Misure economiche e umanitarie in relazione alla crisi ucraina
Articolo 22
(Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo)
L’articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d’imposta,
alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell’importo
dell’Imposta municipale propria – IMU versato a titolo di seconda rata per
l’anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di
almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Il comma 1 concede un contributo, sotto forma di credito d’imposta,
alle imprese turistico ricettive pari al 50 per cento dell’importo
dell’Imposta municipale propria – IMU versato a titolo di seconda rata
per l’anno 2021.
Il contributo viene attribuito in considerazione del perdurare degli effetti
connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente
situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con
gravi ricadute occupazionali e sociali.
Ai sensi del comma 2, l’agevolazione spetta alle imprese turisticoricettive, comprese:
- le imprese che esercitano attività agrituristica (come definita dalla
legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali); - le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi
termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Esso spetta in misura corrispondente al 50 per cento per cento
dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta
municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria
catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate, e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50
per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. - ARTICOLO 22
Ai sensi del comma 3, il credito d’imposta:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241; non si applicano i limiti di
cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui
all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che
l’articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva
modificato per l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale
individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro.
Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022
(articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022.
Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle
imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000
euro.
non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità
degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle
imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 – TUIR), né rispetto ai
criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5,
del medesimo TUIR.
I commi 4 e 5 condizionano l’applicazione della misura di sostegno al
rispetto delle normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo
108, par. 3 TFUE) e, in particolare, dei limiti e delle condizioni previsti
dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 », mantenendo
comunque immutato l’ambito oggettivo indicato dal Ministero proponente.
Gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione
all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato»
e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della
predetta Comunicazione.
La determinazione delle modalità, dei termini di presentazione e del
contenuto delle autodichiarazioni viene affidata a un successivo un
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione della norma in
15,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui - ARTICOLO 22
all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di
bilancio 2022).
Si ricorda in questa sede che negli ultimi anni numerosi provvedimenti hanno
disposto specifiche agevolazioni IMU in relazione all’emergenza pandemica, di
seguito sinteticamente elencati.
La prima rata IMU 2020 è stata abolita per alcune attività produttive
particolarmente colpite dalla pandemia. Sono stati esentati, tra l’altro, gli
stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e gli stabilimenti termali, così
come gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù e i campeggi, a
condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. L’agevolazione è
stata disposta anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività
di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o
manifestazioni (articolo 177 del D.L. n. 34 del 2020).
La seconda rata IMU 2020 è stata abolita: per le categorie immobiliari
interessate dall’abolizione della prima rata, ivi comprese le pertinenze delle
strutture ricettive (categoria D/2); per gli immobili destinati a spettacoli
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, discoteche, sale da ballo,
night-club e simili (articolo 78 del D.L. n. 104/2020); per gli immobili in cui si
svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione delle attività
economiche disposta in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, e cioè
dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della
somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello
spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi; tale
abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle
aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (art. 9, 9-bis e 9-ter
del D.L. n. 137/2020);
La prima rata dell’IMU 2021 è stata abolita: per le attività produttive
particolarmente colpite dalla pandemia, in analogia a quanto disposto per la
prima rata 2020 (commi 599-600 della legge n. 178 del 2020); per i soggetti
destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal D.L. n. 41 del 2021,
ovvero i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa,
arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a
specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli
per accedere al contributo (art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021).
L’intera IMU 2021 non è dovuta per gli immobili a uso abitativo, posseduti
da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una
convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è
sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione per il 2021 si applica nel
caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e
l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I
• Principali agevolazioni IMU connesse all’emergenza pandemica - ARTICOLO 22
soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata
pagata per il 2021 (articolo 4-ter del D.L. n. 73 del 2021).
L’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022 è stata abolita per gli immobili
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli
(articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020).
Si ricorda infine che l’articolo 22-bis del decreto-legge Sostegni-ter (n. 4 del
2022) proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati
interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l’esenzione
dall’applicazione dell’IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
