Cos'è la riscossione coattiva dei tributi locali? Quali conseguenze scaturiscono se non si paga? Cos'è l'ingiunzione fiscale ?
ACCERTAMENTO & RISCOSSIONEModulistica Accertamento e Riscossione

Cos’è la riscossione coattiva dei tributi locali?

Print Friendly, PDF & Email

È quel procedimento che il legislatore prescrive deve essere svolto per riscuotere le entrate dovute al comune o alla provincia senza il consenso del debitore.

L’ingiunzione fiscale è un atto di natura complessa, è un atto amministrativo ed è anche titolo esecutivo. Con l’ingiunzione fiscale l’amministrazione accerta il credito, con eventuali interessi e sanzioni, e intima il pagamento entro 30 giorni della somma dovuta, sotto pena di esecuzione forzata.

L’ingiunzione fiscale è un istituto risalente al 1910 ma molto utilizzato dagli enti locali poiché caratterizzato dalla snellezza della procedura di recupero del credito che consente, in caso di morosità persistente, di agire esecutivamente in modo rapido, senza dover prima iscrivere a ruolo gli importi dovuti.

Si definisce ingiunzione proprio perché viene imposto al debitore di pagare l’importo dovuto.

L’emissione di una ingiunzione fiscale presuppone l’esistenza di un credito certo liquido ed esigibile.

Con la legge 160/2019 il legislatore ha concentrato la riscossione coattiva nella fase dell’accertamento prevedendo l’emissione di un avviso di accertamento esecutivo che assolve oltre alla funzione di accertamento dell’entrata anche quella di riscossione coattiva una volta che l’atto non sia stato pagato e non sia stato impugnato.

Quali costi sono dovuti per la riscossione coattiva dei tributi locali?

I costi relativi alle eventuali procedure di riscossione coattiva (fermo amministrativo, pignoramenti, ipoteche, ecc) sono a carico del soggetto moroso.

Quali sono I termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento nel 2022 a causa del covid?

 Secondo IFEL i termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento sono quindi riassumibili come segue

Atti di accertamento divenuti definitivi neltermine notifica ingiunzione
201731/12/2023
201831/12/2023
201925/06/2024

L’art. 68, del dl n. 18 del 2020, si occupa della riscossione coattiva e fin da subito ha generato incertezze interpretative il riferimento ivi contenuto non solo alle cartelle di pagamento ed alle ingiunzioni di pagamento, ma anche agli accertamenti esecutivi. Le incertezze sono state subito risolte sia dall’Agenzia delle entrate che dal Dipartimento delle finanze. L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 ha ritenuto che gli accertamenti esecutivi, cui si riferisce l’art. 68, siano solo quelli rientrati in “carichi” già affidati all’Agenzia dell’entrate-Riscossione. Precisa, l’Agenzia: “la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010 …… una diversa lettura della disposizione, volta a ricomprendere nella sospensione fino al 31 maggio 2020 (recata dall’articolo 68) anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell’avviso di accertamento cosiddetto esecutivo da parte dell’Agenzia delle entrate, sarebbe peraltro incompatibile con le disposizioni del citato articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010 che, come sopra illustrato, collegano il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso che ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sospeso invece fino al 15 aprile”. Va da sé che quanto argomentato dall’Agenzia delle entrate con riferimento ai “propri” atti di accertamento esecutivi vale anche per gli accertamenti esecutivi comunali, di cui all’art. 1, comma 792, legge n. 160 del 2019, così come confermato anche dal Dipartimento delle finanze nella citara risoluzione n. 6/E, nella quale si precisa che “è condivisibile la soluzione prospettata nel quesito, secondo la quale gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020”. Per quanto riguarda il termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, occorre considerare che l’art. 68 comma 2 rende applicabili le disposizioni recate dal comma 1 sia agli accertamenti esecutivi che alle ingiunzioni di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 2010. Il comma 1, ultimo periodo prevede che “Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” 1. Il periodo di sospensione dei termini di versamento è durato dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni. Come anticipato, l’art. 68 dispone l’applicazione dell’intero art. 12, del d.lgs. n. 159 del 2015 e quindi anche del comma 2, il quale dispone che i termini per «i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione». La norma citata prevede, a differenza del comma 1, una proroga per un periodo più ampio di quello disposto per la sospensione, facendo riferimento al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Si rammenta che le ingiunzioni di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006). Conseguentemente, le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 – secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l’appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 citato, di 542 giorni.

Da ultimo, si precisa che per gli accertamenti esecutivi comunali non affidati all’agente della riscossione e per le ingiunzioni di pagamento non trova applicazione quanto previsto dall’art. 68, comma 4-bis, del dl n. 18/20202, in quanto le norme applicabili ai Comuni sono solo quelle contenute nel comma 1 dell’art. 68.

Cosa succede se non si paga l’ingiunzione fiscale?

Decorsi 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione fiscale senza che venga effettuato il pagamento, vengono avviate le procedure di riscossione coattiva.

La riscossione coattiva è il procedimento con cui l’amministrazione finanziaria esige il pagamento di qualcosa che non risulta versato spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento.

Le principali procedure cautelari per la riscossione coattiva dei tributi sono:

  • ·         Il fermo amministrativo –  è una misura cautelare attivata attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato (autoveicolo), nel Pubblico registro automobilistico.  Dopo l’arrivo dell’ingiunzione, contenente l’intimazione al pagamento del tributo nei 30 giorni successivi, sarà eseguito il fermo amministrativo del veicolo, senza la necessità di ulteriori comunicazioni.
  • ·         Il pignoramento presso terzi -in pratica si procede con l’espropriazione forzata di beni che solo in futuro entreranno nella disponibilità del debitore, come ad esempio lo stipendio, la pensione o anche il trattamento di fine rapporto.
  • ·         Il pignoramento di beni mobili / immobili – Il pignoramento è l’atto con il quale inizia la procedura di espropriazione forzata. La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore (mobili ed immobili), al soddisfacimento del diritto creditorio.
  • ·         L’iscrizione ipotecaria – l’ipoteca rappresenta il diritto di prelazione su un bene, volta a tutelare il creditore contro il pericolo di insolvenza. Con l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari il creditore si tutela, in caso di espropriazione del bene, avendo un diritto di ricevere la soddisfazione con preferenza  rispetto ad eventuali altri creditori.

A quali dati ha accesso il Comune per effettuare la riscossione coattiva?

L’articolo 17-bis  del decreto semplificazioni  (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) novella la disciplina inerente all’accesso alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari.

La legge di bilancio 2020 (commi 784 e ss.gg.) ha complessivamente riformato la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, le norme:

  • intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;
  • disciplinano in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
  • introducono anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l’accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
  • novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
  • in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
  • istituiscono una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
  • prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l’ingiunzione o l’atto esecutivo.

Qual è la normativa di riferimento?

L’ingiunzione fiscale è uno strumento disciplinato dal Regio Decreto n. 639 del 1910.

Il Decreto Legislativo n. 446 del 1997 consente il ricorso all’ingiunzione fiscale per l’esazione di tributi da parte di province e comuni.

La legge 160/2019 per l’emissione delle ingiunzioni relative ad avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019

è possibile ricorrere contro l’ingiunzione fiscale

Il termine entro il quale occorre agire per contestare l’ingiunzione fiscale decorre dalla data di notifica della stessa ed è di:

  • 60 giorni se l’ingiunzione ha ad oggetto crediti tributari (per esempio Imu e Tasi); in questo caso l’opposizione si introduce con ricorso alla Commissione tributaria competente;
  • 30 giorni in tutti gli altri casi; l’opposizione si introduce con citazione dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale, in base ai criteri competenza per materia e per valore.

Che cos’è l’iscrizione ipotecaria?

L’ipoteca è un diritto di prelazione su un bene, volta a tutelare il creditore contro il pericolo di insolvenza. Con l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari il creditore si tutela, in caso di espropriazione del bene, avendo un diritto di ricevere la soddisfazione con preferenza nella rispetto ad eventuali altri creditori. Prima di iscrivere l’ipoteca l’ente creditore della riscossione deve notificare al contribuente una comunicazione di preavviso di iscrizione;decorsi 30 gg dalla notifica si potrà attivare per ottenere l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari .Una volta iscritta l’ipoteca se il debitore non paga l’ente creditore potrà provvedere ad attivare la procedura per la vendita dell’immobile,ricorrendo i presupposti previsti dalla Legge

INGIUNZIONE FISCALE: QUANDO PUO’ ESSERE RITENUTA NULLA?

Vediamo un caso concreto in cui l’ingiunzione fiscale può essere ritenuta nulla

IL CASO 

La fattispecie in esame traeva origine dal ricorso di una contribuente campana avverso l’Ingiunzione fiscale notificatale in data 23.11.2019, per mezzo della quale le veniva richiesto il pagamento delle somme riferite ad alcuni pregressi atti di accertamento, scaturenti – questi ultimi – dall’omesso versamento di diversi tributi locali.

Tra i molteplici profili di doglianza, la società ricorrente aveva dedotto la nullità dell’Ingiunzione per carenza di potere in capo alla notificante – società concessionaria della riscossione per conto ​del Comune di Capaccio Paestum – in ragione del fatto che, come risultante dalla documentazione depositata in atti, il relativo contratto di affidamento (per la riscossione) era stato prorogato con delibera comunale soltanto fino al 31.12.2018

per approfondire l’argomento visita il sito

Che cos’è l’intimazione di pagamento?

L’Intimazione di pagamento è l’atto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione  notifica al contribuente prima di dare avvio all’espropriazione forzata, nell’ipotesi in cui sia decorso più di un anno dall’invio della cartella di pagamento allo stesso.

Approfondisci di più seguendo il link

Che cos’è Il pignoramento?

Il pignoramento è l’atto con il quale inizia la procedura di espropriazione forzata. La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore (mobili ed immobili), al soddisfacimento del diritto creditorio. Formalmente il pignoramento contiene l’intimazione dell’ufficiale giudiziario al debitore a non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito. Infatti, il debitore potrà continuare a disporre del bene ma non potrà effettuare atti volti alla sottrazione o distruzione del bene stesso.I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.Mentre, per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, questo non può essere effettuato quando il bene è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente e se è l’unico immobile di proprietà del debitore

Che cos’ è il Pignoramento Presso terzi?

Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente al concessionario quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.Se il i pignoramento riguarda stipendi o pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:

fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;

tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;

sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

Che cos’è il fermo amministrativo?

Il fermo amministrativo, è una misura cautelare attivata dal concessionario della riscossione attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato (es. autoveicolo), nel Pubblico registro automobilistico. Il procedimento è attivato con la notifica al debitore di una comunicazione contenente l’avviso, contenente l’intimazione al pagamento del tributo nei 30 giorni successivi, sarà eseguito il fermo amministrativo del veicolo, senza la necessità di ulteriori comunicazioni. L’unico modo che ha il debitore per sottrarsi al fermo amministrativo del veicolo è dimostrare che il bene mobile è strumentale all’attività d’impresa o all’attività professionale esercitata abitualmente

E’ stato iscritto un fermo amministrativo su un veicolo di mia proprietà; cosa devo fare?

E’ necessario effettuare il pagamento integrale delle somme dovute, comprensivo del rimborso spese per procedure esecutive secondo la vigente normativa. L’ente creditore rilascerà il provvedimento di revoca del fermo. La successiva cancellazione del fermo presso il PRA deve essere richiesta a cura del Contribuente, previa esibizione del provvedimento di revoca rilasciato dal Concessionario e dietro versamento presso le casse dell’ACI sia delle spese di iscrizione.

Se non pago il preavviso di fermo amministrativo cosa succede?

Trascorsi inutilmente 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, l’ente creditore procede all’iscrizione del Fermo presso il nel Pubblico Registro Automobilistico.

Tale iscrizione produce i seguenti effetti:

 il veicolo sottoposto a fermo non può circolare;

il veicolo sottoposto a fermo, se trovato a circolare, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92), il cui importo varia da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed al successivo deposito in apposito luogo di custodia;

 il provvedimento di fermo comporta l’inopponibilità all’ente creditore di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non è pagato il debito che ha dato origine alla procedura, l’ente creditore può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà di un terzo a seguito di vendita;

le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.

Mi è stato notificato una ingiunzione/intimazione/preavviso/pignoramento, è possibile contestare il merito della pretesa?

NO, gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non anche per vizi di merito riferiti agli atti precedentemente notificati. Vizi propri dell’atto sono, per esempio, la mancata notifica della/e ingiunzione/i o gli errori nella indicazione degli importi dovuti derivante da errata contabilizzazione e consuntivazione di importi già versati.

È possibile avere una dilazione pagamenti da riscossione coattiva?

Occore verificare comune per comune cosa prevede il regolamento. In assenza la legge 160 2019 articolo 1 comma È previsto un diverso schema di dilazione dei pagamenti, salvo diversa regolamentazione da parte degli enti locali, per l’eventualità in cui il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà:

fino a € 100,00 nessuna rateazione;

da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;

da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;

da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, è possibile una sola proroga della dilazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, salvo decadenza.

Cerchi un modello per richiedere la rateazione degli importi da riscossione coattiva?

Garda sul sito del tuo comune, se non lo trovi ti forniamo un modello generico.

Modello ricorso per invalida notifica cartelle presupposte

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ….

RICORSO

AVVERSO ATTO DI INTIMAZIONE N. ….

EMESSO DA

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Il Sig. …., nato a …., il …., e residente in …., C.F. …., elettivamente domiciliato in …., via …., presso lo Studio dell’Avv. …., il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

– Ricorrente –

Agenzia delle Entrate Riscossione ….;

– Resistente –

PREMESSO CHE

in data …. è stato notificata allo scrivente, a cura della Agenzia delle Entrate Riscossione, l’atto di intimazione n. …., mediante il quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento di complessivi € …. a titolo di …. relativamente all’anno …. chiedendone l’annullamento per quanto verrà di seguito esposto.

RICORRE

Contro il predetto atto per i seguenti motivi :

1. Omessa e/o invalida notifica della cartella presupposta

Nell’atto impugnato si fa riferimento ad un’assunta notifica della cartella cd. presupposta di pagamento all’odierno avviso di intimazione in data …..

Peraltro, il ricorrente, pur risiedendo da sempre nello stesso luogo dove ha ritualmente ricevuto la notifica dell’avviso di intimazione impugnato (doc. 1), non ha mai ricevuto la notifica di tale cartella di pagamento.

2. Prescrizione della pretesa impositiva

In conseguenza dell’omessa notifica della cartella presupposta, considerato che l’unico atto interruttivo è costituito dalla notifica dell’avviso di accertamento in data …. e che, quindi, alla data del …., di notifica dell’avviso presupposto, deve evidenziarsi che era ormai spirato il termine quinquennale di prescrizione applicabile all’imposta in questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il sottoscritto, come rappresentato, domiciliato e difeso,

CHIEDE

all’Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale adita di annullare l’avviso di intimazione impugnato.

Ai sensi dell’art. 10, comma 6 del d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è stabilito in € …. e che dunque viene versato un contributo unificato di importo pari ad € …. .

Con vittoria di spese.

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 d.lgs. n. 546/1992, che il ricorso venga discusso in pubblica udienza .

Si fa riserva di produzione di memorie, in ragione delle difese della parte resistente, e si allega la seguente documentazione:

1. Atto impugnato;

2. ….;

3. …..

Luogo e data ….

Firma Difensore ….

PROCURA

Il Sig. …., nomina proprio procuratore alle liti l’Avv. …., e per l’effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in …., via …..

Luogo e data ….

Firma Mandante ….

Autentica della Firma ….

Opposizione a cartella di pagamento per vizi relativi alla notifica

TRIBUNALE DI ….

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI AI SENSI DELL’ART. 617, COMMA 1, C.P.C.

Il Sig. …., nato a …., residente in …., C.F. …., elettivamente domiciliato in …. via …. n. …. presso lo studio dell’Avv. …., C.F. …., che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto (oppure) a margine del presente atto

RAPPRESENTA

1) di aver ricevuto in data …. la notifica di una intimazione di pagamento recante n. ….;

2) che da tale atto si deduce che la pretesa fatta valere fonda sulla cartella n. …. asseritamente notificata all’istante in data …. e relativa a crediti extra-tributari.

L’istante, considerato quanto sopra, intende proporre opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. avverso tale atto per i motivi appresso indicati.

Difatti, la cartella in questione non fu mai notificata all’istante e questo inficia la regolarità del procedimento esecutivo esattoriale e si riflette, quindi, in via derivata, sulla validità dell’atto consequenziale di cui sopra si è detto (o in alternativa: può contestarsi la sola regolarità della notifica avuto riguardo a suoi aspetti formali).

Al riguardo l’istante osserva che l’omessa notifica della cartella ha determinato il seguente pregiudizio sostanziale (allegare pregiudizio sostanziale subito in considerazione della predetta violazione sostanziale: ad es. l’istante ha chiesto ed ottenuto una dilazione di pagamento relativamente ad altri crediti derivanti da cartelle regolarmente notificate, ma non anche al credito portato da quella non notificata).

Tutto ciò premesso, l’istante, come sopra difeso e rappresentato,

CITA

Agenzia delle entrate – Riscossione, in persona del l.r.p.t., con domicilio in ….,

a comparire innanzi il Tribunale ordinario di …., Sezione e Giudice Istruttore designandi, all’udienza del …., ore di rito, per ivi, in accoglimento della presente domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) dichiarare della cartella n. …..;

2) dichiarare la nullità dell’intimazione di pagamento n. …..;

3) condannare la controparte alla refusione delle spese processuali.

Con invito alle parti convenute a costituirsi in giudizio nel termine di giorni venti prima dell’udienza indicata, e con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 del c.p.c.

Si allegano:

1) intimazione di pagamento n. ….;

2) documenti relativi all’allegazione del pregiudizio sostanziale subito.

Luogo e data ….

Firma Avv. ….

Opposizione al preavviso di fermo amministrativo in caso di omessa notifica degli atti presupposti

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ….

RICORSO

AVVERSO PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N. ….

EMESSO DA

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE / COMUNE DI__________

Il Sig. …., nato a …., il …., e residente in …., C.F. …., elettivamente domiciliato in …., via …., presso lo Studio dell’Avv. …., il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;

– ricorrente –

Agenzia delle Entrate Riscossione / Comune di_________;

– resistente –

PREMESSO CHE

– in data …. è stato notificato allo scrivente, a cura della Agenzia delle Entrate Riscossione, il preavviso di fermo amministrativo n. …., con la quale si intima al ricorrente il pagamento di complessivi € …. a titolo di …. relativamente all’anno …. chiedendone l’annullamento per quanto verrà di seguito esposto.

RICORRE

Contro il predetto atto per i seguenti motivi:

1. Omessa e/o invalida notifica degli atti presupposti

Nell’atto impugnato si fa riferimento ad un’assunta notifica della cartella cd. presupposta di pagamento all’odierno preavviso di fermo ammnistrativo in data …..

Peraltro, il ricorrente, pur risiedendo da sempre nello stesso luogo dove ha ritualmente ricevuto la notifica dell’avviso di intimazione impugnato (doc. 1), non ha mai ricevuto la notifica di tale cartella di pagamento.

2. Prescrizione della pretesa impositiva

In conseguenza dell’omessa notifica della cartella presupposta, considerato che l’unico atto interruttivo è costituito dalla notifica dell’avviso di accertamento in data …. e che, quindi, alla data del …., di notifica dell’avviso presupposto, deve evidenziarsi che era ormai spirato il termine quinquennale di prescrizione applicabile all’imposta in questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il sottoscritto, come rappresentato, domiciliato e difeso,

CHIEDE

all’Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale adita di annullare l’atto impugnato.

Ai sensi dell’art. 10 comma 6 del d.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è stabilito in € …. e che dunque viene versato un contributo unificato di importo pari ad € …. .

Con vittoria di spese.

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 – d.lgs. n. 546/1992, che il ricorso venga discusso in pubblica udienza .

Si fa riserva di produzione di memorie, in ragione delle difese della parte resistente, e si allega la seguente documentazione:

1. Atto impugnato;

2. ….;

3. …..

Luogo e data ….

Firma Difensore ….

PROCURA

Il Sig. …., nomina proprio procuratore alle liti l’Avv. …., e per l’effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in …., via …..

Luogo e data ….

Firma Mandante ….

Autentica della Firma ….



regolamento ifel per la riscossione coattiva

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10106-schema-di-regolamento-riscossione-coattiva
Roma, 3 aprile 2020
Introduzione allo schema di regolamento
per la riscossione coattiva delle entrate comunali
La riforma della riscossione locale è stata disposta dalla legge di bilancio per il 2020
(art.1, commi da 784 a 815, l. n.160 del 2019), dopo molti anni di attesa. I suoi contenuti
comportano diversi adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni,
soprattutto con riferimento all’introduzione dell’accertamento esecutivo e delle novità in
termini procedurali ed operativi che ne conseguono in materia di riscossione coattiva.
Tali innovazioni devono anzitutto avere un riscontro, non solo formale, nella
regolamentazione della riscossione.
Lo schema di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, che ora
pubblichiamo, fa seguito ad alcune iniziative di formazione (webinar dell’11 marzo 2020),
e al riscontro – pur nella grave emergenza che il Paese sta vivendo – dell’interesse degli
operatori comunali su questo tema, ritenendo peraltro quanto mai necessario che le
amministrazioni si dotino di strumenti adeguati e più efficienti per gestire al meglio le
entrate proprie, divenute negli anni il principale sostegno per la loro azione.
Lo schema che proponiamo è stato predisposto per facilitare le attività ordinarie di
svolgimento del ciclo della riscossione e non riflette le problematiche connesse alla fase di
emergenza attualmente in corso, per le quali si rinvia alla normativa specifica, tuttora in
evoluzione, sulla quale Ifel interverrà con una specifica nota di approfondimento.
La ratio sottesa alla riforma della riscossione locale è quella di facilitare il compito delle
amministrazioni locali nella riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali non pagate
nei termini ordinari. Alcune delle novità che essa contiene saranno meglio valutabili alla
luce dei provvedimenti attuativi cui il testo rimanda (costi della procedura, revisione
dell’albo riscossori, trasparenza negli affidamenti).
Nell’ambito della riforma, lo strumento dell’accertamento esecutivo – immediatamente
applicabile – rappresenta sicuramente un cardine del nuovo sistema. Tale istituto, finora
adottato per i soli atti di recupero erariali e gestito dall’Agenzia delle Entrate e dall’agente
della riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate – Riscossione), viene ora esteso ai
rapporti relativi alle entrate locali che, in base alle disposizioni che regolano ciascuna
entrata, non risultino ancora prescritti. Secondo l’interpretazione più diffusa, la
“specialità” delle norme che regolano le sanzioni per violazione del Codice della strada
porta ad escludere questa fattispecie dal campo di applicazione della riforma.
L’istituto dell’accertamento esecutivo è immediatamente applicabile e non è
un’alternativa concessa agli enti rispetto agli atti di accertamento emessi in base alla
legislazione previgente (principalmente quella riportata dalla legge n. 296 del 2006, art.1,
commi 161-163). Pertanto, già dal 1° gennaio 2020, gli avvisi di accertamento devono
essere adeguati ai contenuti minimi previsti dall’articolo 1, comma 792 della legge di
bilancio 2020.
Circa le potenzialità dello strumento, va precisato che in un unico atto sono
condensate tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e
quella di precetto. In altre parole, l’accertamento esecutivo svolge contemporaneamente
le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o
inserimento del credito in ingiunzione di pagamento). Ciò comporta un accorciamento del
processo di riscossione delle entrate locali, a favore delle amministrazioni che possono
esigere i crediti insoluti più velocemente e, soprattutto, con procedure più certe e
controllabili.
L’istituto si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali (ad eccezione
delle sanzioni da Codice della strada), e può essere applicato da:

  • amministrazioni locali (Comuni, città metropolitane, province, comunità montane,
    unioni di comuni e consorzi tra enti locali);
  • soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo
    n.446 del 1997 (concessionari della riscossione iscritti all’albo, società in house
    ecc.)
  • gestori dei rifiuti a cui i Comuni hanno affidato la riscossione della TARI o della
    tariffa corrispettiva.
    Infine, in ragione delle richiamate funzioni che il nuovo atto assolve, l’atto di
    accertamento esecutivo deve contenere:
  • l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi in esso indicati
    entro il termine di presentazione del ricorso (per i tributi locali) o entro sessanta
    giorni (per le entrate patrimoniali);
  • in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle
    disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
    concernente l’esecuzione delle sanzioni;
  • l’indicazione che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure
    esecutive e cautelari;
  • l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di
    pagamento, o decorsi i termini per la proposizione del ricorso, procederà alla
    riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
    Nel corso del webinar dell’11 marzo, riascoltabile in rete, l’Ifel ha fornito alcune
    indicazioni anche riportate nelle slide, disponibili all’indirizzo internet:
    https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10064-slide-le-nuoveregole-sulla-riscossione-l-accertamento-esecutivo-ii-edizione, che includono formule utili
    da replicare in ciascun atto. Se ne consiglia la visione.
    Nelle prossime settimane torneremo su questi temi con ulteriori iniziative di formazione a
    distanza, puntando a sviluppare un confronto e a fornire ulteriori materiali sui diversi
    aspetti del ciclo della riscossione.
    Per qualsiasi osservazione, segnalazione, o richiesta di chiarimento si prega di scrivere a
    info@fondazioneifel.it.