% ] dove: • %COD,aut e %SST ,aut sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria di capacità ATO Tdcapacità⋅ , rappresentano la quota di costo attribuita agli inquinanti COD e SST (%) e assumono i medesimi valori stabiliti per %COD e %SST , come riportati nella tavola di cui al comma 19.2; • CODaut,p e SSTaut,p sono le concentrazioni rinvenibili negli atti di autorizzazione (mg/l); • Vaut,p è il volume massimo autorizzato allo scarico, calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni, salvo che nel caso di utenze in cui il processo produttivo è attivo per non più di 6 mesi per le quali, previa idonea documentazione comunicata al gestore, il volume annuo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività. Laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è ammesso temporaneamente l’utilizzo del volume annuo autorizzato o laddove, non registrato, il volume massimo rilevato; • ATO Tdcapacità⋅ rappresenta la tariffa unitaria di capacità, definita al comma 20.4 (Euro/grammi). 20.2 La componente ATO QCp è interamente attribuita al servizio di depurazione. 20.3 Il gettito da quota capacità non può eccedere il 20% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali. 20.4 La tariffa unitaria di capacità ATO Tdcapacità⋅ è determinata come segue: [ ] { } QC p COD aut aut p SST aut aut p aut p G a T G ind ACQ a G ind ACQ a T G ind a G ind ATO capacità S COD SST V tarif vscal tarif vscal Td ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ = ∑ ∑ − − ⋅ , , , , , 2 , , , , 2 , , [% ] [% ] ( ) ( ) dove: Allegato A 25 • a T G ind a G ind tarif (vscal ) 2 , , − ⋅ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali; • a T G ind ACQ a G ind ACQ tarif (vscal ) 2 , , , , − ⋅ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali per il servizio di acquedotto; • SQC è la soglia posta, dall’EGA o altro soggetto competente, all’incidenza della quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali (con 0 < SQC ≤ 20%). Articolo 21 Vincolo sui ricavi 21.1 Per ciascun anno a ={2018, 2019}, il vincolo ai ricavi da tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali, a livello di ATO, deve rispettare la seguente condizione: ∑ ∑[ ] − − ≤ ⋅ + ⋅ G a T G ind DEP a G ind DEP a T G ind FOG a G ind FOG p ATO a p T 1,1* tarif (vscal ) tarif (vscal ) 2 , , , , 2 , , , , , dove: • a T G ind FOG a G ind FOG tarif (vscal ) 2 , , , , − ⋅ è il ricavo da articolazioni preesistenti descritto al comma 18.1; • a T G ind DEP a G ind DEP tarif (vscal ) 2 , , , , − ⋅ è il ricavo da articolazioni preesistenti descritto al comma 19.1. 21.2 La spesa annua di ciascun utente industriale p-esimo, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. 21.3 A livello di gestore G-esimo, il ricavo conseguito applicando la nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali alle corrispondenti variabili di scala è il seguente: new a T G ind DEP new a G ind DEP new a T G ind FOG new a G ind FOG ATO new a G ind T tarif (vscal ) tarif (vscal ) ,( 2) , , , , , ,( 2) , , , , , , , , − − = ⋅ + ⋅ Allegato A 26 La variazione complessiva dei ricavi, per il gestore G-esimo, afferenti all’implementazione della nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali rispetto all’articolazione previgente è espressa dal termine ATO a TG ind , ∆ , , definito come segue: [ ] a T G ind DEP a G ind DEP a T G ind FOG a G ind FOG ATO new a G ind ATO a G ind T T tarif (vscal ) tarif (vscal ) 2 , , , , 2 , , , , , , , , , − − D = − ⋅ + ⋅ 21.4 Nella seconda fase di applicazione, ovvero a partire dal 2020, al fine di conseguire una migliore cost reflectivity, si prevede di ripartire i costi di collettamento e di depurazione tra utenti industriali e altre tipologie di utenti sulla base di driver da applicare ai costi classificati secondo le regole dell’unbundling, al netto dei costi già direttamente attribuibili all’utenza industriale, quali ad esempio, i costi di depurazione associati a eventuali sezioni di trattamento dedicate alla rimozione di inquinanti specifici. In particolare: • relativamente all’attività di fognatura, il driver è costituito dal volume scaricato; • relativamente all’attività di depurazione, il driver è rappresentato dai volumi scaricati e dal relativo carico dei principali inquinanti. Articolo 22 Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione 22.1 Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, a seguito della procedura di cui al comma 22.3, il gestore applica nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa ATO Tp , un elemento di penalizzazione pari a: p ATO Penalep = µ p ⋅Tdind ⋅V dove: • µ p : rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del refluo p-esimo; 22.2 Il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione ( µ p ) è determinato come segue: Allegato A 27 V aut p p aut p j Xj j aut p j p j aut p P aut p p aut p N aut p p aut p SST aut p p aut p COD aut p p aut p p m V V V m X X X m P P P m N N N m SST SST SST m COD COD COD ⋅ − + + ⋅ − ⋅ + − ⋅ + − + ⋅ + − ⋅ + − = ∑ , , , , , , , , , , , , , , , max 0; max 0; max 0; max 0; m max 0; max 0; dove: • CODaut, p , SSTaut, p , Naut, p , Paut, p , X j,aut, p , Vj,aut, p : rappresentano le concentrazioni e i volumi riportate negli atti autorizzativi del refluo p-esimo; • mCOD , mSST , mN , mP , mXj , mV : rappresentano i coefficienti di maggiorazione fissati dall’EGA in funzione della pericolosità degli inquinanti, nonché dell’impatto sui costi delle diverse tipologie di inquinanti e del fattore volumetrico. Tali coefficienti assumono valori maggiori o uguali a zero. 22.3 La rilevazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, deve essere confermata da una seconda determinazione analitica. Nel corso della seconda determinazione analitica è cura del gestore comunicare all’utente l’esito di superamento dei limiti rilevato nel corso della verifica precedente. 22.4 L’elemento di penalizzazione di cui al comma 22.1 cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati. Allegato A 28 TITOLO 5 DISCIPLINA DEGLI EFFETTI SUI RICAVI DEL GESTORE Articolo 23 Vincolo ex-ante 23.1 Il cambiamento della struttura dei corrispettivi del gestore deve garantire la seguente condizione sui ricavi dell’anno a: ATO a G ind u new a T u new a u u a T u a u tarif vscal tarif vscal T , , 2 , ,( 2) ∑ • ( ) = ∑ • ( ) − ∆ − − dove: • ∑ − • u a T u a u tarif (vscal ) 2 indica i ricavi conseguibili applicando la preesistente struttura dei corrispettivi alla preesistente articolazione delle variabili di scala (intese come quote fisse e variabili riferite alle preesistenti tipologie e sotto-tipologie di utenza); • ∑ − • u new a T u new a u tarif (vscal ) , ,( 2) rappresenta i ricavi conseguibili applicando la nuova struttura dei corrispettivi alla nuova articolazione delle variabili di scala, ottenuta dalla riclassificazione delle preesistenti variabili di scala sulla base dei nuovi criteri di articolazione definiti dall’Autorità; • ATO a TG ind , ∆ , indica la variazione complessiva dei ricavi, per il gestore Gesimo, afferenti all’implementazione della nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali, definita al precedente Titolo 4. 23.2 Lo scostamento ATO a TG ind , ∆ , , se positivo, è destinato alla copertura degli eventuali oneri di cui al comma 16.6, in caso di accettazione dell’istanza all’uopo prevista, ovvero alla decurtazione della componente a conguaglio RcVOL o, in alternativa, ad integrazione della componente FoNI . Nel caso in cui lo scostamento ATO a TG ind , ∆ , risulti negativo, il recupero avviene attraverso una integrazione alla quantificazione della componente tariffaria RcVOL . Allegato A 29 Articolo 24 Vincolo ex-post 24.1 Il cambiamento della struttura dei corrispettivi del gestore deve rispettare, all’anno (a+2), la seguente condizione di verifica ex-post degli scostamenti: ∑ ∑ − ∆ = • − • u new a T u new a u u new a T u new a u a G TOT T tarif (vscal ) tarif (vscal ) , , , ,( 2) , dove: • a ∆TG,TOT indica la differenza tra i ricavi effettivamente conseguiti nell’anno di attuazione e la previsione di ricavo associata all’attuazione della riforma, sulla base della riclassificazione delle preesistenti variabili di scala; • ∑ • u new a T u new a u tarif (vscal ) , , indica i ricavi effettivamente conseguiti all’anno a, sulla base della nuova struttura dei corrispettivi e della nuova classificazione delle variabili di scala; • ∑ − • u new a T u new a u tarif (vscal ) , ,( 2) è la medesima definita al comma 23.1. 24.2 Nel caso in cui a ∆TG,TOT risulti positivo, e la condizione di recupero dei costi riconosciuti soddisfatta, il trattamento tariffario avviene, in analogia a quanto illustrato al precedente Articolo 23, attraverso una decurtazione da sottrarre alla componente tariffaria RcVOL o l’integrazione della componente FoNI . 24.3 Nel caso in cui a ∆TG,TOT risulti negativo, la condizione di recupero dei costi riconosciuti avviene attraverso la componente RcVOL . L’Autorità, con successivo provvedimento, intende procedere alla definizione di forme specifiche di copertura dei costi in caso di uno scostamento negativo almeno pari al 5% del vincolo ai ricavi relativo all’anno a. Allegato A 30 TITOLO 6 ELEMENTI DI QUALITA’ CONTRATTUALE E DISCIPLINA DELLA MISURA Articolo 25 Riclassificazione delle variabili di scala delle utenze domestiche 25.1 Ai fini dell’applicazione del criterio pro capite nell’individuazione della quota variabile del servizio di acquedotto dell’utenza domestica residente, l’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, utilizza i consumi (rilevanti per la fatturazione dei corrispettivi) determinati ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII). 25.2 Laddove necessario, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente, in accordo con il gestore, stabilisce le pertinenti modalità e tempistiche di autodichiarazione dell’utenza domestica residente. 25.3 Con riferimento alle utenze individuali, i consumi, a partire dall’anno (a-2), sono riclassificati sulla base della struttura illustrata al comma 4.2, sulla base dell’effettivo numero di componenti di ciascun nucleo familiare, eventualmente anche ex-post nell’ambito della quantificazione dei conguagli. 25.4 Con riferimento alle utenze condominiali, i consumi, a partire dall’anno (a-2), sottesi al misuratore condominiale, devono essere ricondotti alla struttura di categorie d’uso, eventualmente anche ex-post nell’ambito della quantificazione dei conguagli. Relativamente alle modalità di fatturazione, previste per le medesime utenze dal RQSII, dovranno essere rivisti in analogia i criteri per l’individuazione della fascia di consumo rilevante. Articolo 26 Modalità applicative del TIMSII 26.1 E’ ammesso l’utilizzo, da parte del gestore, di distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale differenti da quelle previste al comma 7.2 del TIMSII nelle seguenti particolari casistiche: a) laddove il gestore garantisca, per quell’utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto per la corrispondente fascia di consumo, al comma 7.1 del TIMSII; in tal caso il gestore deve garantire una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell’anno; Allegato A 31 b) per specifiche tipologie di utenti finali, che presentano un profilo di consumo fortemente variabile nel corso dell’anno, con rilevanti scostamenti dal consumo medio giornaliero; c) laddove l’utilizzo di distanze temporali differenti sia giustificato da esigenze operative e documentabili del gestore, volte all’ottimizzazione della pianificazione dell’attività di misura, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi operativi, e comunque garantendo una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell’anno. 26.2 L’ulteriore tentativo di raccolta della misura (c.d. “ripasso”), di cui al comma 7.3, lettera i) del TIMSII, non concorre al calcolo delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi di cui al comma 7.2 del TIMSII. 26.3 Gli obblighi di “ripasso”, definiti al comma 7.3 lettera i) del TIMSII, si intendono assolti, nei seguenti casi: a) laddove, nel periodo intercorrente rispetto all’ultimo tentativo fallito, il gestore acquisisca e validi una misura comunicata con autolettura; b) laddove il gestore garantisca, per quell’utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto, per la corrispondente fascia di consumo, al comma 7.1 del TIMSII; c) per utenze di tipo stagionale o altre specifiche tipologie di utenza, per le quali le probabilità di fallimento dell’ulteriore tentativo di lettura siano elevate, anche sulla base dell’esperienza del gestore. 26.4 L’informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, definita al comma 7.4 lettera i) del TIMSII, si applica agli utenti dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile. 26.5 A integrazione delle modalità previste al comma 7.4 lettera i) del TIMSII, laddove l’utente non abbia comunicato alcuna modalità di contatto preferita, si ammette la comunicazione della suddetta informazione preliminare con modalità differenti da quelle indicate, anche mediante affissione di avvisi. 26.6 I criteri di stima dei dati di misura di utenza di cui al comma 11.2 del TIMSII sono applicabili solo laddove siano disponibili curve di consumo consolidate per la tipologia di utenza in considerazione. Allegato A 32 26.7 Con l’obiettivo finale di rendere più consapevoli gli utenti circa i propri consumi tramite l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, l’EGA o altro soggetto competente richiede al gestore del servizio di acquedotto di promuovere, nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, l’installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche. Articolo 27 Determinazione del volume scaricato per reflui industriali 27.1 Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione di ciascun utente industriale p-esimo secondo la formula descritta al comma 15.1, il volume Vp è assunto, di norma, pari al volume di acqua prelevato dall’acquedotto. 27.2 Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall’acquedotto – per effetto dell’esistenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricate – il termine Vp è determinato con le modalità seguenti: a) idonea misurazione eseguita sul punto di scarico. L’installazione del misuratore allo scarico avviene: i. su richiesta del gestore, previo accordo con l’EGA, per scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali; ii. su richiesta dell’utente industriale. b) negli altri casi, mediante stima ragionevole e motivata, previa autorizzazione dell’EGA o altro soggetto competente e secondo le modalità dal medesimo stabilite. 27.3 Gli oneri di installazione dei misuratori allo scarico sono coperti dall’utente industriale. 27.4 Il gestore del SII è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta dei dati di volume scaricato – sia rilevati con apposito misuratore allo scarico, che determinati sulla base dei valori prelevati – con obblighi differenziati sulla base dei volumi annui di refluo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare: • inferiori o uguali a 3000 mc: 2 tentativi di raccolta all’anno; Allegato A 33 • superiori a 3000 mc: 3 tentativi di raccolta all’anno. 27.5 Il raggiungimento del numero minimo di tentativi di raccolta delle misure può essere conseguito anche mediante telelettura o mediante autolettura da parte dell’utente industriale. Il gestore procede alla validazione della misura comunicata dall’utente ai fini del suo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione. 27.6 I cicli di raccolta delle misure devono essere organizzati secondo criteri di ragionevolezza, tenendo conto della variabilità e della stagionalità di taluni scarichi industriali, allo scopo di conseguire la migliore conoscenza possibile in ordine al profilo di utilizzo dei servizi di fognatura e depurazione. Laddove siano previsti obblighi di verifica qualitativa dello scarico, è fatto obbligo di rilevazione delle misure volumetriche contestualmente a tali attività. 27.7 In caso di indisponibilità dei volumi scaricati relativi ad un’utenza industriale, rilevati con le modalità illustrate ai commi 27.1 e 27.2, il volume scaricato è posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell’ultima fatturazione. Articolo 28 Determinazioni analitiche dei reflui industriali 28.1 Le concentrazioni degli inquinanti principali CODp , p SST , Np , Pp e degli inquinanti specifici X j, p che rientrano nel calcolo della formula illustrata al comma 15.1 sono determinate come media aritmetica dei valori ottenuti: • dalle 3 più recenti rilevazioni, laddove vengano effettuate fino a 3 determinazioni analitiche all’anno; • da tutte le rilevazioni dell’anno, in caso di più di 3 determinazioni analitiche all’anno. 28.2 Le concentrazioni dei parametri inquinanti per i quali non sono ancora disponibili 3 rilevazioni, nelle more del completamento dei campionamenti necessari, sono poste pari, per ciascun inquinante principale o specifico: • al 70% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di assenza di rilevazioni o di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori fino al 70% dell’autorizzato; • al 100% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori superiori al 70% dell’autorizzato. Allegato A 34 28.3 Il gestore è tenuto ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria. Il numero minimo di determinazioni analitiche è individuato sulla base dei volumi scaricati, applicandosi la condizione più stringente nei casi in cui il volume massimo giornaliero e il volume annuo scaricati dall’utente industriale p, ricadano in classi di obbligo diverse sulla base della tabella riportata nel seguito. Volume scaricato* Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose ≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno 0 1 16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno 1 2 101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno 2 3 > 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno 3 4 * Ai fini della presente tabella, per volume scaricato si intende il volume massimo giornaliero o il volume annuo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare. 28.4 Al fine dell’individuazione del numero minimo di determinazioni analitiche, le sostanze pericolose da considerare sono solamente quelle utilizzate nel ciclo produttivo aziendale e/o quelle che possono interessare le acque reflue scaricate. 28.5 Il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l’utilizzo di dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo dall’utente industriale, secondo modalità definite dall’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente. 28.6 Nei territori in cui i controlli a fini ambientali sugli scarichi effettuati ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono stati delegati al gestore, il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l’utilizzo dei dati derivati da tali determinazioni. Allegato A 35 28.7 Qualora il gestore – anche ai sensi del comma 28.5 – disponga di sufficienti determinazioni analitiche attendibili anche per le utenze per le quali non sono previsti obblighi di determinazione ai sensi del precedente comma 28.3, i medesimi dati possono essere utilizzati nella formula tariffaria. 28.8 Le determinazioni analitiche sono riferite, di norma, a un campione medio prelevato nell’arco delle tre ore. Tuttavia, è ammessa la possibilità di effettuare campioni istantanei o comunque di durata differente dalle tre ore, qualora il gestore ritenga che tale modalità sia maggiormente rappresentativa del refluo scaricato. L’utente ha diritto a presenziare a tutte le fasi del controllo, inclusi il campionamento, l’apertura del campione e l’esecuzione dell’analisi. Il gestore è tenuto a consegnare all’utente che ne faccia richiesta, una porzione del campione prelevato dal medesimo, al fine di garantire all’utente la possibilità di effettuare l’analisi presso un laboratorio di sua fiducia, nel rispetto delle condizioni previste al comma 28.5. 28.9 Per motivi di trasparenza e tutela dell’utenza, il gestore deve garantire adeguate modalità di informazione agli utenti relativamente alle modalità di esecuzione dei prelievi e di determinazione analitica.