Legge TARITARI

Decreto 31 dicembre 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario  

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Decreto 31 dicembre 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario  

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione»;
Visto l’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo il quale la predetta legge
reca, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare l’istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
Visto l’articolo 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che prevede, alla lettera m), n. 2, il
superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della
perequazione della capacità fiscale per le funzioni diverse da quelle di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione;
Visto l’articolo 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n. 42 del 2009, recante i princìpi
e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, il quale prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e città metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, siano finanziate, tra l’altro, con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 il quale prevede, alla lettera e), che, ai
fi , per la standardizzazione delle entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri valutati ad aliquota standard;

Visto l’articolo 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009, che, nel dettare i princìpi e i
criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, stabilisce che, per le spese relative all’esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 42 del 2009, che prevede, con
riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia garantita la
trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la
perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione del quadro economico territoriale;

Visto l’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale;
Visto l’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell’interno, previo
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449;
Visto l’articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 in base al quale il fondo di
solidarietà comunale è destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l’anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall’anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall’anno 2030;
Visto l’articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che, ai fini
della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard
propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l’esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al riparto del Fondo di solidarietà comunale;
Visto l’articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 laddove stabilisce che
l’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all’anno 2019. A decorrere dall’anno 2020 la predetta quota è incrementta del 5 per  cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall’anno 2029. La restante quota, sino all’anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;
Considerato che sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard il 30 settembre 2020;
Visto l’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che le
metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle
province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l’approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento;
Visto l’articolo 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa
approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche
separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012;
Visto il medesimo articolo 43, comma 5-quater, secondo periodo, del predetto decreto-legge n.
133 del 2014, in base al quale lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, per l’intesa;
Visto articolo 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014,
secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vale a dire quando l’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta
entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l’oggettoè posto all’ordine del giorno il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo dello stesso comma 5-quater il quale stabilisce che lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell’intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non 
intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri;
Visto il medesimo articolo 43, comma 5-quater, terzo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014
in base al quale nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare
eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’intesa. Qualora ricorra la condizione di cui al citato comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997
raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui il decreto medesimo è comunque adottato;
della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinari
Ufficiale, Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2015;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 maggio 2016 concernente
dologica relativa alla procedura di calcolo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2016, Serie Generale n. 119;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 novembre 2016 concernente
l’ adozione della stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento Serie generale n.
267;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 novembre 2017 concernente
della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali
2018 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 280 del 30 novembre 2017;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2018 dozione
della stima della capacità fiscale 2019 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018, n. 267;
Ritenuto di dover procedere rideterminate al fine di
considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento ai sensi del citato terzo periodo del comma 5-quater -legge n. 133 del 2014, il quale non
prevede Approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in data 13 ottobre 2020 le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni;
Sancita l’intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell’articolo 43, comma 5-
quater, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella seduta del 12 novembre 2020;
DECRETA:
ARTICOLO 1
Adozione della stima delle capacità fiscali 2021 rideterminata tenendo conto dei mutamenti
normativi intervenuti e della variabilità dei dati assunti a riferimento
1. Con il presente decreto viene adottata la stima delle capacità fiscali per singolo comune
rideterminata al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle capacità fiscali stesse.
2. Nel A, che fa parte integrante del presente decreto, è indicata la stima della capacità fiscale
per singolo comune delle regioni a statuto ordinario presente decreto, è contenuta la relativa nota tecnica. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì
[Firmato digitalmente]

Allegato A   

  Nota tecnica