TRGA Trento – Sez.Unica – Sentenza 85 del 5/6/2023
Sul punto non vi è contestazione, per cui, così stando le cose, il canone ancora una volta non può pertanto che risultare penalizzante, irragionevole e sproporzionato, atteso che dal 2022 il canone non può superare 800 euro ai sensi del comma 831-bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e, come si è già detto, tale importo non può che rappresentare un ragionevole parametro di adeguatezza delle speciali agevolazioni imposte nella determinazione della tariffa già dalla legislazione previgente.