riforma giustizia tributaria
CONTENZIOSOPrimo Piano

DA OGGI SI ATTIVANO LE NUOVE CORTI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Print Friendly, PDF & Email

A partire dal giorno 16 settembre 2022, in attuazione della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni sulla riforma dell’ordinamento e del processo tributari, le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali assumono la nuova denominazione, rispettivamente di Corti di Giustizia Tributaria di primo grado Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado.

A partire dalla medesima data, l’applicativo del PTT utilizzato per il deposito degli atti processuali tributari sarà implementato con le nuove denominazioni. Contestualmente si attiveranno gli aggiornamenti dei servizi del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria e delle informazioni presenti su questo portale web.

Restano validi gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) e di posta elettronica ordinaria (PEO) attualmente presenti nelle rispettive pagine web delle sedi giurisdizionali territoriali, in attesa della loro modifica a cui verrà data pubblicità nelle forme previste dalla legge.

SINTESI DELLA RIFORMA

La riforma della giustizia e del processo tributario, avviata con la presentazione di un disegno di legge governativo, è stata definitivamente approvata anche da parte della Camera con 288 voti favorevoli.

Queste le principali novità riguardanti l’ordinamento giudiziario tributario:

  • sono stati ridenominati gli organi di giustizia tributaria in Corti tributarie di primo e di secondo grado;
  • è stato introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami;
  • è stata disciplinata la possibilità degli attuali giudici togati di transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale, invece, è stato previsto che le controversie di modico valore siano devolute ad un giudice monocratico; è stata rafforzata la conciliazione giudiziale e superato il divieto di prova testimoniale.

Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità, con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.

La definitiva professionalizzazione della magistratura tributaria ha comportato anche un rafforzamento dell’organo di autogoverno dei giudici tributari, presso il quale nasce l’Ufficio ispettivo e l’Ufficio del massimario nazionale, così come vengono potenziate le strutture centrali e territoriali del MEF, che si occuperanno della gestione amministrativa delle nuove Corti tributarie.

In sintesi, con la riforma si realizza uno degli obiettivi del PNRR, guardanti il miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e dell’uniformità dei giudizi in materie analoghe, unitamente alla riduzione del contenzioso presso la Corte di Cassazione.

Si attuano così le indicazioni fornite dall’Europa, in base alla considerazione che una giustizia tributaria efficiente non può che rappresentare un volano per l’economia del Paese.

ENTRATA IN VIGORE DIFFERENZIATA PER I NUOVI ISTITUTI

Sulla Gazzetta Ufficiale  – Serie Generale n. 204 – del 1° settembre 2022 (PDF – 2,2 MB) è stata pubblicata la legge 31 agosto 2022, n. 130: sito esterno in una nuova scheda, recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”. La legge, salvo quanto previsto dalle singole disposizioni ivi contenute, entra in vigore il prossimo 16 settembre.

Il provvedimento, per far fronte agli impegni assunti dall’Italia con il PNRR, innova la giustizia tributaria sotto il profilo ordinamentale e processuale.

Si tratta di una riforma che investe l’intero sistema ed entrerà in vigore il prossimo 16 settembre 2022; tuttavia, per alcune disposizioni è prevista un’applicazione differita.
Al fine di supportare gli utenti ad orientarsi tra le novità ordinamentali e gli istituti processuali introdotti, è stata predisposta una tabella dove è riportata la data a decorrere della quale saranno applicate le principali novità previste dalla legge n. 130/2022.

ISTITUTO ARTICOLO DI RIFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE O APPLICAZIONE DIFFERITA
NORME ORDINAMENTALI
Nuova denominazione Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado Art. 1, comma 1, lett. a)

Art. 4, comma 1, lett. a)

16 settembre 2022
Giurisdizione tributaria

  1. La giurisdizione tributaria è composta da:
  • i giudici tributari nominati presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di  cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, ad esaurimento;
  • i magistrati tributari reclutati attraverso concorso pubblico scritto e orale, il cui organico è individuato in 448 unità presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado.
  1. Il piano assunzionale dettato dalla riforma prevede:
  • l’assunzione di 100 magistrati provenienti da altre giurisdizioni nell’anno 2023, all’esito della procedura di interpello indetta dal CPGT per l’esercizio dell’opzione per il transito definitivo alla giurisdizione tributaria;
  • l’assunzione di 68 magistrati reclutati per concorso per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
Art. 1, comma 1, lett. b)

Art. 1, comma 10

16 settembre 2022
Modifica della composizione delle sezioni delle Corti di giustizia tributarie: il numero minimo dei componenti, oltre al Presidente e al Vice presidente, passa da 4 a 2 Art. 1, comma 1, lett. c) 16 settembre 2022
Cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni

A regime: 1° gennaio 2027

Art. 1, comma, lett. n), numero 2, capoverso 2.2)

Art. 8, comma 1, lett. a), b), c), d)

Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso:

  • il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto 74 anni entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del 74° anno nel corso dell’anno 2023;
  • il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto 73 anni entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del 73° anno nel corso dell’anno 2024;
  • il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto 72 anni entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del 72° anno nel corso dell’anno 2025;
  • il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto 71 anni entro il 31 dicembre 2025, ovvero al  compimento del 71° anno nel corso dell’anno 2026
Formazione continua e aggiornamento professionale dei magistrati tributari Art. 1, comma 1, lett. g) 16 settembre 2022

Criteri e modalità definiti con regolamento del CPGT entro il 16 dicembre 2022

Istituzione ufficio ispettivo presso il CPGT: funzioni di verifica presso le Corti di giustizia tributarie Art. 1, comma 1, lett. q) 1° gennaio 2023

Art. 8, comma 2

Istituzione ufficio del massimario nazionale presso il CPGT e abrogazione dei massimari regionali Art. 1, comma 1, lett. r) 1° gennaio 2023

Art. 8, comma 2

Istituzione di una sezione civile in materia esclusivamente tributaria presso la Corte di cassazione Art. 3 16 settembre 2022
NORME PROCESSUALI
Introduzione del giudice monocratico in primo grado Art. 4, comma 1, lett. b) Ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023

Art. 8, comma 4

Introduzione della prova testimoniale Art. 4, comma 1, lett. c) Ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022

Art. 8, comma 3

Introduzione della conciliazione su proposta dalla Corte di giustizia tributaria e ripartizione spese del giudizio in caso di mancata accettazione del giudice o di una delle parti Art. 4, comma 1, lett. d) Ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022

Art. 8, comma 3

Udienza di sospensione

  • Deve essere fissata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e comunicata 5 giorni liberi prima dell’udienza e in ogni caso, non può coincidere con l’udienza di merito
  • Esclusione della prestazione della garanzia per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” nel caso di istanza per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato
Art. 4, comma 1, lett. f)

Art. 2

16 settembre 2022
Introduzione udienza a distanza a regime obbligatoria

Dal 1° settembre 2023, le udienze della Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica nonché le trattazioni delle istanze cautelari si svolgeranno esclusivamente a distanza, con l’eccezione dell’espressa richiesta, di una delle parti e per comprovate ragioni, dell’udienza in presenza.

Art. 4, comma 4 Ricorsi notificati a decorrere dal 1° settembre 2023

Art. 4, comma 4

ALTRI ISTITUTI
Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione Art. 5 Controversie pendenti alla data del 15 luglio 2022.

Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 16 gennaio 2023 (120 giorni da entrata in vigore della legge).

Interpello imprese all’Agenzia delle entrate per nuovi investimenti: abbassamento valore minimo dell’investimento da 20 a 15 milioni di euro

La norma si applica anche ad interpelli riferiti anche a investimenti antecedenti alla data di entrata in vigore dell’articolo

Art. 8, commi 6 e 7 1° gennaio 2023
POTENZIAMENTO STRUTTURE AMMINISTRATIVE CENTRALI E PERIFERICHE DEDICATE ALLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Istituzione presso il Dipartimento delle finanze di:

  1. 2 uffici dirigenziali di livello non generale presso la Direzione della giustizia tributaria aventi funzioni in materia di:
  • status giuridico ed economico dei magistrati tributari;
  • organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari;
  1. 18 posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Corti di giustizia tributaria presenti sul territorio
Art. 1, comma 11 1° ottobre 2022
Autorizzazione ad assumere per il MEF:

  1. per l’anno 2022
  • 20  unità di personale dirigenziale non generale da destinare agli uffici  della Direzione della Giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria;
  • 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e  25 unità da  destinare  al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
  1. per l’anno 2023 le seguenti unità di personale da destinare agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria
  • 75 unità di personale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1;
  • 50 unità di personale da inquadrare nell’Area assistenti, posizione economica F2.
Art. 1, comma 11 1° ottobre 2022