Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale
Il presente provvedimento disciplina il servizio di misura di utenza del SII definendo le responsabilità, gli obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, le procedure per la raccolta delle misure (compresa l’autolettura), nonché per la validazione, stima e ricostruzione dei dati. Sono infine individuati gli obblighi di archiviazione, messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura, e di registrazione e comunicazione di informazioni all’Autorità.
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DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2016
218/2016/R/IDR
DISPOSIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO A LIVELLO NAZIONALE
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO
Nella riunione del 5 maggio 2016
VISTI:
• la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
• la direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio
2014 e la direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014 (di
seguito: direttiva 2014/32/UE e direttiva 2015/13/UE ), che modificano e
sostituiscono la direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
31 marzo 2004;
• la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al
Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 (di seguito: Comunicazione
COM(2000)477);
• la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio
COM(2007)414 (di seguito: Comunicazione COM(2007)414);
• la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio
COM(2012)670;
• la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni
COM(2012)672;
• la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni
COM(2012)673;
• la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni
COM(2014)177;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22
dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare,
l’articolo 21;
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• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in
particolare, la Parte Terza;
• il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (di seguito: d.lgs. 22/07);
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante
“Disposizioni in materia di risorse idriche” (di seguito: d.P.C.M. 4 marzo 1996);
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante
“Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21,
comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20
luglio 2012);
• il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2013, n. 155,
recante “Regolamento recante criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici
successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, ai sensi del d.lgs. 2
febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)” (di seguito:
d.m. 155/2013);
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di
seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante “Approvazione
della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio
idrico integrato” (di seguito: deliberazione 586/2012/R/IDR);
• la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 536/2013/E/IDR, recante
“Avvio di una indagine conoscitiva in materia di attività di misura nel servizio
idrico integrato anche al fine di individuarne livelli minimi di efficienza e
qualità” (di seguito: deliberazione 536/2013/E/IDR);
• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante
“Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di
completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
• la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 87/2014/R/IDR, recante “Avvio
di procedimento per l’adozione di provvedimenti per la definizione delle tariffe
di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica
fognatura” (di seguito: deliberazione 87/2014/R/IDR);
• la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 374/2014/R/IDR, recante “Avvio di
procedimento per la promozione dell’efficienza della produzione del servizio
idrico integrato ovvero dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito:
deliberazione 374/2014/R/IDR);
• la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante “Quadro
strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il
quadriennio 2015-2018”;
• la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio
di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di
pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico
integrato”;
• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante
“Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di
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ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito:
deliberazione 655/2015/R/IDR);
• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante
“Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio
MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
• l’Allegato A (TIUC) alla deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016,
137/2016/R/COM, recante “Integrazione del Testo integrato unbundling contabile
(TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile
(unbundling) per il settore idrico”;
• il documento per la consultazione 620/2014/R/IDR, del 11 dicembre 2014,
recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui
industriali autorizzati in pubblica fognatura. Orientamenti finali”;
• il documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, del 4 febbraio 2016, recante
“Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato nel
secondo periodo regolatorio. Orientamenti in ordine alla misura di processo e
d’utenza” (di seguito: documento per la consultazione 42/2016/R/IDR);
• la determina n. 5/2014 del 7 aprile 2014, recante “Definizione delle procedure di
raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico
integrato e della relativa regolazione della qualità” (di seguito: determina 5/2014-
DSID);
• la determina n. 1/2016 del 16 febbraio 2016, recante “Definizione delle
procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del
servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2014
(di seguito: determina 1/2016-DSID).
CONSIDERATO CHE:
• la direttiva 2000/60/CE prevede, all’articolo 9, che “Gli Stati membri tengono
conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi
ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica
effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi
inquina paga»”;
• la Comunicazione COM(2000)477, recante “Politiche di tariffazione per una
gestione più sostenibile delle riserve idriche”, sottolinea che la direttiva
2000/60/CE promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire
un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi
idrici nell’ambito di ogni specifico settore economico, in quanto un’opportuna
tariffazione spinge a ridurre l’inquinamento e ad utilizzare le risorse idriche in
modo più efficiente. Tra le proposte avanzate dalla Commissione per lo sviluppo
di politiche di tariffazione che permettano una gestione più sostenibile delle
risorse idriche, vi è il miglioramento della base delle conoscenze sui reali
consumi e l’entità dell’inquinamento delle acque grazie all’installazione di
contatori che permetterebbe di giungere all’elaborazione di strutture tariffarie
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basate sui volumi consumati e di conoscere in maggior dettaglio i diversi
impieghi specifici;
• la Comunicazione COM(2007)414, “Affrontare il problema della carenza idrica
e della siccità nell’Unione europea”, afferma che l’introduzione del principio
“l’utente paga” a livello UE consentirebbe di “mettere fine agli sprechi e alle
perdite inutili, garantendo la disponibilità di acqua per gli usi essenziali in tutta
Europa e in particolare nei bacini idrografici transfrontalieri”, ovvero
incoraggerebbe un uso efficiente delle risorse idriche mediante l’elaborazione di
programmi di misurazione in tutti i settori che utilizzano acqua;
• la Comunicazione COM(2012)670, relativa al “Piano di gestione dei bacini
idrografici”, ha rimarcato l’importanza di uno sviluppo di politiche sulle tariffe
idriche tese a incentivare opportunamente gli utenti affinché facciano un uso più
efficiente dell’acqua, in linea con la direttiva 2000/60/CE, e prevede pertanto che
venga misurato il volume dell’acqua utilizzata;
• la Comunicazione COM(2012)672 (avente ad oggetto “Relazione sul riesame
della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”) e la
Comunicazione COM(2012)673 (recante “Piano per la salvaguardia delle risorse
idriche europee”) hanno evidenziato che “una politica tariffaria per l’acqua
basata sulla misurazione volumetrica è uno strumento valido per aumentare
l’efficienza idrica”. In particolare, la strategia Blueprint, oggetto della
Comunicazione COM(2012)673, recita: “Metering is a pre-condition for any
incentive pricing policy”;
• nella comunicazione COM(2014)177 relativa all’iniziativa dei cittadini europei
“Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua
è un bene comune, non una merce!”, la Commissione Europea – riconoscendo
che “per garantire e migliorare l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari
occorre agire su tre fronti: la qualità, l’accessibilità fisica e l’accessibilità
economica” – esorta gli Stati membri, ad “adoperarsi più a fondo affinché tutti i
cittadini possano avere accesso all’acqua potabile pulita a prezzi abbordabili”,
chiarendo, altresì che “la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati
membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali
dell’utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l’uso sostenibile di queste limitate
risorse e segnala quanto il principio dell’accessibilità economica dei servizi idrici
sia fondamentale per l’UE, principio su cui quest’ultima basa la propria politica
in materia di acque”;
• la direttiva 2014/32/EU, che abroga (con decorrenza dal 20 aprile 2016) e
sostituisce la direttiva 2004/22/CE, prevede che “gli Stati membri possono
prescrivere l’utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di
misura, ove lo ritengano giustificato, per motivi di interesse pubblico, sanità
pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela
dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni
commerciali”; la direttiva definisce, altresì, i requisiti cui debbono conformarsi i
dispositivi e sistemi con funzioni di misura di cui agli Allegati alla medesima
direttiva ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio.
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CONSIDERATO CHE:
• l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all’Autorità
“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali
funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
• l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità ha la finalità di
garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di
pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in
condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la
diffusione sull’intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi
di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli
indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
• l’articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che
l’Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di
riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità,
l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio
nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
• l’articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 481/95 stabilisce che l’Autorità
emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte
dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di
qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente;
• l’articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che le determinazioni
dell’Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o
integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il
servizio;
• l’articolo 2, comma 12 lettera n) della legge 481/95 prevede che l’Autorità
verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al
fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità
della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l’efficacia
delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire
ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli
qualitativi (…);
• l’articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, precisa le finalità che la
regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi
che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e
i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito: SII), deve
perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione
dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garantendo l’equilibrio economico
e finanziario della gestione;
• l’articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente
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le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex
lege all’Autorità, in particolare:
- definizione dei “livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (…), per
ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”
(lett. a)); - “tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni,
secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14
novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo
automatico in favore degli utenti stessi” (lett. l)).
CONSIDERATO CHE:
• in materia di misura e garanzia ai clienti della determinazione dei consumi e
della connessa trasparenza rilevano le previsioni di cui al d.P.C.M 4 marzo 1996
e, al tempo stesso, il significativo progresso tecnologico e perfezionamento del
servizio di misura avvenuto negli ultimi venti anni;
• a partire dal 2001 l’Autorità, nel settore dell’energia elettrica e del gas, ha
emanato, fra l’altro, disposizioni specifiche sul servizio di misura, volte a
stabilire puntualmente gli obblighi in capo ai responsabili del servizio in parola e
a garantire ai consumatori l’erogazione efficiente ed efficace dello stesso.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
• con deliberazione 536/2013/R/IDR, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva
sullo stato dell’arte del servizio di misura e sulle possibili criticità connesse con
l’erogazione del servizio stesso al fine di: - promuovere l’utilizzo efficiente della risorsa idrica;
- implementare approcci tariffari fondati sulla consapevolezza delle scelte di
consumo dell’utente finale; - garantire all’utente finale una determinazione certa e trasparente dei consumi
fatturati e dei dati riportati nei documenti di fatturazione; - individuare le responsabilità e i compiti dei soggetti coinvolti, ivi inclusa la
determinazione delle frequenze minime di raccolta delle misure per i clienti
allacciati alle reti di distribuzione idrica; - stabilire, più in generale, livelli minimi di servizio per le attività di misura del
servizio idrico integrato;
• con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario
Idrico (MTI), nel quale, tra l’altro, sono definiti i criteri per la verifica
dell’efficienza del servizio di misura, ponendo altresì l’obbligo ai gestori di
trasmettere all’Autorità i dati e le informazioni sul servizio di misura funzionali
all’elaborazione degli indicatori di efficienza definiti nel medesimo
provvedimento;
• l’MTI dispone che, nei casi in cui gli Enti di governo dell’ambito (di seguito:
EGA) o altri soggetti competenti abbiano adottato delibere che prevedono
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incrementi annuali del moltiplicatore superiori alla soglia massima consentita
dalla regolazione, l’Autorità conduca specifiche istruttorie volte ad accertare la
validità dei dati forniti e l’efficienza del servizio di misura, anche tramite
verifiche ispettive;
• la richiamata indagine conoscitiva ha previsto l’acquisizione, avvenuta secondo
le modalità di cui alla determina 5/2014-DSID, di dati e informazioni sul servizio
di misura nel SII;
• in esito alla suddetta raccolta dati sono emerse carenze nella diffusione dei
misuratori presso le utenze finali, nonché l’elevata vetustà di quasi la metà del
parco misuratori; altre criticità sono state rilevate in merito all’efficacia delle
attività di lettura e autolettura dei misuratori di utenza;
• il procedimento avviato con deliberazione 536/2013/R/IDR è stato
successivamente unificato con il procedimento avviato con deliberazione
374/2014/R/IDR, relativo alla promozione dell’efficienza della produzione del
SII, e con il procedimento avviato con deliberazione 6/2015/R/IDR, finalizzato
alla definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio
(MTI-2);
• la deliberazione 655/2015/R/IDR individua standard di qualità contrattuale
minimi, omogenei sul territorio nazionale, nonché le misure da adottare nel caso
di mancato rispetto dei medesimi standard, includendo inoltre alcune
disposizioni temporanee nelle more della definizione della regolazione della
misura;
• con deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario
Idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e, con riferimento
alla regolazione del servizio di misura, ha demandato a successivi provvedimenti
la pubblicazione di criteri e indicatori per la valutazione dell’efficienza del
servizio di misura da utilizzare per la conduzione delle istruttorie volte alla
valutazione dei casi in cui gli EGA o altri soggetti competenti abbiano adottato
delibere che prevedono incrementi annuali del moltiplicatore tariffario superiori
alla soglia massima consentita dalla regolazione;
• tenuto conto degli elementi acquisiti con la sopracitata raccolta dati di cui alla
determina 5/2014-DSID, nonché delle disposizioni adottate per la regolazione
della misura nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, con il documento
per la consultazione 42/2016/R/IDR, l’Autorità – sulla base delle specificità che
connotano il settore idrico – ha presentato i propri orientamenti in merito alla
regolazione del servizio di misura dei servizi che compongono il SII, in ordine
sia alla misura di processo che di utenza. Intento dell’Autorità è, quindi, definire
una disciplina uniforme sul territorio nazionale con i seguenti obiettivi specifici: - garantire all’utenza la determinazione certa dei consumi di acqua;
- supportare l’attività di individuazione dell’impatto ambientale prodotto
dall’utenza; - sostenere la salvaguardia della risorsa e la riduzione degli sprechi;
- incrementare la responsabilizzazione delle utenze e dei gestori;
• in particolare il documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, proponendo per
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ciascun segmento del servizio un percorso regolatorio di sistematizzazione e di
evoluzione volto a favorire il consolidarsi di dinamiche industriali efficaci ed
efficienti nel sistema idrico, ha affrontato i seguenti aspetti: - tassonomia ed assetto organizzativo del servizio di misura;
- disciplina del servizio di misura per acquedotto, fognatura e depurazione;
- bilancio idrico per l’acquedotto;
- indicatori di efficienza del servizio di misura per l’acquedotto;
- errore di stima dei volumi d’utenza per l’acquedotto;
• per l’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto i temi presentati nell’ambito
della consultazione sopra richiamata, l’Autorità ha prospettato un percorso
graduale, in ragione dell’impatto che le nuove regole potrebbero avere sulla
organizzazione dei gestori.
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
• in risposta al documento per la consultazione 42/2016/R/IDR sono pervenuti 28
contributi, da parte di EGA, gestori, associazioni di categoria, aziende
manifatturiere e consulenti;
• dalle risultanze della consultazione si riscontra una generale condivisione
sull’opportunità dell’intervento da parte dell’Autorità e sull’impostazione
adottata, pur evidenziando alcune criticità e taluni spunti di approfondimento;
• con riferimento alle tempistiche di applicazione delle disposizioni in ordine alla
misura del SII, numerosi soggetti rispondenti alla consultazione, ritengono le
medesime troppo ristrette, proponendo di posporre l’attuazione delle misure di
maggior impatto;
• con riferimento alla ricognizione del quadro normativo di riferimento e agli
obiettivi dell’intervento, si rileva una generale condivisione, con
l’evidenziazione da parte di alcuni operatori delle difficoltà di attuazione e delle
criticità per quanto attiene la prospettata determinazione dei consumi per le
singole unità abitative, pur concordando sui limiti e sulle carenze della normativa
vigente; inoltre, alcuni soggetti interessati auspicano la definizione da parte
dell’Autorità di un quadro di regole in merito allo smart metering anche per il
settore idrico;
• con riferimento alla tassonomia proposta, vi è un generale apprezzamento della
classificazione della misura nelle funzioni di gestione di processo e di utenza,
nonché delle fasi individuate nell’ambito del servizio di misura;
• con riferimento alla disciplina del servizio di misura in senso stretto, dalle
osservazioni ricevute emergono i seguenti aspetti: - tempistiche di installazione dei misuratori di processo per l’acquedotto,
giudicate troppo brevi; punti di installazione dei misuratori, per i quali si
suggeriscono criteri meno stringenti e si auspica una definizione più
dettagliata; - obblighi di raccolta delle misure di utenza per l’acquedotto, obblighi in
merito all’autolettura e criteri di stima dei dati di misura, considerati
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impegnativi dal punto di vista economico ed organizzativo ; - stima o ripartizione dei consumi d’utenza associati a ciascuna unità abitativa
per l’acquedotto a partire da consumi aggregati, in merito alla quale numerosi
gestori si sono mostrati disponibili ad avviare progetti pilota volti al
superamento del problema della mancata messa a disposizione dei consumi ai
titolari delle unità abitative; - obblighi di presenza di misuratori nei punti di scarico in fognatura o sui punti
di prelievo per le utenze industriali, con riferimento ai quali sussistono riserve
in merito alla fattibilità tecnico-economica, all’attribuzione delle
responsabilità ai diversi soggetti coinvolti, alle modalità di raccolta delle
misure;
• con riferimento al bilancio idrico per il servizio di acquedotto, si rileva una
ampia condivisione in merito allo schema generale presentato dall’Autorità e alla
suddivisione tra bilancio di adduzione e bilancio di distribuzione, con alcune
proposte di modifica per tener conto di situazioni particolari;
• con riferimento agli indicatori di efficienza del servizio di misura, alcuni
operatori suggeriscono, in particolare, modifiche ai valori degli standard specifici
da associare agli stessi;
• con riferimento agli obblighi di registrazione e di comunicazione delle
informazioni sul servizio di misura, i soggetti rispondenti alla consultazione ne
condividono la previsione, a prescindere dalla dimensione della gestione;
• in particolare, in merito alla gestione d’utenza per il servizio di acquedotto sono
stati evidenziati gli aspetti di seguito sintetizzati: - con riferimento agli obblighi di raccolta delle misure:
o generale condivisione in merito alla proposta di incremento del numero
di raccolte della misura annue per i grandi consumatori;
o criticità in merito agli orientamenti prospettati sui cicli di raccolta e sulla
lettura dei consumi relativi ad almeno l’80% dei periodi temporali di
riferimento, considerati troppo onerosi;
o alcune proposte in merito all’individuazione di finestre di raccolta delle
misure differenziate per le utenze stagionali;
o non condivisione degli orientamenti presentati in ordine a: i) l’obbligo
posto in carico al gestore di ripassare dopo due tentativi di raccolta falliti
ed in assenza di autolettura; ii) la pubblicazione di un calendario dei
passaggi di raccolta delle misure;
o proposte di rivedere le definizioni di “misuratore accessibile”, “non
accessibile” e “parzialmente accessibile”;
o proposta di estendere (da 6 a 7 mesi) il periodo entro cui effettuare il
primo tentativo di raccolta per le nuove attivazioni; - con riferimento agli orientamenti che attengono alle autoletture, dalle risposte
pervenute si rilevano:
o l’assenza di una posizione omogenea tra i diversi soggetti rispondenti
circa l’ampiezza della finestra temporale da fissare per l’autolettura;
o numerose osservazioni relative agli obblighi di riscontro all’utente
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sull’esito dell’autolettura e ai successivi tempi di validazione, giudicati
stringenti per il gestore; - con riferimento ai criteri di stima e ricostruzione dei dati di misura, dalle
risposte pervenute si rilevano:
o ampia condivisione sulla scelta del pro-die come criterio generale per la
determinazione del consumo medio annuo;
o osservazioni sul metodo di determinazione del Consumo medio
giornaliero (Cg), rilevando criticità nell’utilizzo del medesimo in contesti
gestionali caratterizzati da carenza di dati o elevata presenza di utenze
stagionali;
o suggerimenti in merito al parametro D% (tasso tendenziale di decremento
del consumo annuo), che secondo alcuni operatori dovrebbe essere
differenziato per tipologia di utenza.
CONSIDERATO, INFINE, CHE:
• con deliberazione 586/2012/R/IDR, l’Autorità ha approvato la prima Direttiva per
la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato nella
quale, fra l’altro, sono definite le informazioni minime da evidenziare in bolletta
anche in merito ai consumi e alle relative modalità di rilevazione. In particolare
il comma 4.3 dell’Allegato A alla medesima deliberazione prevede che: “In ogni
bolletta deve essere posto in evidenza il consumo annuo dell’utente finale,
calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime
disponibili”.
RITENUTO CHE:
• sia necessaria l’introduzione di una regolazione che costituisca una profonda
revisione delle disposizioni in tema di misura, individuando come fondamentali
gli output dell’attività di misura, quali elementi in grado di supportare sotto
molteplici aspetti lo sviluppo del quadro regolatorio, in particolare nel rispetto
del principio di Water Conservation, promuovendo l’utilizzo efficiente della
risorsa idrica da parte degli utenti;
• sia opportuno individuare un primo nucleo di disposizioni relative alla “misura
d’utenza”, anche al fine di superare le disposizioni transitorie recate dalla RQSII
in tema di misura e di consentirne l’applicazione secondo le tempistiche previste
dalla deliberazione 655/2015/R/IDR, così da minimizzare gli oneri derivanti da
eventuali adeguamenti delle procedure informatiche e organizzative attualmente
utilizzate dagli operatori.
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RITENUTO CHE:
• anche in esito alla consultazione pubblica effettuata e all’interlocuzione con i
soggetti del settore e delle loro associazioni, sia opportuno confermare
l’impostazione generale per il servizio di misura d’utenza prospettata nel
documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, rinviando però a successivi
provvedimenti la disciplina degli aspetti riconducibili alle utenze industriali con
autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura;
• confermando l’orientamento dell’Autorità a intraprendere un percorso che possa
condurre ad assicurare la messa a disposizione del dato di consumo a ciascun
titolare di unità abitativa – in ossequio ai principi euro-unitari della “customer
data ownership” e del “chi inquina paga”, e nel rispetto dei principi generali di
non discriminazione nell’erogazione e parità di trattamento tra gli utenti del
servizio su base nazionale, nonché in conformità al criterio di trasparenza – sia
opportuno prevedere ulteriori iniziative per la sperimentazione di soluzioni volte
a garantire il diritto alla disponibilità al dato di consumo alla singola utenza nel
caso di utenza aggregata;
• tra i rilievi e le proposte di modifica degli orientamenti di cui al documento per
la consultazione 42/2016/R/IDR, sia opportuno accogliere, in particolare, quelli
volti alla minimizzazione degli oneri gravanti sui gestori e tesi a evitare
situazioni di potenziale rischio per la sicurezza dell’utenza (programmazione
pubblicata delle letture), fermi restando i richiamati obiettivi dell’Autorità, in
particolare di uniformità nazionale del livello minimo delle operazioni e degli
output del servizio di misura e della chiarezza degli obblighi e dei diritti delle
parti.
RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:
• anche tenendo conto dell’esperienza maturata nella regolazione del servizio di
misura nei settori energetici e delle soluzioni individuate dall’Autorità in tali
contesti, pur considerando le specificità rinvenibili nel settore idrico, con il
presente provvedimento sia opportuno disciplinare i seguenti aspetti:
- responsabilità del servizio, che è in capo al gestore del SII;
- criteri di determinazione delle partite fisiche, ai fini della fatturazione dei
corrispettivi del SII; - obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, al fine di
garantire la presenza dei misuratori stessi e di assicurare l’adeguatezza e il
buon funzionamento dei dispositivi di misura del consumo dell’utenza; - obblighi di gestione dei dati, al fine di disporre di tutti gli strumenti
procedurali e metodologici, uniformi a livello nazionale, per la produzione e
la custodia del dato di consumo da utilizzarsi nell’attività di fatturazione e
negli altri processi gestionali; gli obblighi in parola includono la previsione
di un determinato numero di tentativi di lettura dei misuratori che il gestore
deve garantire in funzione del consumo annuo attribuito all’utente, fornendo
12
una procedura comune di organizzazione dei ripassi in caso di più tentativi
di lettura falliti, e ciò al fine di assicurare all’utenza, e al sistema idrico in
generale, la maggiore disponibilità possibile di dati di consumo basati su
letture effettive e prevedere modalità e procedure che minimizzino le
controversie tra gestori e utenti in merito alla determinazione dei consumi
medesimi; - obblighi di registrazione delle attività e di elementi informativi significativi,
al fine del monitoraggio da parte dell’Autorità dell’erogazione del servizio di
misura e delle successiva introduzione di standard specifici di qualità e dei
relativi indennizzi all’utenza.
RITENUTO, INOLTRE, CHE:
• sia opportuno sostituire il comma 4.3 dell’Allegato A alla deliberazione
586/2012/R/IDR, prevedendo che il documento di fatturazione rechi, tra l’altro, la
comunicazione all’utente finale del relativo consumo medio annuo, determinato
ai sensi del presente provvedimento, nonché del numero minimo di tentativi di
raccolta della misura.
RITENUTO, INFINE, CHE:
• sia opportuno garantire all’EGA la facoltà di presentare all’Autorità istanza
motivata di deroga in tutti i casi in cui il gestore interessato da processi di
aggregazione delle gestioni, di cui all’articolo 172 del d.lgs. 152/06, dimostri di
non poter ottemperare alle prescrizioni fissate dall’Autorità in materia di misura
d’utenza nei tempi stabiliti;
• sia opportuno che con successivi provvedimenti l’Autorità completi la disciplina
della misura del SII con particolare riferimento:
- per quanto attiene alla misura d’utenza, alle utenze industriali con
autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, tenuto conto anche degli
esiti degli ulteriori approfondimenti che l’Autorità sta conducendo al
riguardo, nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione
87/2014/R/IDR; - per quanto attiene alla misura di processo, al correlato tema del Bilancio
idrico, presupposto fondamentale per lo sviluppo di una regolazione
orientata all’output dell’efficienza idrica;
• prevedere che, in fase di prima attuazione, ai fini della determinazione del
coefficiente di variazione tendenziale dei consumi (D%), in mancanza di dati
quantitativi significativi circa lo scostamento progressivo dai valori degli anni
precedenti, questo sia posto pari all’unità
13
DELIBERA
- di approvare il Testo integrato per la regolazione del servizio di misura
nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale (di seguito: TIMSII),
allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale
(Allegato A); - di prevedere che le disposizioni del TIMSII trovino applicazione a partire dall’1
luglio 2016 ad esclusione:
a. dell’articolo 4, che si applica dal 1 gennaio 2017;
b. del comma 7.4 lettera iii), che si applica dal 1 luglio 2017;
c. del comma 8.1, dove l’obbligo della disponibilità della modalità webchat si applica dal 1 gennaio 2017; - di prevedere che, con la prima determinazione del Consumo medio annuo Ca di
cui al comma 10.1 del TIMSII, da applicare a partire dall’anno 2017, trova
definizione il numero minimo di tentativi di raccolta di cui al comma 7.1 con
riferimento agli anni 2017 e 2018; - di sostituire il comma 4.3 dell’Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR con
il seguente comma:
“4.3 A partire dal 1 gennaio 2017, in ogni bolletta devono essere comunicati
all’utente finale i seguenti dati relativi alla misura di utenza: - il numero minimo di tentativi di raccolta annui di cui al comma 7.1 del
TIMSII, definito come “Numero minimo di tentativi di lettura annui”; - il coefficiente Ca di cui all’Articolo 10 del TIMSII valido per l’anno
corrente, definito come “Consumo medio annuo”, espresso in metri cubi
(mc), arrotondato all’unità per difetto, nonché l’anno a cui si riferisce; - nel caso in cui sia già stato determinato, il coefficiente Ca di cui
all’Articolo 10 del TIMSII valido per l’anno successivo, definito come
“Consumo medio annuo”, espresso in metri cubi (mc), arrotondato
all’unità per difetto, nonché l’anno a cui si riferisce”; - di prevedere che qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare alle
disposizioni del presente provvedimento, l’EGA competente per il relativo
territorio, d’intesa con il gestore del SII, ha facoltà di presentare istanza motivata
di deroga all’Autorità per un periodo massimo pari a dodici (12) mesi, al fine di
garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e
gestionali alle prescrizioni in materia di misura d’utenza; - di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.
5 maggio 2016 IL PRESIDENTE
Guido Bortoni
Allegato A
1
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA NELL’AMBITO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A LIVELLO NAZIONALE
(TIMSII)
Allegato A
2
INDICE
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI…………………………………………………………………………….. 3
Articolo 1 Definizioni ……………………………………………………………………………………………………. 3
Articolo 2 Finalità e Oggetto…………………………………………………………………………………………… 4
Articolo 3 Ambito di applicazione …………………………………………………………………………………… 5
Articolo 4 Criteri generali ………………………………………………………………………………………………. 5
Articolo 5 Soggetti responsabili del servizio di misura……………………………………………………….. 5
TITOLO 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MISURA DI UTENZA NELL’ATTIVITA’
DI ACQUEDOTTO …………………………………………………………………………………………………………….. 6
Articolo 6 Obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori d’utenza……………. 6
Articolo 7 Obblighi di raccolta delle misure di utenza………………………………………………………… 6
Articolo 8 Procedura di autolettura dei misuratori di utenza………………………………………………… 8
Articolo 9 Validazione delle misure di utenza …………………………………………………………………… 8
Articolo 10 Calcolo del consumo medio annuo …………………………………………………………………. 9
Articolo 11 Stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza …………………………………………….. 9
Articolo 12 Archiviazione dei dati di misura di utenza……………………………………………………… 10
Articolo 13 Messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura di utenza …………………… 10
TITOLO 3 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE
ALL’AUTORITA’ …………………………………………………………………………………………………………….. 11
Articolo 14 Obblighi di Registrazione ……………………………………………………………………………. 11
Articolo 15 Obblighi di comunicazione delle informazioni sulla misura di utenza……………….. 12
Articolo 16 Norme transitorie ……………………………………………………………………………………….. 12
Allegato A
3
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 1
dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico (di seguito: Autorità) 655/2015/R/IDR, di cui all’articolo 1,
all’articolo 4, commi 4.25, 4.26, 4.27, nonché all’articolo 6, commi 6.18 e 6.19 del
TIUC, di cui alla deliberazione 137/2016/R/COM:
• dati di misura sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato;
• gestore del servizio idrico integrato o gestore del SII così come definito
nell’RQSII;
• gruppo di misura o misuratore del SII è il dispositivo atto alla misura dei
volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli
eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i
cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i
dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura;
• misura di processo è l’insieme delle attività di misura funzionali alla
gestione efficiente degli impianti e delle reti del SII e di ciascuno dei servizi
che lo compongono;
• misura di utenza è l’insieme delle attività di misura funzionali alla gestione
efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi
alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla
produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione;
• misuratore accessibile è il misuratore per cui l’accesso da parte
dell’operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei
totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di
alcuna persona fisica;
• misuratore non accessibile è il misuratore per cui l’accesso da parte
dell’operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei
totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto
di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
• misuratore parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche
differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in
particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della
visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta
l’accesso al luogo dove il misuratore è installato;
Allegato A
4
• misuratore non funzionante un misuratore è ritenuto “non funzionante”, fra
l’altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti
illeggibile;
• misure sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da
parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da
remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell’utente finale e
successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura);
• ricostruzione del dato di misura è l’attività di determinazione dei consumi a
partire dall’ultimo dato di misura disponibile, basata sull’applicazione di
opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più
funzionante;
• RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del
servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono, di cui all’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
• Servizio Idrico Integrato (SII) così come definito nel TIUC;
• stima del dato di misura è l’attività di stima della misura e dei consumi a un
certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata
sull’applicazione di opportuni algoritmi numerici;
• TIUC è il Testo Integrato in merito agli obblighi di separazione contabile
(unbundling contabile), di cui all’Allegato A alla deliberazione
137/2016/R/IDR
• validazione delle misure è l’attività di verifica della qualità del dato
proveniente dalla raccolta della misura o dall’autolettura del misuratore,
finalizzata a valutare l’ammissibilità all’uso formale del medesimo dato, con
presa di responsabilità da parte del gestore.
Articolo 2
Finalità e Oggetto
2.1 Il presente provvedimento è volto ad assicurare l’efficiente erogazione del
servizio di misura nel SII, con riferimento alla misura d’utenza articolata nelle
seguenti fasi:
Allegato A
5
a)installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, finalizzate a
garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei misuratori stessi;
include la messa in loco, messa a punto, parametrizzazione e avvio del
misuratore, nonché le operazioni ordinarie per il mantenimento del buon
funzionamento del misuratore medesimo, comprese la verifica su
richiesta dell’utente finale, il ripristino delle funzionalità o sostituzione
in caso di guasto e la verifica periodica ex lege per i profili in capo al
gestore;
b)gestione dei dati di misura, finalizzata a garantire, ai soggetti aventi titolo,
la disponibilità dei dati di misura stessi; ricomprende la
programmazione, la raccolta, la validazione delle misure, la
registrazione e l’archiviazione per 5 anni, nonché l’eventuale stima,
ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura
medesimi ai soggetti aventi titolo.
Articolo 3
Ambito di applicazione
3.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento
tutti i gestori del SII che, a qualunque titolo, anche per una pluralità di ATO,
gestiscono l’attività di acquedotto e operano sul territorio nazionale, e che
provvedono eventualmente a fatturare, per i medesimi livelli di consumo, anche i
corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione.
Articolo 4
Criteri generali
4.1 I consumi rilevanti ai fini della fatturazione dei corrispettivi per l’utenza finale
sono esclusivamente quelli determinati ai sensi del presente provvedimento.
4.2 Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione,
il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui
depurato sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall’acquedotto, salvo
diversa previsione specifica.
4.3 Il consumo di ciascun utente è determinato in base alla misura rilevata da un
apposito misuratore installato in corrispondenza del punto di consegna, fatto salvo
quanto disposto al successivo Articolo 11.
Articolo 5
Soggetti responsabili del servizio di misura
5.1 La responsabilità del servizio di misura di utenza del SII è attribuita al gestore del
SII, di cui al precedente articolo 3.
Allegato A
6
5.2 Nei casi previsti dall’articolo 156 del d.lgs. 152/06 il gestore del servizio di
acquedotto è il referente unico dell’utente finale per la messa a disposizione dei
dati di misura determinati ai sensi del comma 4.2.
TITOLO 2
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MISURA DI UTENZA NELL’ATTIVITA’ DI
ACQUEDOTTO
Articolo 6
Obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori d’utenza
6.1 Il gestore è tenuto a garantire l’installazione, il buon funzionamento, la
manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall’utente
finale, secondo quanto previsto dal presente provvedimento.
6.2 Il gestore è tenuto a rispettare i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici
sui misuratori ai sensi del Decreto Ministeriale n. 155/2013.
Articolo 7
Obblighi di raccolta delle misure di utenza
7.1 Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di
raccolta l’anno;
b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi
di raccolta l’anno.
7.2 Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra
tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:
a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l’anno: 150 giorni solari;
b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l’anno: 90 giorni solari.
7.3 Il gestore è tenuto a effettuare:
i) con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o
parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel
caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di
assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più
tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato
effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle
in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale;
Allegato A
7
ii) con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta
della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
7.4 Nell’espletamento delle attività programmate di raccolta della misura previste ai
commi 7.1 e 7.3 , il gestore è tenuto a:
i) dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della
misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del
personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere
fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi
antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti
coinvolti, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la
modalità preferita indicata dall’utente;
ii) prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a
disposizione da quest’ultimo, con eventuali modalità specifiche definite dal
gestore (ad esempio tramite nota cartacea lasciata in prossimità
dell’abitazione);
iii) dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del gestore di
evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore
raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mediante
documentazione fotografica).
7.5 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è
tenuto a lasciare all’utente finale una nota cartacea informativa del fallimento
del tentativo, della possibilità dell’autolettura, delle modalità per effettuare
l’autolettura stessa e dell’invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite
di cui al comma 7.4 lettera i).
7.6 Gli obblighi di cui al comma 7.1 e 7.3 si considerano assolti nel caso in cui vi
sia una raccolta dei dati di misura dovuta a voltura, subentro o prestazioni
contrattuali di cui all’RQSII, che soddisfi i requisiti di cui al precedente comma
7.2.
7.7 Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della
misura di cui al comma 7.1 è utilizzata la media aritmetica degli ultimi tre
coefficienti Ca di cui all’Articolo 10.
7.8 La fascia di consumo in base alla quale è stabilita la periodicità di fatturazione,
prevista all’Articolo 38 dell’RQSII, è determinata in base alla media aritmetica
degli ultimi tre coefficienti Ca di cui all’Articolo 10.
7.9 Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della
misura di cui al comma 7.1 le utenze condominiali sono considerate una utenza
singola.
7.10 Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all’anno successivo,
per ciascun utente finale, il gestore sulla base del Ca procede alla revisione del
Allegato A
8
numero minimo di tentativi di raccolta della misura di cui al comma 7.1. e alla
revisione della periodicità di fatturazione prevista all’Articolo 38 dell’RQSII.
7.11 Qualora non fossero disponibili tre coefficienti Ca, il gestore utilizza:
i) la media aritmetica degli ultimi due coefficienti Ca se disponibili;
ii) l’ultimo coefficiente Ca, se l’unico disponibile.
Articolo 8
Procedura di autolettura dei misuratori di utenza
8.1 Il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di
autolettura dei misuratori di utenza, almeno mediante le tre seguenti modalità:
messaggio SMS, telefonata e apposite maschere di web-chat sul proprio sito
internet, disponibili per 365 giorni all’anno e 24 ore su 24.
8.2 Il gestore prende in carico la misura comunicata dall’utente finale con la
modalità di autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della
sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di
fatturazione.
8.3 Il gestore fornisce immediato riscontro all’utente finale sulla mancata presa in
carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione, nei
casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata.
8.4 Il gestore fornisce riscontro all’utente finale entro nove giorni lavorativi dalla
ricezione dell’autolettura in caso di mancata validazione con le medesime
modalità di comunicazione utilizzate dall’utente.
8.5 La misura comunicata con l’autolettura che è risultata validata è equiparata a un
dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal
gestore, ma non assolve gli obblighi dei tentativi di raccolta di cui al comma
7.1.
Articolo 9
Validazione delle misure di utenza
9.1 Il gestore è tenuto a effettuare la validazione, sia nel caso la misura sia ottenuta
da raccolta da parte del gestore che da autolettura.
9.2 Ai fini della validazione delle misure, il gestore adotta propri criteri, in base al
confronto con le serie storiche di dati di misura a sua disposizione, per
identificare i dati anomali.
Allegato A
9
Articolo 10
Calcolo del consumo medio annuo
10.1 Il Consumo medio annuo (Ca) è definito per ciascun utente finale come segue:
365 % 2 1 D
Ng
mis mis Ca × × − = dove:
• Ng è il numero di giorni solari intercorrenti tra le date di raccolta di mis1 e
mis2;
• mis2 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al
gestore, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura);
• mis1 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore
antecedente a mis2, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura), tale
che Ng sopra definito sia pari ad almeno 300 giorni solari;
• D% è il tasso tendenziale di variazione del consumo annuo negli ultimi 3
anni osservato fino all’anno precedente nell’ATO di competenza.
10.2 Il gestore è tenuto a effettuare la determinazione del coefficiente Ca, a valere
per l’anno a+1, per ciascun utente finale una volta all’anno entro il 31 luglio.
10.3 In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base
a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture necessari
per la determinazione del coefficiente Ca, i gestori procedono a stimarlo in base
al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l’utente finale è stato
attribuito dal gestore.
Articolo 11
Stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza
11.1 In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base
a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture,
relativamente ad un determinato intervallo temporale, i gestori procedono alla
stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato Cs come segue:
Ns
Ca
Cs = ×
365
dove:
• Ca è il consumo medio annuo di cui al precedente Articolo 10 valido per
l’anno corrente;
• Ns rappresenta l’intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario
effettuare la stima.
11.2 Il gestore può applicare criteri di stima migliorativi rispetto a quello definito al
precedente comma 11.1, eventualmente tenendo in considerazione anche gli
Allegato A
10
effetti della stagionalità e/o i profili di consumo di differenti tipologie di utenza,
purché il criterio scelto sia tale da garantire che il consumo totale stimato
sull’anno solare corrente sia pari al consumo medio annuo Ca ovvero:
Cs Ca
i
i
∑ i =
=
365
1
dove:
• Csi rappresenta il consumo giornaliero stimato dal gestore per il giorno i
dell’anno solare corrente.
11.3 Qualora il gestore, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o
malfunzionante, debba procedere alla ricostruzione dei consumi non
correttamente misurati, tale ricostruzione deve essere effettuata mediante il
consumo stimato Cs come descritto al comma 11.1, a partire dalla data
dell’ultimo dato di misura disponibile; in questo caso non è ammessa
l’applicazione dei criteri migliorativi di cui al comma 11.2.
Articolo 12
Archiviazione dei dati di misura di utenza
12.1 Il gestore ha l’obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza
validati per un periodo di 5 anni.
12.2 Nel caso di variazioni nel territorio di competenza del gestore a seguito di
cessioni o incorporazioni di attività o di aggregazioni, anche per effetto delle
previsioni recate dal d.l. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia), i soggetti
interessati dalla riorganizzazione del servizio hanno l’obbligo di trasferire
integralmente gli archivi dei dati di misura e i registri di cui al successivo Titolo
3 al gestore subentrante, contestualmente al perfezionarsi delle procedure di
integrazione in parola.
12.3 Nel caso di variazione del soggetto affidatario del SII nel territorio di
competenza, i soggetti cessanti hanno l’obbligo di trasferire integralmente gli
archivi dei dati di misura e i registri di cui al seguente Titolo 3 al nuovo
soggetto gestore individuato dall’EGA.
Articolo 13
Messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura di utenza
13.1 Il gestore è tenuto a garantire all’utente finale, quale controparte contrattuale, e
agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura.
13.2 Il gestore garantisce la risposta a richieste scritte di informazione dell’utente
finale in merito ai dati di misura, secondo le modalità e lo standard specifico
previsti per le richieste scritte di informazioni di cui all’Articolo 47 dell’RQSII.
Allegato A
11
13.3 Il gestore favorisce l’utilizzo di strumenti innovativi per la messa a disposizione
dei dati di misura all’utente finale, quali ad esempio applicazioni per
smartphone o sezioni riservate dei propri siti web.
TITOLO 3
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITA’
Articolo 14
Obblighi di Registrazione
14.1 Il gestore predispone e aggiorna, entro il 30 settembre 2016 e per ciascun ATO
in cui opera, un registro elettronico – in modalità tale per cui gli elementi
informativi ivi contenuti (con particolare riferimento ai tentativi di raccolta
delle misure di ciascun utente finale effettuati) possano essere resi facilmente
disponibili, almeno per i 5 anni successivi, e riutilizzati a scopo di verifica e
controllo con finalità legate ai servizi regolati – con il seguente contenuto
informativo minimo:
- il codice utente;
- i dati identificativi del titolare dell’utenza;
- i dati identificativi del punto di consegna;
- data e ora del tentativo di raccolta;
- motivazione del tentativo (periodica, voltura, subentro, prestazione);
- esito del tentativo (andato a buon fine/fallito);
- misura raccolta;
- esito della validazione;
- motivo dell’eventuale fallimento del tentativo di raccolta;
e ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare
l’ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.
14.2 Il registro di cui al precedente articolo 14.1 prevede, altresì, un’apposita sezione
dedicata alle autoletture ricevute che include: - il codice utente;
Allegato A
12 - data e ora della comunicazione dell’utente;
- modalità di comunicazione (SMS, maschera web, call center con operatore
o risponditore automatico, e-mail, applicazione smartphone ecc.); - misura comunicata;
- esito della validazione;
e ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare
l’ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.
Articolo 15
Obblighi di comunicazione delle informazioni sulla misura di utenza
15.1 Entro il 31 marzo di ogni anno il gestore è tenuto a comunicare all’Autorità,
con le modalità e il dettaglio dalla medesima stabiliti, le informazioni (riferite al
31 dicembre dell’anno precedente) di seguito riportate:
a) il numero di utenze totali;
b) il numero di utenze dotate di misuratore;
c) il numero di utenze con misuratore accessibile;
d) il numero di utenze con misuratore parzialmente accessibile;
e) il numero di utenze con misuratore non accessibile;
f) il numero di utenze con misuratore funzionante;
g) il numero di utenze con dispositivi a bocca tarata;
h) per ciascun raggruppamento di consumo di cui al comma 7.1:
• il numero di tentativi di raccolta e fra questi quelli andati a buon fine;
• il numero di operazioni di raccolta con misura validata;
• il numero di autoletture dei misuratori e tra queste quelle con misura
validata;
• il numero complessivo di misuratori d’utenza e tra questi il numero di
misuratori con età di fabbricazione superiore ai 15 anni.
Articolo 16
Norme transitorie
16.1 Nelle more della definizione di una serie storica significativa dei valori di D% e
della definizione delle modalità e del soggetto responsabile per il calcolo dello
stesso, D% è transitoriamente posto pari a 1.