Decreto Direttoriale 21 ottobre 2020
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l’articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce la
tassa sui rifiuti;
Visto l’articolo 1, comma 667 della legge n. 147 del 2013, il quale stabilisce i criteri per
la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri
di ripartizione del costo del servizio nonché il successivo comma 668 il quale dispone che i comuni
che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della
tassa sui rifiuti;
Visto l’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce il
tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;
Visto il comma 2 dello stesso articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale
stabilisce che il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al
prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed è dovuto dagli
stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto
prelievo;
Visto il comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone
che il tributo è liquidato dai comuni unitamente al prelievo collegato al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il
contenzioso, la riscossione e le sanzioni e che al comune spetta una commissione, posta a carico
della provincia e della città metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
Visto il comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone
che vengano previste le modalità per l’interscambio tra enti locali di dati e notizie ai fini
dell’applicazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;
Visto il comma 7 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come
modificato dall’articolo 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale dispone che l’ammontare del tributo,
riscosso in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato direttamente alla tesoreria della provincia o della città metropolitana;
Visto il medesimo comma 7 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il
quale stabilisce che, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.
Visto il medesimo comma 7 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il
quale dispone che con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e
modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell’intesa, i decreti
di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all’esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima
dell’emanazione;
Visto l’articolo 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce
che con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dall’articolo 1, comma 786,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri
enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente
impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti
unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti
di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui
all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre
modalità previste dallo stesso codice;
Visto l’articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 il quale
prevede che l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente
la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti
verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021 e che, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2020, il quale
all’articolo 2 disciplina le modalità di versamento e riversamento agli enti impositori dei pagamenti relativi alla TARI e al TEFA effettuati con il modello F24, nonché, all’articolo 3, disciplina le modalità e i tempi di riversamento del TEFA alle province e alle città metropolitane, rinviando a
ulteriori specifiche tecniche le modalità per il versamento diretto del TEFA e degli eventuali
interessi e sanzioni agli enti impositori;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta
del 15 ottobre 2020;
E m a n a
il seguente decreto:
Articolo 1
Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa- corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma
PAGOPA
1. Per le annualità 2021 e successive, i versamenti della tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito denominata TARI-tributo), della
tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge (di seguito, denominata
TARI-corrispettiva), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (di seguito
denominato TEFA) e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti
impositori attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82, rispettano le “Specifiche funzionali TARI-TEFA” di cui all’Allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Articolo 2
Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento
1. Gli “Avvisi di pagamento pagoPA” emessi dai Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva,
dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, devono includere le
informazioni necessarie all’incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle
somme incassate di cui al presente decreto.
2. I Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, trasmettono alle Province e alle Città metropolitane le informazioni
concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti
passivi.
3. I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARIcorrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all’incasso, provvedono all’accredito
delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ovvero al soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro
i due giorni successivi all’incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei
versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA.
4. I flussi informativi predisposti dai PSP per la rendicontazione analitica degli incassi TARI
e TEFA devono essere inoltrati ai Comuni e ai soggetti affidatari del servizio di gestione
dei rifiuti urbani secondo gli standard previsti dalla piattaforma pagoPA, e contengono
anche i dati del tributo riversato alle Province e Città metropolitane.
5. I flussi informativi inviati alle Province e alle Città metropolitane secondo gli standard
pagoPA contengono le informazioni della TARI e del TEFA riscossi relativamente a
ciascun Comune della Provincia o della Città metropolitana interessata.
6. Gli stessi flussi informativi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono essere
assicurati al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 3
Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi
1. I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, inviano o rendono disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il
pagamento della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA predeterminando gli
importi della tassa o della tariffa e del TEFA.
Articolo 4
Disposizioni relative alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e alle province
autonome di Trento e Bolzano
1. Il TEFA è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del comma 822
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salva diversa intesa con la Regione.
Il tributo non si applica nella regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 1 della legge
regionale 9 dicembre 2004, n. 30, nella provincia autonoma di Trento, per effetto
dell’articolo 6 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 e nella provincia autonoma di
Bolzano in virtù dell’articolo 8 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, come
modificato dalla legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2.
Articolo 5
Applicazione per le annualità 2021 e seguenti del decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 1° luglio 2020
1. Restano ferme per le annualità 2021 e seguenti le disposizioni di cui al decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2020. Le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 2 del medesimo decreto si applicano in tutti i casi diversi da quelli
disciplinati dal presente decreto nel rispetto della normativa vigente e le relative
informazioni sono fornite anche al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 21 ottobre 2020
Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
Firmato digitalmente