Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)
note:Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/12/2020)(GU n.67 del 23-03-2011)
Art. 4
Imposta di soggiorno
- I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche’ i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita’ turistiche o
citta’ d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualita’ in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e’ destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a
sostegno delle strutture ricettive, nonche’ interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonche’ dei relativi servizi pubblici locali.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all’ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici,
abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a
quello dei residenti, l’imposta di cui al presente articolo puo’
essere applicata fino all’importo massimo di cui all’articolo 14,
comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni
e le attivita’ culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e’ responsabile del
pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del
contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e),
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di
rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della
dichiarazione, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato il
presupposto impositivo, secondo le modalita’ approvate con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per
l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del
pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell’importo
dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione))
amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. - Ferma restando la facolta’ di disporre limitazioni alla
circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’imposta di soggiorno puo’
sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli
autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del
territorio comunale. - Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, e’ dettata la disciplina
generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformita’ con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive,
hanno la facolta’ di disporre ulteriori modalita’ applicative del
tributo, nonche’ di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente
comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare
gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i
comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire,
con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in
alternativa all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola
minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o
vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a
fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti
verso l’isola. Il comune che ha sede giuridica in un’isola minore, e
nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati,
destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole
minori dell’arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle
medesime. Il contributo di sbarco e’ riscosso, unitamente al prezzo
del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei
soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della
dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita’ stabilite
dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari
modalita’ di accesso alle isole. Per l’omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento
del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e
successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l’articolo 1, commi da
158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il contributo di
sbarco non e’ dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai
lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche’ dai componenti dei
nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta
municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita’
applicative del contributo nonche’ eventuali esenzioni e riduzioni
per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
possono altresi’ prevedere un aumento del contributo fino ad un
massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I
comuni possono altresi’ prevedere un contributo fino ad un massimo di
euro 5 in relazione all’accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita’ di fenomeni attivi di
origine vulcanica; in tal caso il contributo puo’ essere riscosso
dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri
soggetti individuati dall’amministrazione comunale con apposito
avviso pubblico. Il gettito del contributo e’ destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi
di recupero e salvaguardia ambientale nonche’ interventi in materia
di turismo, cultura, polizia locale e mobilita’ nelle isole
minori.(24)
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l’art. 1, comma
1129) che “Il comune di Venezia e’ autorizzato ad applicare, per
l’accesso, con qualsiasi vettore, alla Citta’ antica e alle altre
isole minori della laguna, il contributo di cui all’articolo 4, comma
3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente
all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo,
entrambi fino all’importo massimo di cui all’articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″.