Imposta di SoggiornoLegge Imposta di Soggiorno

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

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Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)

note:Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/12/2020)(GU n.67 del 23-03-2011)

Art. 4

                    Imposta di soggiorno 
  1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche’ i
    comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita’ turistiche o
    citta’ d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
    un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
    strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
    secondo criteri di gradualita’ in proporzione al prezzo, sino a 5
    euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e’ destinato a
    finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a
    sostegno delle strutture ricettive, nonche’ interventi di
    manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
    locali, nonche’ dei relativi servizi pubblici locali.
    1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all’ultima
    rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
    competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici,
    abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a
    quello dei residenti, l’imposta di cui al presente articolo puo’
    essere applicata fino all’importo massimo di cui all’articolo 14,
    comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
    predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni
    e le attivita’ culturali e per il turismo, di concerto con il
    Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
    data di entrata in vigore della presente disposizione.
    1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e’ responsabile del
    pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del
    contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e),
    del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di
    rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della
    dichiarazione, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla
    legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
    presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
    il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato il
    presupposto impositivo, secondo le modalita’ approvate con decreto
    del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
    Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni
    dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per
    l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
    responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del
    pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell’importo
    dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di
    soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione))
    amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
    dicembre 1997, n. 471.
  2. Ferma restando la facolta’ di disporre limitazioni alla
    circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’imposta di soggiorno puo’
    sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli
    autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del
    territorio comunale.
  3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17,
    comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la
    Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, e’ dettata la disciplina
    generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformita’ con
    quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
    regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto
    legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
    maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive,
    hanno la facolta’ di disporre ulteriori modalita’ applicative del
    tributo, nonche’ di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
    fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
    emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente
    comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare
    gli atti previsti dal presente articolo.
    3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i
    comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire,
    con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto
    legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in
    alternativa all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
    articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
    euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola
    minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o
    vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a
    fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti
    verso l’isola. Il comune che ha sede giuridica in un’isola minore, e
    nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati,
    destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole
    minori dell’arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle
    medesime. Il contributo di sbarco e’ riscosso, unitamente al prezzo
    del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei
    soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini
    commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con
    diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della
    dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
    dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita’ stabilite
    dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari
    modalita’ di accesso alle isole. Per l’omessa o infedele
    presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si
    applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
    dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento
    del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui
    all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e
    successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
    disposizioni del presente articolo si applica l’articolo 1, commi da
    158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il contributo di
    sbarco non e’ dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai
    lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche’ dai componenti dei
    nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta
    municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
    residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita’
    applicative del contributo nonche’ eventuali esenzioni e riduzioni
    per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
    possono altresi’ prevedere un aumento del contributo fino ad un
    massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I
    comuni possono altresi’ prevedere un contributo fino ad un massimo di
    euro 5 in relazione all’accesso a zone disciplinate nella loro
    fruizione per motivi ambientali, in prossimita’ di fenomeni attivi di
    origine vulcanica; in tal caso il contributo puo’ essere riscosso
    dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri
    soggetti individuati dall’amministrazione comunale con apposito
    avviso pubblico. Il gettito del contributo e’ destinato a finanziare
    interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi
    di recupero e salvaguardia ambientale nonche’ interventi in materia
    di turismo, cultura, polizia locale e mobilita’ nelle isole
    minori.(24)

AGGIORNAMENTO (24)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l’art. 1, comma
1129) che “Il comune di Venezia e’ autorizzato ad applicare, per
l’accesso, con qualsiasi vettore, alla Citta’ antica e alle altre
isole minori della laguna, il contributo di cui all’articolo 4, comma
3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente
all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo,
entrambi fino all’importo massimo di cui all’articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″.