TAR GE – SEZ.I – Sentenza 418 del 7/4/2023
Per le sue caratteristiche planovolumetriche e per la sua funzione stabile, che è rivolta ad accrescere le potenzialità e le utilità di fruizione dell’area pubblica in concessione ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale di ristorazione e bar, il manufatto oggetto del provvedimento di demolizione è da qualificarsi come un vero e proprio manufatto che amplia la superficie utile del locale e ne altera il prospetto: come tale richiede sia del permesso di costruire che dell’autorizzazione paesaggistica, come puntualmente dedotto dal Comune.
Sentenza 07/04/2023, n. 418
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Liguria Genova
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2018, proposto da B.M., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Rivara, Andrea Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Barra in Genova, via Macaggi 21/5;
contro
Comune di Lavagna, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 10/3b;
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2018, proposto da Impresa N.G. & C S.a.s., G.N., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Comune di Lavagna, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Borello in Genova, via Roma 10/3b;
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2018, proposto da Impresa B.R. S.n.c. di N.G. & C., G.N., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Comune di Lavagna, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Borello in Genova, via Roma 10/3b;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 416 del 2018:
– dell’ordinanza n. 21 del 4/4/2018, notificata in data 6/4/2018, con cui il Comune di Lavagna ha ingiunto anche alla sig.ra B.M., in qualità di proprietaria e responsabile dell’abuso, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 160 del D.Lgs. n. 42 del 2004, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed identificate come struttura esterna (tipo Veranda), a corredo dell’attività commerciale “Spinnaker 2000” di N.G. & C. S.a.s., sita in piazza della L, 18-19-20, funzionale al locale commerciale di cui al foglio (…), mappale (…), sub. (…) – (…) ed al ripristino della situazione quo ante entro il termine di 90 giorni;
– di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente ed, in particolare, della relazione del personale ispettivo prot. n. (…) del 2/2/2018..
quanto al ricorso n. 419 del 2018:
dell’Ordinanza di demolizione a firma del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali Sportello Unico Edilizia del Comune di Lavagna n. 21 in data 4 aprile 2018, notificata successivamente, avente ad oggetto “ordinanza di demolizione opere abusive di ripristino dello stato dei luogi (art. 31 D.P.R. n. 980 del 2001 e s.m.i.)”, nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente ed, in particolare:
– della relazione del personale ispettivo prot. n. (…) del 2/2/2018..
quanto al ricorso n. 421 del 2018:
dell’Ordinanza di demolizione a firma del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali Sportello Unico Edilizia del Comune di Lavagna, n. 22 in data 4 aprile 2018, notificata successivamente, avente ad oggetto “ordinanza di demolizione opere abusive di ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 D.P.R. n. 980 del 2001 e s.m.i.)”, nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente ed, in particolare:
– della relazione del personale ispettivo prot. n. (…) del 2/2/2018;
– della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di ampliamento dell’occupazione temporanea di suolo pubblico a servizio del locale commerciale – B.R., prot. n. (…) in data 11 maggio 2018.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in ciascun giudizio del Comune di Lavagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 23 marzo 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Le parti odierne ricorrenti sono, la sig.ra B.M., proprietaria del locale meglio identificato in atti, e la ditta N.G. & C. s.a.s. titolare dell’esercizio commerciale di ristorazione e bar condotto al suo interno, al servizio del quale è stata concessa l’occupazione permanente dell’area pubblica antistante per mq 24,00 mediante tavolini e sedie (Provv. n. 18589 del 5 giugno 2000, modificato con atto 25655 dell’11.09.2011).
Con l’ordinanza impugnata, il Comune di Lavagna, previo sopralluogo del 2.2.2018 (prot. (…)) ha contestato l’avvenuta realizzazione di una struttura di tipo “veranda”, posizionata in corrispondenza dei civici 18-19 e 20, aderente al fabbricato, direttamente collegata all’attività principale, composta da pedana in legno, sovrastante struttura metallica su 5 montanti (ancorati alla parete del fabbricato ed alla pedana), con parapetti in pannelli di legno nella parte bassa e finestrature apribili in teli di PVC trasparente nella parte alta e copertura con tenda retrattile e ne ha ordinato la demolizione.
Avverso tale provvedimento, impugnato da ciascuna delle parti con separato ricorso, sono dedotte le seguenti ragioni di doglianza, comuni a tutti e tre i gravami.
1) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Falsità dei presupposti” (il Comune non avrebbe chiarito sulla base di quali accertamenti la proprietaria dell’immobile sarebbe stata considerata responsabile e committente dell’abuso); 2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all’art. 3 del D.Lgs. n. 222 del 2016 e al D.M. 8 gennaio 2018, n. 50. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 16 del 2008. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamenti Edilizio Comunale. Difetto di presupposto. Falsità dei presupposti e/o travisamento dei fatti” (difetterebbero, nella specie, le condizioni per ritenere l’opera come necessitante di un titolo edilizio, dovendosi ravvisare in essa una mera copertura composta da elementi leggeri, precari, non stabili né permanenti e privi di elementi laterali tali da individuare una rilevanza volumetrica; si tratterebbe di un mero elemento accessorio e d’arredo); 3) “Violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 21, 146, 149, 160 e 169 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dell’allegato A del D.P.R. n. 31 del 2017. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Falsità dei presupposti” (attesa la sua natura di mera “pergotenda”, erroneamente il provvedimento impugnato presuppone il mancato rilascio dell’autorizzazione sovraintendentizia all’apposizione del manufatto in oggetto, in quanto insistente su area classificata come bene culturale ex art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004; in ogni caso, non sarebbe comprovato il danneggiamento del bene culturale).
Si è costituito il Comune di Lavagna che resiste ai ricorsi, di cui chiede il rigetto.
Con proprie memorie, deduce quanto segue.
Le azioni di annullamento sarebbero inammissibili nella parte rivolta ad atti endoprocedimentali, come il verbale di accertamento; non sarebbe comprovata la dissociazione dall’abuso della proprietaria dei locali, alla quale il provvedimento di demolizione va notificato al pari che ai responsabili, essendo destinatario degli effetti conseguenti all’inottemperanza, ex art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001; nella specie, l’opera accertata non si sostanzierebbe in una mera struttura leggera o d’arredo, trattandosi di un elemento architettonico rivolto a soddisfare esigenze non meramente temporanee ed occasionali, finalizzate alla migliore fruizione dello spazio esterno (dehor); il dehor , per giurisprudenza costante, non è struttura precaria, ma nuova costruzione ex art. 3 c. 1 lett. e.5 del D.P.R. n. 380 del 2001; non sarebbe applicabile l’esenzione di cui all’allegato A.16 ed A.17 del D.P.R. n. 31 del 2017 ai fini del titolo paesaggistico; i dehors -come quello di specie- rientrano nelle strutture di cui all’Allegato 2-B.26 al D.P.R. n. 31 del 2017 che elenca espressamente “verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; …”; strutture queste ultime per cui è espressamente richiesto dalla citata norma l’ottenimento -quantomeno- dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, che nella specie non è stata richiesta; l’interesse pubblico alla demolizione è in re ipsa e come tale non necessita di specifica motivazione.
Nel prosieguo del giudizio, parte ricorrente ha allegato di aver proposto un progetto di riqualificazione dell’area (prot. (…) del 14.6.2018) a seguito del quale il Comune disponeva la sospensione temporanea dell’ordinanza di demolizione (fino al 3/1/2019 e, comunque, in caso di conclusione negativa del procedimento di cui all’istanza prot. n. (…) del 14/6/2018 o di sua improcedibilità per mancata produzione nei termini dell’eventuale documentazione richiesta); non essendosi concluso tale procedimento, secondo parte ricorrente, la sospensione sarebbe ancora in essere; prospetta l’opportunità di un rinvio oppure insiste nell’accoglimento del ricorso.
In replica, il Comune rileva che il procedimento di riqualificazione risulterebbe abbandonato dagli stessi proponenti; esso denoterebbe acquiescenza all’ordinanza impugnata; ne deriverebbe al più l’improcedibilità del giudizio con conferma degli effetti dell’atto impugnato; in ogni caso, essendo le memorie conclusionali meramente ripetitive delle doglianze dedotte in apertura del giudizio, quest’ultimo dovrebbe concludersi con una sentenza di rigetto per le difese già svolte.
Nella pubblica udienza straordinaria del 23 marzo 2023, sentiti i procuratori delle parti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Preliminarmente, va disposta la riunione dei giudizi, evidentemente connessi per ragioni oggettive ed, in parte, soggettive.
Deve poi respingersi la richiesta di rinvio della decisione, poiché la pendenza di un procedimento quale quello della riqualificazione dell’area prescinde del tutto dall’esito del processo, non dipendendo tale iniziativa dagli effetti dell’ordinanza impugnata. Non sussistono, quindi, quelle speciali ed eccezionali circostanze che consentono il rinvio di una causa iscritta a ruolo d’udienza ex art. 73, comma 1 bis, del c.p.a.
Nel merito, l’azione di annullamento proposta dagli odierni ricorrenti è infondata.
Per le sue caratteristiche planovolumetriche e per la sua funzione stabile, che è rivolta ad accrescere le potenzialità e le utilità di fruizione dell’area pubblica in concessione ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale di ristorazione e bar, il manufatto oggetto del provvedimento di demolizione è da qualificarsi come un vero e proprio manufatto che amplia la superficie utile del locale e ne altera il prospetto: come tale richiede sia del permesso di costruire che dell’autorizzazione paesaggistica, come puntualmente dedotto dal Comune.
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI , 04/01/2022 , n. 32; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 13/12/2021, n.12832; in punto di autorizzazione paesaggistica v. anche T.A.R. , L’Aquila , sez. I , 12/03/2020 , n. 108; T.A.R. , Roma , sez. II , 10/09/2019 , n. 10822; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22/12/2017, n.12632), ritenendo rilevanti ai fini della necessità dei titoli edilizi strutture idonee a chiudere parzialmente la parte frontale dell’area pubblica quando esse svolgono una funzione a servizio stabile e duraturo di un’attività commerciale (che implica la non irrilevanza o esiguità del materiale e delle soluzioni costruttive) e richiedendosi, al contrario, affinchè una copertura del genere possa ricadere all’interno dell’edilizia libera, che l’elemento “tenda” sia strutturalmente prevalente (cfr. l’approfondimento contenuto in TAR Lazio, Roma, II, 12632/2017 TAR Liguria, I, 12 febbraio 2015, n. 177).
Ne deriva l’irrilevanza dei motivi di natura procedimentale o formale (comunque infondati, attesa la chiara motivazione del provvedimento) e l’infondatezza dei profili dedotti dalla ricorrente M., la quale, in quanto proprietaria dell’immobile, è destinataria degli effetti dell’atto impugnato, attesa la natura reale della sanzione demolitoria (cfr. ex plurimis T.A.R. , Milano , sez. II , 21/11/2022 , n. 2592; T.A.R. , Bari , sez. III , 28/10/2022 , n. 1487) e la circostanza che il proprietario ha la facoltà (e l’onere) di far rimuovere l’abuso (Consiglio di Stato , sez. VI , 02/11/2022 , n. 9511).
I ricorsi vanno dunque respinti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo nella misura che tiene comunque conto della serialità delle censure dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Lavagna che liquida in ragione di euro 1.000,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113), con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore