A partire dal giorno 16 settembre 2022, in attuazione della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni sulla riforma dell’ordinamento e del processo tributari, le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali assumono la nuova denominazione, rispettivamente di Corti di Giustizia Tributaria di primo grado e Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado.
A partire dalla medesima data, l’applicativo del PTT utilizzato per il deposito degli atti processuali tributari sarà implementato con le nuove denominazioni. Contestualmente si attiveranno gli aggiornamenti dei servizi del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria e delle informazioni presenti su questo portale web.
Restano validi gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) e di posta elettronica ordinaria (PEO) attualmente presenti nelle rispettive pagine web delle sedi giurisdizionali territoriali, in attesa della loro modifica a cui verrà data pubblicità nelle forme previste dalla legge.
SINTESI DELLA RIFORMA
La riforma della giustizia e del processo tributario, avviata con la presentazione di un disegno di legge governativo, è stata definitivamente approvata anche da parte della Camera con 288 voti favorevoli.
Queste le principali novità riguardanti l’ordinamento giudiziario tributario:
- sono stati ridenominati gli organi di giustizia tributaria in Corti tributarie di primo e di secondo grado;
- è stato introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami;
- è stata disciplinata la possibilità degli attuali giudici togati di transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.
Sul piano processuale, invece, è stato previsto che le controversie di modico valore siano devolute ad un giudice monocratico; è stata rafforzata la conciliazione giudiziale e superato il divieto di prova testimoniale.
Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità, con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.
La definitiva professionalizzazione della magistratura tributaria ha comportato anche un rafforzamento dell’organo di autogoverno dei giudici tributari, presso il quale nasce l’Ufficio ispettivo e l’Ufficio del massimario nazionale, così come vengono potenziate le strutture centrali e territoriali del MEF, che si occuperanno della gestione amministrativa delle nuove Corti tributarie.
In sintesi, con la riforma si realizza uno degli obiettivi del PNRR, guardanti il miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e dell’uniformità dei giudizi in materie analoghe, unitamente alla riduzione del contenzioso presso la Corte di Cassazione.
Si attuano così le indicazioni fornite dall’Europa, in base alla considerazione che una giustizia tributaria efficiente non può che rappresentare un volano per l’economia del Paese.
ENTRATA IN VIGORE DIFFERENZIATA PER I NUOVI ISTITUTI
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 204 – del 1° settembre 2022 (PDF – 2,2 MB) è stata pubblicata la legge 31 agosto 2022, n. 130: sito esterno in una nuova scheda, recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”. La legge, salvo quanto previsto dalle singole disposizioni ivi contenute, entra in vigore il prossimo 16 settembre.
Il provvedimento, per far fronte agli impegni assunti dall’Italia con il PNRR, innova la giustizia tributaria sotto il profilo ordinamentale e processuale.
Si tratta di una riforma che investe l’intero sistema ed entrerà in vigore il prossimo 16 settembre 2022; tuttavia, per alcune disposizioni è prevista un’applicazione differita.
Al fine di supportare gli utenti ad orientarsi tra le novità ordinamentali e gli istituti processuali introdotti, è stata predisposta una tabella dove è riportata la data a decorrere della quale saranno applicate le principali novità previste dalla legge n. 130/2022.
ISTITUTO | ARTICOLO DI RIFERIMENTO | ENTRATA IN VIGORE O APPLICAZIONE DIFFERITA |
NORME ORDINAMENTALI | ||
Nuova denominazione Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado | Art. 1, comma 1, lett. a)
Art. 4, comma 1, lett. a) |
16 settembre 2022 |
Giurisdizione tributaria
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Art. 1, comma 1, lett. b)
Art. 1, comma 10 |
16 settembre 2022 |
Modifica della composizione delle sezioni delle Corti di giustizia tributarie: il numero minimo dei componenti, oltre al Presidente e al Vice presidente, passa da 4 a 2 | Art. 1, comma 1, lett. c) | 16 settembre 2022 |
Cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni
A regime: 1° gennaio 2027 |
Art. 1, comma, lett. n), numero 2, capoverso 2.2)
Art. 8, comma 1, lett. a), b), c), d) |
Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso:
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Formazione continua e aggiornamento professionale dei magistrati tributari | Art. 1, comma 1, lett. g) | 16 settembre 2022
Criteri e modalità definiti con regolamento del CPGT entro il 16 dicembre 2022 |
Istituzione ufficio ispettivo presso il CPGT: funzioni di verifica presso le Corti di giustizia tributarie | Art. 1, comma 1, lett. q) | 1° gennaio 2023
Art. 8, comma 2 |
Istituzione ufficio del massimario nazionale presso il CPGT e abrogazione dei massimari regionali | Art. 1, comma 1, lett. r) | 1° gennaio 2023
Art. 8, comma 2 |
Istituzione di una sezione civile in materia esclusivamente tributaria presso la Corte di cassazione | Art. 3 | 16 settembre 2022 |
NORME PROCESSUALI | ||
Introduzione del giudice monocratico in primo grado | Art. 4, comma 1, lett. b) | Ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023
Art. 8, comma 4 |
Introduzione della prova testimoniale | Art. 4, comma 1, lett. c) | Ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022
Art. 8, comma 3 |
Introduzione della conciliazione su proposta dalla Corte di giustizia tributaria e ripartizione spese del giudizio in caso di mancata accettazione del giudice o di una delle parti | Art. 4, comma 1, lett. d) | Ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022
Art. 8, comma 3 |
Udienza di sospensione
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Art. 4, comma 1, lett. f)
Art. 2 |
16 settembre 2022 |
Introduzione udienza a distanza a regime obbligatoria
Dal 1° settembre 2023, le udienze della Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica nonché le trattazioni delle istanze cautelari si svolgeranno esclusivamente a distanza, con l’eccezione dell’espressa richiesta, di una delle parti e per comprovate ragioni, dell’udienza in presenza. |
Art. 4, comma 4 | Ricorsi notificati a decorrere dal 1° settembre 2023
Art. 4, comma 4 |
ALTRI ISTITUTI | ||
Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione | Art. 5 | Controversie pendenti alla data del 15 luglio 2022.
Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 16 gennaio 2023 (120 giorni da entrata in vigore della legge). |
Interpello imprese all’Agenzia delle entrate per nuovi investimenti: abbassamento valore minimo dell’investimento da 20 a 15 milioni di euro
La norma si applica anche ad interpelli riferiti anche a investimenti antecedenti alla data di entrata in vigore dell’articolo |
Art. 8, commi 6 e 7 | 1° gennaio 2023 |
POTENZIAMENTO STRUTTURE AMMINISTRATIVE CENTRALI E PERIFERICHE DEDICATE ALLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA | ||
Istituzione presso il Dipartimento delle finanze di:
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Art. 1, comma 11 | 1° ottobre 2022 |
Autorizzazione ad assumere per il MEF:
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Art. 1, comma 11 | 1° ottobre 2022 |