Cassazione - Sez. V - Sentenza 20218 del 14/7/2023 - Con l'articolata pronuncia in rassegna, la quinta Sezione della Suprema Corte ricostruisce il complessivo quadro normativo dei prelievi pubblicitari succedutesi nel tempo delineando dettagliatamente, nel contempo, le singole costitutive peculiarità. Emergono tuttavia, nella sentenza in argomento, anche le sostanziali e strutturali differenze, in termini di presupposto e di modalità applicative, tra imposta comunale sulla pubblicità e canone impianti pubblicitari. I giudici della Cassazione, nel contenzioso in esame, concentrano poi l'attenzione sulla rilevanza e imprescindibilità dell'adozione del Regolamento Comunale quale provvedimento istitutivo e fondativo della pretesa CIMP. Di particolare e significativo interesse risultano anche, al riguardo, le numerose e pregnanti analogie delineate tra CIMP e nuovo Canone Unico.
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Da ICP a CIMP solo con adozione di apposito regolamento. Le analogie con il nuovo Canone Unico

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Cassazione – Sez. V – Sentenza 20218 del 14/7/2023


Con l’articolata pronuncia in rassegna, la quinta Sezione della Suprema Corte ricostruisce il complessivo quadro normativo dei prelievi pubblicitari succedutisi nel tempo delineando dettagliatamente, nel contempo, le singole costitutive peculiarità. Emergono tuttavia, nella sentenza in argomento, anche le sostanziali e strutturali differenze, in termini di presupposto e di modalità applicative, tra imposta comunale sulla pubblicità e canone impianti pubblicitari. I giudici della Cassazione, nel contenzioso in esame, concentrano poi l’attenzione sulla rilevanza e imprescindibilità dell’adozione del Regolamento Comunale quale provvedimento istitutivo e fondativo della pretesa. Di particolare e significativo interesse risultano anche, al riguardo, le numerose e pregnanti analogie delineate tra CIMP e nuovo Canone Unico.

Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del CIMP e l’annullamento in sede giudiziale della tariffa CIMP impedivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina (secondo la previsione della delibera approvativa del PGI), consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’ICP.