Cassazione – Sez I – Ordinanza 9880 del 13/4/2023
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità è ferma nel ritenere che l’indennizzo in esame non sia assimilabile nè al canone di locazione nè alle altre prestazioni periodiche di cui all’art. 2948 c.c., n. 1, 1 bis e 2, in quanto assolve alla funzione di compensare “medio tempore”, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un’obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un’ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all’ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione; e che perciò decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità ovvero l’occupazione stessa ove antecedente alla scadenza dell’anno (Cass. sez. un. 27/1999; n. 715/1999, nonchè n. 1225/2002; n. 4179/2001; n. 1114/1985; n. 1440/1984).