TAR Lazio – Sez. II Stralcio – Sentenza 10329 del 16/6/2023
il gazebo (struttura a copertura di un’area, sorretta da pali o pilastri, aperta sui lati) costituisce opera soggetta a permesso a costruire tutte le volte che è destinata ad esigenze non temporanee (T.A.R. , Lecce , sez. I , 27/02/2020 , n. 257; T.A.R. , Napoli , sez. VIII , 06/12/2019 , n. 5733), senza che rilevi la sua pertinenzialità (che presuppone comunque la SCIA, vedasi T.A.R. , Catanzaro , sez. I, 23/03/2018 , n. 729) o la sua eventualmente facile amovibilità o il materiale dal quale è composto (ligneo invece che in muratura; cfr.ancora, in ordine alla differenza tipologica e di regime edilizio tra pergotenda e tettoia, T.A.R. , Roma , sez. II , 23/01/2023 , n. 1117; Consiglio di Stato , sez. VI , 02/11/2022 , n. 9470; in ordine alla necessità di distinguere caso per caso per la individuazione del titolo edilizio necessario, si veda T.A.R. , Catanzaro , sez. II , 15/03/2023 , n. 416; cfr. anche Consiglio di Stato , sez. VI , 13/10/2022 , n. 8750 secondo cui è necessario il permesso di costruire per una tettoia sorretta da pilastrini in ferro).