Articolo 14
(Tributi locali)
L’articolo 14, al comma 1, prevede che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale degli enti locali, vale a dire comuni, province e città metropolitane.
Tali decreti sono adottati nel rispetto di una pluralità di principi, innanzitutto, di carattere costituzionale, tra i quali viene specificatamente ed espressamente richiamato l’articolo 119 della Costituzione, il quale prevede, tra l’altro, non solo l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti in questione, ma anche la dotazione di risorse autonome da parte dei medesimi enti, nonché il potere di stabilire e applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Viene anche specificato che i decreti legislativi sono adottati in ossequio a una serie di principi e criteri direttivi specifici, che tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il panorama dei tributi locali.
Nello specifico, viene disposto che i provvedimenti legislativi da adottare devono:
- a) attenersi al principio della progressività fiscale ed escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
- b) consolidare il sistema dell’autonomia finanziaria nell’ambito della potestà regolamentare degli enti locali. Tale principio si coordina con quello specifico della riscossione di cui alla lettera g), in cui è prevista la possibilità per gli enti locali di ricorrere in autonomia alla definizione agevolata delle entrate di loro spettanza;
- c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, garantendo i meccanismi di perequazione per superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità di finanziamento;
- d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, idonei a facilitare e ad accelerare la sistematizzazione degli elementi informativi mancanti;
- e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali.
Di seguito l’elenco delle entrate che caratterizzano la fiscalità degli enti locali:
Entrate comunali:
− Imposta municipale propria (IMU). Articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019;
− Addizionale comunale sull’IRPEF (ADDIRPEF). Articolo 1 del d.lgs. n. 360 del 1998 e articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 138 del 2011;
− Tassa sui rifiuti (TARI), nella sua versione tributo o tariffa. Articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147 del 2013;
− Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP). Articolo 1, commi da 145 a 151, della legge n. 296 del 2006 e articolo 6 del d.lgs. n. 23 del 2011;
− Imposta di soggiorno. Articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 e articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017;
− Contributo di sbarco articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011;
− Imposta sulle piattaforme marine (IMPi). Articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019;
− Canone unico patrimoniale (CUP). Articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019.
Entrate provinciali:
− Imposta provinciale di trascrizione (IPT). Articolo 56 del d.lgs. n. 446 del 1997; Articolo 17, del d.lgs. n. 68 del 2011; Articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 138 del 2011;
− Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RC-AUTO). (legge n. 1216 del 1961; Articolo 60 del d.lgs. n. 446 del 1997; Articolo 17 del d.lgs. n. 68 del 2011;
− Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA). Articolo 19 del d.lgs. n. 504 del 1992; Articolo 20 del d.lgs. n. 68 del 2011;
− Canone unico patrimoniale (CUP). Articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019. f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche:
1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di ottemperare mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegino l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l’utilizzo delle tecnologie digitali.
In quest’ottica la legge di delega si integra con la finalità di pervenire, anche nel campo della fiscalità locale, alla realizzazione di un sistema che ricalchi quello del cosiddetto “cassetto fiscale” già previsto per le entrate erariali.
2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali, tenendo conto anche dell’orientamento della Corte Costituzionale espresso nella sentenza 6 febbraio 2019, n. 51, la quale ha escluso che le società originate a seguito dello scorporo del ramo d’azienda dei concessionari nazionali della riscossione (CNC) possano beneficiare dei vari provvedimenti di discarico delle quote inesigibili che riguardano il soggetto deputato alla riscossione nazionale (ora ADER). Vale la pena di evidenziare che la riscossione delle entrate degli enti locali è oggi racchiusa per la massima parte nelle disposizioni recate dalla legge n. 160 del 2019 con la quale è stato riformato anche il procedimento di accertamento, affidandolo a un unico atto, vale a dire all’accertamento esecutivo, di cui al comma 792 dell’articolo 1 della medesima legge.
È prevista, altresì, la revisione del sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. L’attività di vigilanza è attualmente svolta attraverso l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sottoposto al controllo di un’apposita Commissione prevista dallo stesso articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997. La legge delega consente di rivedere detto sistema sia attraverso un eventuale potenziamento dei compiti di vigilanza della Commissione sia attraverso la sostituzione di quest’ultima, prevedendo altre forme di controllo, incentrate sulla trasmissione di apposite relazioni da parte dei soggetti affidatari delle attività di gestione delle entrate degli enti locali;
3) la revisione del sistema sanzionatorio con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;
- g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della propria autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all’articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- h) ottimizzare le entrate, anche di carattere patrimoniale, prevedendo l’eliminazione di quelle i cui costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati, a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell’ambito dei decreti legislativi adottati.
Al riguardo, si evidenzia che l’eventuale riduzione di gettito per gli enti locali dovrà essere compensata e, con i decreti delegati, si dovrà provvedere alla relativa copertura finanziaria.
Il comma 2 prevede che, in attuazione dei principi del federalismo fiscale e della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di attuazione possano rivedere l’attuale criterio di ripartizione tra lo Stato e i comuni del gettito dell’IMU sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.
Il comma 3 stabilisce che l’attuazione del comma 2 deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente riduzione del sistema dei trasferimenti erariali, la modifica degli altri tributi comunali e la ripartizione del fondo di solidarietà comunale
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