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Cosa sono i tributi locali?

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I tributi locali sono lo strumento di entrata che finanzia i servizi che vengono erogati dagli enti locali.

Dopo una prima fase in cui si è cercato di rafforzare la dimensione propria dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali si registra, ormai da alcuni anni (e per una serie di fattori economici e finanziari che vanno oltre la dimensione nazionale), un maggior peso del coordinamento e della finanza derivata, ovvero del contrappeso dell’autonomia finanziaria. Si assiste pertanto a una nuova espansione dei trasferimenti o comunque di forme di entrata direttamente regolate dal centro.

Tributi locali e tassazione immobiliare

L’imposizione immobiliare: lineamenti generali

Si ricorda preliminarmente che la componente diretta del prelievo sugli immobili in Italia – imposte sui redditi e patrimoniali – colpisce il reddito effettivo e figurativo, nonché il valore patrimoniale derivato dalle rendite catastali, mentre la componente di imposizione indiretta ha come presupposto una transazione economica.

Il livello di imposizione è diverso sia in funzione della natura degli immobili (terreni, fabbricati a uso abitativo, industriale o commerciale) sia dei soggetti passivi (da un lato, imprese e professionisti; dall’altro, soggetti che non esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo). Nel sistema tributario italiano esiste, inoltre, un’importante distinzione tra l’abitazione principale, destinata a soddisfare l’esigenza abitativa e le altre unità immobiliari possedute a scopo produttivo, d’investimento o tenute a disposizione.

L’abitazione principale, a partire dal 2001, non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e gode di importanti agevolazioni fiscali, tra cui la detraibilità di parte degli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile. Il trattamento fiscale dell’abitazione principale è stato oggetto di numerosi interventi normativi, negli ultimi anni. La legge di bilancio 2020, nell’unificare IMU e TASI, ha mantenuto l’esenzione dall’imposta per la cd. “prima casa” del contribuente.

Il regime di tassazione degli investimenti immobiliari è misto: una tassazione proporzionale al 21 per cento (cosiddetta cedolare secca, ridotta al 10 per cento in alcuni casi) si può applicare sui canoni di locazione degli immobili residenziali; i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale sono soggetti ad Irpef (per i contratti conclusi nel 2019 è possibile optare per la cedolare secca); i redditi figurativi degli immobili non locati sono esclusi dall’imposta sui redditi, ad eccezione dei redditi figurativi degli immobili non locati siti nello stesso comune di quello dell’abitazione principale, soggetti a Irpef per la metà del reddito determinato catastalmente.

Il gettito complessivo della tassazione immobiliare, secondo gli ultimi dati forniti dall’Agenzia delle entrate, è stimato nell’ordine di 40 miliardi di euro annui, dei quali le imposte di natura reddituale pesano per il 21 per cento (8,56 mld), quelle di natura patrimoniale per il 49 per cento (19,81 mld) e quelle sui trasferimenti e sulle locazioni per il restante 30 per cento (trasferimenti per circa 11,5 mld).

L’imposizione immobiliare nel quadro della finanza locale

Numerose ragioni hanno indotto a ritenere le imposte immobiliari come le fonti più adatte al finanziamento degli enti locali. Anzitutto, tale considerazione discende dal principio del beneficio (chi paga l’imposta può mettere in relazione l’entità del prelievo con i servizi forniti dal governo locale), nonché dal rischio contenuto di concorrenza fiscale e dalla certezza di gettito. Inoltre, la prossimità della base imponibile al livello di governo municipale comporta specifici vantaggi in termini di accertamento delle imposte e, dunque, di tax compliance. Dall’altro lato, il sistema delle entrate comunali presenta un quadro complesso a causa del sovrapporsi di numerosi interventi normativi, anche con carattere di urgenza, che hanno più volte modificato la disciplina di tributi locali immobiliari. L’assetto normativo è dunque caratterizzato da elementi di transitorietà, ulteriormente confermati dalle disposizioni intervenute nel corso del 2020.

Nel corso dell’ultimo anno la tassazione immobiliare locale ha infatti subito un complessivo riordino. In occasione della manovra 2020 (decreto fiscale 2019 e legge di bilancio 2020) sono state modificate la disciplina positiva di tale forma di prelievo, nonché quella di altri tributi e canoni comunali; è stata incentivata la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento e riscossione dei tributi e, inoltre, è stato riformato il sistema della riscossione delle entrate degli enti locali (per cui cfr. il relativo paragrafo).

L’IMU

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019) ha riformato l’assetto dell’imposizione reale immobiliare, unificando le due previgenti forme di prelievo – IMU e TASI – e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all’Imposta Municipale Propria

– IMU.

Tale disciplina ha sostanzialmente recepito le proposte già avanzate in sede parlamentare e giunte all’esame delle competenti Commissioni permanenti; si tratta dell’A.C. 1429, cui sono stati successivamente abbinati l’A.C. 1904 e l’A.C. 1918.

Con riferimento alla disciplina positiva dell’imposta, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, sostanzialmente la somma delle precedenti IMU e TASI, e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche.

La legge di bilancio 2020, tra le principali innovazioni:

  • ha concesso di dedurre completamente l’IMU sugli immobili strumentali già dal 2022, rimodulando le deduzioni per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente pari al 60 per cento)
  • ha eliminato la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
  • ha precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell’IMU;
  • ha chiarito gli effetti tributari delle variazioni di rendita catastale (quelle intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo);
  • ha precisato il valore delle aree fabbricabili (è quello venale al 1° gennaio ovvero dall’adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno);
  • ha consentito ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, era affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI.

Con riferimento all’IMU, accanto alle misure di natura transitoria legate all’emergenza da COVID-19, si ricorda che la legge di bilancio 2021 ha introdotto una modifica operante a regime che prevede la riduzione a metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la TARI o l’equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi (commi 48-49).

Simile all’IMU nella struttura e nei lineamenti fondamentali è l’IVIE, istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011, che grava sugli immobili siti all’estero.

La TARI

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare – mediante copertura integrale dei costi – il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. In via transitoria, la superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.

La TARI è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 per sostituire il precedente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). La legge di bilancio per il 2020, nel ridisciplinare l’imposizione immobiliare locale, ha fatto salve la TARI e la relativa disciplina.

Per la determinazione della tariffa sono stati applicati i criteri determinati con DPR 158 del 1999 (cd. metodo normalizzato) ovvero, in via transitoria, è stato consentito ai comuni di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione il consiglio comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Il decreto legge n. 124 del 2019 ha prorogato fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) tale modalità di commisurazione della tariffa sulla base del criterio medio-ordinario (in luogo dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti). Il provvedimento ha disposto l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico- sociali disagiate.

CHE COSA E’ LA TARI?  La TARI è la tassa sui rifiuti ed è dovuta al Comune. Interessa gli immobili e le aree scoperte che producono rifiuti, sia nell’ uso domestico che non domestico.

PERCHE’ SI PAGA? Va pagata per finanziare le attività di raccolta, trasporto, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

COME SI CALCOLA La TARI si compone di due elementi: una parte fissa ed una parte variabile e si calcola in base alla superficie catastale o iscrivibile al catasto –  in mancanza area calpestabile –  dei locali e di  aree scoperte, detenuti a qualsiasi titolo, anche occupati di fatto o a disposizione.

CALCOLO TARI DOMESTICACALCOLO TARI NON DOMESTICA
superficie mq. e dati catastalisuperficie mq. e dati catastali
periodo di occupazione immobileperiodo di occupazione
nucleo familiaretariffa in base a categoria (collegata codici ateco)
quota fissa5% tributo provinciale
quota variabile 

CI VUOLE UNA DICHIARAZIONE? I soggetti sono tenuti all’obbligo della dichiarazione iniziale, variazioni, cessazioni –  come previsto dal regolamento comunale –  che va resa entro il 30  giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificato il presupposto e  produce effetti anche per gli anni successivi senza obbligo cioè di presentare la dichiarazione ogni anno. Qualora intervengano modificazioni è invece necessario presentare nuova dichiarazione, entro lo stesso termine del 30 giugno dell’anno successivo, in questo caso con riferimento alla data di variazione.

CHI LA PAGA? Al pagamento sono tenuti tutti quelli che posseggono, occupano, detengono, a qualsiasi titolo, gli immobili e le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Peraltro, sussiste vincolo di solidarietà,  quindi coobbligazione, fra i componenti della famiglia anagrafica o fra coloro che utilizzino in comune le superfici. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

QUANDO E COME SI PAGA? La TARI si paga ad anno solare. Può  essere corrisposta  in unica soluzione oppure a  rate, con relative scadenze deliberate dall’Ente.  Generalmente gli avvisi, con cui si invitano i contribuenti al pagamento, sono corredati di modelli F24 pre-compilati con tutti i riferimenti fiscali dell’utente.  Il Comune, tuttavia,  può introitare le somme attraverso il conto corrente postale intestato allo stesso, offrendo anche altre modalità di pagamento come servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (Mav, Rid,domiciliazione bancaria, ecc.).

Dopo anni di rinvii dal 2021 entra in gioco obbligatoriamente per gli enti una nuova modalità di pagamento, che si affianca a quelle esistenti PagoPA che è operativa sia per la tassa rifiuti che per il TEFA (tributo per la tutela, protezione e igiene dell’ambiente). PagoPA punta a diventare lo strumento primario per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, che entro il 28 febbraio 2021 hanno avuto l’obbligo di aggiungerlo ai sistemi di incasso in uso.

CI SONO AGEVOLAZIONI? Riduzioni obbligatorie per legge:

  • effettuazione del servizio di cui alla TARI in grave violazione della disciplina di riferimento;
  • interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
  • Riduzione della quota variabile proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, previste dal regolamento dell’Ente ( art.1 comma 649 L.147/2013)

Inoltre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Un’ulteriore novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. La tassa sui rifiuti per i pensionati esteri viene ridotta di un terzo. I beneficiari dello sconto sulla TARI sono i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Le riduzioni facoltative in materia di TARI 2020 sono previste dal comma 659 della Legge di Stabilità 2014. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.
  • Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti – es. utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico – commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
  • Esenzioni e riduzioni in favore di fasce ritenute dall’Ente meritevoli di tutela, indipendentemente dalla minore produzione di rifiuti. In questo caso l’Ente deve finanziare la misura ricorrendo a risorse alternative della fiscalità locale (art.1 comma 660 L.147/2013)

I COMUNI POSSONO APPORTARE MODIFICHE? Ex art.52 D.Lgs. 446/97,  Comuni determinano i metodi di misurazione della quantità dei rifiuti e di gestione dei servizi di smaltimento, con i criteri di ripartizione dei relativi costi nonchè:

  • i criteri di determinazione delle tariffe;
  • la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità dei rifiuti;
  • la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  • la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia , anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.

PER QUALI IMMOBILI NON SI PAGA LA TARI?  La TARI non si paga per immobili inutilizzabili, ovvero privi di utenze o in stato di provata fatiscenza, per aree scoperte pertinenziali o accessoria a locali tassabili, per area comune condominiale non occupata o detenuta in via esclusiva.

  • Superfici destinate al solo esercizio dell’attività sportiva.
  • Vani tecnici: vani ascensore, caldaie, cabine elettriche, centrali termiche, celle frigorifero.
  • Per la loro inutilizzabilità, immobili interessati da lavori di rifacimento e restauro per il periodo come riferito dal CILA – certificato lavori asseverato da tecnico abilitato.
  • Aree impraticabili perché intercluse da recinzione.
  • aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  • per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
  • soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
  •  i locali destinati all’esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto. Occorre precisare che bisogna fare sempre riferimento al regolamento dell’ente su questo punto in quanto si tratta di una questione di non univoca interpretazione.( si veda la recente sentenza Cassazione );
  • locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.

NORME DI RIFERIMENTO La TARI – tassa sui rifiuti – è stata istituita dall’art.  comma 639 L.147/2013 (cd. Legge di stabilità anno 2014)ed ha sostituito le precedenti TIA (tariffa di igiene ambientale), Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares ( tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ).

Di seguito le norme in tema di rifiuti così come si sono succedute:

  • TARSU     D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993  Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni i Comuni devono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dalla presente normativa. (art. 58)
  • TIA/1        D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura di provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte, a qualunque uso adibiti. (art.49)
  • TIA/ 2       D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art. 15 D.Lgs. n. 36 del 16/01/2003. (Art238 comma 1)
  • TARES     Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011  (in vigore solo per il 2013) Dall’ 01/01/2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

FAQ

Si paga la tari sulle pertinenze? Le  pertinenze, box e cantinole, scontano la tari, ma solo per la quota fissa.

E’ possibile compensare un credito configuratosi per altro tributo? Si. Il pagamento della Tari con codice tributo 3944 è effettuabile anche in compensazione con crediti erariali, tramite modello F24.

Nel caso di smaltimento in proprio di rifiuti assimilati agli urbani da parte di attività economiche è obbligatorio non far pagare il tributo Il comma 649, secondo periodo, dell’art. unico della legge 147 del 2013 prevede che: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati». Pertanto il Comune nel proprio regolamento Tari deve prevedere obbligatoriamente una riduzione della parte variabile della tariffa (i Comuni che nella determinazione della tariffa non applicano il D.P.R. 158/99 dovranno comunque prevedere una riduzione stimata analogamente in base al piano finanziario) determinata sulla base del quantitativo di rifiuti che i produttori documentano di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati. La norma regolamentare dovrà pertanto prevedere i termini per la presentazione della richiesta di riduzione, la documentazione che dovrà essere presentata e le modalità di determinazione della riduzione. Riguardo quest’ultimo punto una delle soluzioni possibili è quella di calcolare la produttività teorica di rifiuti del soggetto utilizzando il parametro Kg/mq previsto per la specifica categoria del soggetto previsto dal D.P.R. 158/99 e fare il rapporto con il quantitativo avviato al riciclo. La riduzione della parte variabile della tariffa sarà proporzionale. 5

Oltre alle riduzioni obbligatorie e facoltative previste dalle norme di legge, il Comune, per incentivare comportamenti virtuosi, può prevedere forme premiali per chi effettua conferimenti di rifiuti differenziati in punti di raccolta appositi?   Il Comune nel disciplinare le riduzioni per raccolta differenziata può anche prevedere di riconoscere la riduzione solo a chi conferisce in appositi centri di raccolta (soprattutto quando la raccolta differenziata viene effettuata con contenitori stradali ed è quindi impossibile individuare i singoli conferitori). E’ certamente legittimo prevedere riconoscimenti premiali a chi ha determinati comportamenti positivi nel conferimento alla raccolta differenziata, comportamenti da determinare in base alle specificità del sistema di gestione adottato localmente.

Nel calcolo del numero degli occupanti al fine della determinazione della tariffa per le utenze domestiche residenti è possibile non tenere conto di residenti assenti per la maggior parte dell’anno per motivi di studio, lavoro o cura? 

Si. Tuttavia occorre disciplinare correttamente sia la presentazione preventiva delle domande, che dovrebbe essere rinnovata annualmente, e della documentazione che attesta l’effettiva assenza dalla residenza. Si ritiene che l’assenza dalla residenza debba essere superiore ad un congruo periodo, di massima sei mesi nel corso dell’anno per giustificare la richiesta.

Quali sono i termini di pagamento della Tari e quelli di prescrizione dell’attività di accertamento e riscossione coattiva? 

Le norme previste dalla legge riguardo il pagamento della Tari stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal regolamento comunale o in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento 2 (comma 688, art. unico legge 147 del 2013). A carico del Comune c’è solo l’obbligo di informare il cittadino circa l’importo che deve pagare, sicuramente anche tramite un servizio di sportello, anche telefonico, ed eventualmente con l’invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. In questo caso eventuali omessi o tardivi pagamenti debbono essere sanzionati con le modalità previste dalla relativa normativa e possono essere sanati con l’eventuale utilizzo del ravvedimento operoso. Il Comune che modifica le modalità di pagamento, adottando – come accade nella grande maggioranza dei casi – dispositivi di liquidazione d’ufficio, deve indicare tale scelta con una apposita norma regolamentare. In questo caso, la normativa deve delineare la procedura che si intende seguire, dall’ invio di un modello di pagamento precompilato con la fornitura di tutte le informazioni sul tributo che deve essere pagato, agli eventuali solleciti bonari, alla notifica di un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento. La mancata approvazione di una norma regolamentare che preveda una procedura diversa obbliga il Comune ad applicare la norma di legge e quindi a notificare a tutti coloro che non hanno pagato nei termini previsti un avviso di accertamento, le relative sanzioni, e a chi ha pagato tardivamente un provvedimento di irrogazione di sanzioni. La legge di bilancio per il 2020 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi 784-815, legge 160/2019). Destinatari dell’intervento sono  gli enti locali, vale a dire le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali; non ne sono interessate le Regioni. Il comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. 

La legge di bilancio 2018 (legge 205 del 2017, comma 527) ha affidato ad Arera il compito di regolare il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all’omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all’adeguamento infrastrutturale.

Con delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif è stato quindi definito il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti. In particolare, l’articolo 2 definisce le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

  1. costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
  • costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
  • componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

La determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al predetto metodo Tariffario, di cui all’Allegato A della delibera.

Si prevede un primo periodo di regolazione dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023 (in modo sperimentale per tutto il 2020). Per i Comuni sotto i 5 mila abitanti il muovo metodo si applica dal gennaio 2021.

Si ricorda infine che la Banca d’Italia ha analizzato (Il prelievo locale sui rifiuti in Italia: benefit tax o imposta patrimoniale (occulta)?) le caratteristiche della Tari sia in termini di efficienza che in termini di equità, avvalendosi di una simulazione sui dati dell’indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d’Italia. L’Istituto rileva che la Tari non discrimina adeguatamente fra famiglie in base alla produzione di rifiuti e presenta effetti redistributivi peculiari a sfavore dei nuclei con redditi più bassi; una riconfigurazione del prelievo in chiave tariffaria porterebbe quindi benefici non solo in termini di efficienza – per gli incentivi ad un utilizzo più responsabile delle risorse pubbliche e di quelle ambientali – ma anche in termini di equità, poiché rimuoverebbe i profili di regressività dell’attuale tariffa.

Con la delibera 363/2021/R/rif, l’Autorità definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato A alla delibera).
Obiettivi del provvedimento sono:
• la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate;
• il miglioramento dell’efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a specifici obiettivi;
• l’incentivazione della possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, adottando meccanismi di sharing sugli altri ricavi, per ripartire benefici tra operatori e utenti;
• il rafforzamento dell’attenzione al profilo infrastrutturale del settore, grazie a modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell’ambito del ciclo;
• la promozione del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, tramite adeguate forme di incentivazione e all’eventuale attivazione di meccanismi di perequazione;
• lo sviluppo e consolidamento della capacità di coordinamento nell’ambito degli assetti istituzionali locali, mediante la progressiva razionalizzazione delle procedure necessarie e degli atti richiesti;
• il potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un orizzonte di programmazione quadriennale fermo restando l’aggiornamento annuale delle tariffe;
• la promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, disponendo la elaborazione di informazioni economico-finanziare a supporto delle valutazioni in sede di programmazione, nonché l’adozione di un meccanismo perequativo che rafforzi gli incentivi verso la realizzazione delle tecnologie maggiormente desiderabili.
In sintesi, il provvedimento, che segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif:
• conferma l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
• introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
• introduce alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
• rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di
energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al
raggiungimento dei target europei;
• configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce
dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020;
• tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità che verranno
introdotti dall’Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ai
medesimi riconducibili;
• prevede:
• un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
• un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento;
• una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario
dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
• disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati.
In maggior dettaglio, il provvedimento prevede le seguenti disposizioni:
Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario
• Le componenti di tariffarie del servizio integrato per la determinazione delle entrate di riferimento comprendono: costi operativi; costi d’uso del capitale; componenti a conguaglio di annualità pregresse.
• Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, per quanto di pertinenza, le medesime definizioni delle componenti di costo sopra richiamate, secondo le regole recate dal MTR-2.
Misure per lo sviluppo di infrastrutture a beneficio della Circular Economy
• Regole di riconoscimento dei costi d’uso del capitale (che si basa su parametri le cui modalità applicative saranno stabilite con successivo provvedimento);
• previsione di un fattore di sharing n grado di tenere conto dell’effettiva qualità e quantità dell’output recuperato, valorizzato, dall’Ente territorialmente competente, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile, con riferimento ai sistemi di compliance, in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni;
• determinazione delle tariffe di accesso agli impianti (in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali), attraverso:
• una modulazione della regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell’attività
di programmazione settoriale, nonché grado di integrazione della filiera, distinguendo gli
impianti di chiusura del ciclo in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”;
• introduzione di un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, sulla base della
gerarchia dei rifiuti, prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione
dei corrispettivi per l’accesso agli impianti di chiusura a seconda del tipo di impianto a cui si
conferisce (compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di
energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica). Il citato sistema di
perequazione e i criteri per la quantificazione delle suddette componenti saranno definiti con
successivo provvedimento.
Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’utenza finale
• La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili
da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a
specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
• Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente più del limite alla variazione annuale che tiene conto, ai sensi dell’MTR-2:
• del tasso di inflazione programmata;
• del miglioramento della produttività (secondo un coefficiente di recupero di produttività
determinato dall’Ente territorialmente competente in ragione del confronto tra il costo
unitario effettivo della gestione interessata e il benchmark di riferimento, nonchè del livello
dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo
e il riciclo);
• del miglioramento previsto della qualità e delle prestazioni erogate agli utenti;
• delle modifiche del perimetro gestionale.
• il superamento del limite può essere ammesso dall’Ente territorialmente competente:
• nei casi di scostamenti attesi riconducibili al decreto legislativo 116/20, in materia di rifiuti
prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire
i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico
• per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni
di squilibrio economico e finanziario.
Determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento
• Per ciascuna annualità
• il gestore dell’impianto di chiusura del ciclo “minimo” applica la stessa struttura dei
corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario
determinato sulla base dei costi totali dell’impianto ammissibili, nonché di valutazioni
connesse alla prossimità dei flussi in ingresso (a beneficio delle comunità ricadenti in aree
limitrofe). Il limite massimo alla variazione annuale del suddetto fattore tariffario è definito
sulla base:
o del tasso di inflazione programmata,
o di un fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali
dell’impianto, volto alla necessaria promozione di soluzioni sempre più innovative;
• il gestore dell’impianto di chiusura del ciclo “aggiuntivo” applica condizioni di
conferimento non discriminatorie;
• il gestore dell’impianto “intermedio” (da cui provengano flussi indicati come in ingresso a
impianti di chiusura del ciclo “minimi”) applica le tariffe di accesso determinate secondo
le modalità previste per l’impianto “minimo”, per quanto di pertinenza.
Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”
• L’individuazione avviene, di norma, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale e in
tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso, esplicitando:
i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, la distinzione dei medesimi secondo il criterio
di prossimità, l’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti.
• Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” mantengono tale qualifica per un periodo almeno
biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive.
• Gli impianti diversi da quelli individuati come “minimi” e non gestiti dall’operatore integrato si
intendono qualificati come “aggiuntivi”.
Procedura di approvazione
• Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano
economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo
trasmette all’Ente territorialmente competente.
• Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero
agli impianti “intermedi” il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il
periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente,
rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.
• Il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
• Gli organismi competenti validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e trasmettono
all’Autorità:
• la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
• con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (entro 30
giorni dal termine previsto per legge per l’approvazione della TARI), ovvero le tariffe di
accesso agli impianti (entro il 30 aprile 2022).
• L’Autorità, verifica la coerenza regolatoria degli atti e dati trasmessi e li approva o li approva con
modificazioni (anche disciplinando gli effetti delle stesse). Fino all’approvazione si applicano,
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti.
Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria
• Ai fini dell’aggiornamento biennale, cui provvedere sulla base delle indicazioni metodologiche
che verranno stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, gli organismi competenti
assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità medesima:
• l’aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
• con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti,
ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” o “intermedi”.
• Gli organismi competenti (d’accordo con il gestore) possono presentare all’Autorità motivata
istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria in caso di circostanze
straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi del piano.
Meccanismi di garanzia
• In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario o
nell’aggiornamento biennale del medesimo gli organismi competenti provvedono alla diffida,
assegnando un termine utile per l’invio dei dati e degli atti necessari e informandone l’Autorità.
• Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l’Autorità, che valuta i
presupposti per intimare al gestore l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
• Qualora l’inerzia si protragga fino al termine utile vengono esclusi incrementi dei corrispettivi
all’utenza finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe
di accesso agli impianti di trattamento.
• Resta comunque salva la facoltà per gli organismi competenti di valutare nuove predisposizioni
tariffarie al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni.
• In caso di inerzia dell’organismo competente, il gestore dà comunicazione all’Autorità del piano
economico finanziario predisposto (o dell’aggiornamento biennale) informando contestualmente
il medesimo organismo.
• L’Autorità, a sua volta, provvede a diffidare l’organismo competente, riservandosi comunque di
procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

PERCHE’ SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni.

Il Canone applicato per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario.

Il canone unico patrimoniale (Cup) è dovuto per:

  • l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
    Sono comprese, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno del centro abitato (l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);
  • la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati nel caso siano siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
  • occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati. Per le occupazioni mercatali temporanee, il canone comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari).

È necessario richiedere ed ottenere la concessione per l’occupazione di suolo e/o l’autorizzazione/dichiarazione per l’esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal pagamento del canone.

IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

CHI DEVE PAGARE IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Il Canone deve essere pagato dal titolare della concessione o autorizzazione.

l canone è dovuto:

  • dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico.
    Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone;
  • dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto).
    Il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato.

In particolari situazioni per cui il regolamento prevede la sola dichiarazione, il Canone è dovuto dal dichiarante.

In assenza del titolo, o della dichiarazione, nei casi previsti, lo stesso è dovuto dal soggetto che occupa o diffonde messaggi pubblicitari abusivamente.

E’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato.

Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.

NEL 2022 SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

La legge di Bilancio 2022legge 30 dicembre 2021, n. 234all’art. 1, commi 706 e 707proroga al 31 marzo 2022 l’esenzione dal pagamento canone unico a favore delle aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico.

La disposizione derogatoria si applica alle diverse tipologie di esercizi elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991.
Si tratta di esercizi:

a)    di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b)    per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c)    indicati alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d)    di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

COME SI CALCOLA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Per il calcolo del Canone è necessario rifarsi ai regolamenti istitutivi approvati dagli enti in cui sono fissati coefficienti moltiplicatori rispetto alla tariffa standard annua o giornaliera. Di norma il Canone si ottiene dalla seguente formula: tariffa standard x coefficiente/i valutazione economica x coefficiente/i territoriale/i x metri quadrati superficie x eventuali giorni.

La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

  • classificazione delle strade
  • superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa
  • durata della diffusione del messaggio pubblicitario
  • valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa
  • valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

ESEMPI DI CALCOLO PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

  • Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
  • o per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
  • inoltre per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
  • si considera unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l’iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
  • i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

QUANDO NON SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Nei seguenti casi previsti dalla legge per:

  1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
  3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  5. le occupazioni di aree cimiteriali;
  6. e occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
  7. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  8. i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
  9. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  10. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  11. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  12. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  13. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
  14. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  15. i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  16. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
  17. le occupazioni degli stalli di sosta riservati agli autoveicoli elettrici, per il tempo necessario alla ricarica degli stessi.Gli enti possono prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate, quali, ad esempio:
    • le infrastrutture delle stazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
    • le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
    • le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie.

Anche le colonnine per ricariche elettriche possono essere sono esentate dal Canone ai sensi dei commi 9 e 10 dell’articolo 5 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 

Ulteriori ipotesi eventuali:

  • le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
  • le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE

SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE? 

Con il regolamento possono essere previste riduzioni per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:

  1. eccedenti i mille metri quadrati;
  2. effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal Canone;
  3. con spettacoli viaggianti;
  4. per l’esercizio dell’attività edilizia.

Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE

QUANDO E COME SI VERSA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Il pagamento del Canone deve avvenire contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

Per gli anni successivi, nei casi in cui è prevista la dichiarazione e per importi eccedenti limiti stabiliti dagli enti, il pagamento deve essere effettuato entro la/e scadenza/e fissata/e dal regolamento. Il Canone si versa direttamente all’ente mediante:

  1. conto corrente di tesoreria;
  2. versamenti unitari previsti dall’art. 17 del decreto legislativo 9/7/1997, n.241;
  3. strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Il Canone dovuto per le occupazioni nelle aree di mercato è riscosso esclusivamente mediante la piattaforma elettronica PagoPA.

BISOGNA PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE? 

La richiesta di rilascio della concessione o autorizzazione equivale alla dichiarazione da parte del soggetto passivo tenuto al pagamento del Canone.

La dichiarazione va presentata, invece, nei casi in cui non è necessario l’assenso all’occupazione o diffusione pubblicitaria, anche mediante affissioni, e nei casi espressamente previsti dal regolamento.

Occorre fare riferimento al sito dell’ente per adempiere in maniera puntuale agli obblighi dallo stesso imposti.

GLI ENTI POSSONO APPORTARE MODIFICHE NELL’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE? 

Gli enti hanno ampia potestà regolamentare che consente loro di modificare le tariffe standard previste, estendere esenzioni e riduzioni previste dalla norma. Detta potestà è molto limitata, invece, relativamente al Canone applicabile alle aree di mercato.

QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE? 

DOVE TROVO ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

LEZIONE DEL PROF. TOMMASO VENTRE SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE

CLICCA QUI PER GLI ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO

L’applicazione della nuova disciplina del canone “reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica”. Nota ANCI-IFEL

Canone unico sugli impianti pubblicitari (l. n. 160/2019). Nota di approfondimento IFEL

Video – Il Canone Unico. Indicazioni operative tra opportunità e criticità della nuova disciplina normativa

Slide – Il Canone Unico. Indicazioni operative tra opportunità e criticità della nuova disciplina normativa

 La controversa natura del c.d. canone unico patrimoniale di CECILIA PANNACCIULLI su federalismi.it

Il saggio tratta dell’istituzione del c.d. “canone unico patrimoniale” che, nel suo presupposto attinente alla diffusione di messaggi pubblicitari, presenta alcuni rilevanti profili di incostituzionalità sia in ordine alla sua natura patrimoniale o tributaria, da cui dipende la identificazione del “giudice naturale” competente a dirimere le controversie in materia; sia riguardo ai limiti alla potestà regolamentare degli Enti locali nell’ esercizio della propria autonomia finanziaria. 

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO ANCI IFEL PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

ANCI IFEL ha pubblicato uno schema di regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale (il cd. Canone unico, disposto dai commi 816-847 della legge n.160/2019) che, in assenza di modifiche normative entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.

Lo schema di regolamento si propone di agevolare il lavoro degli amministratori e degli operatori impegnati su atti da deliberare in tempi ristretti, fornendo soluzioni operative coerenti con la norma primaria e consapevoli degli spazi di autonoma regolamentazione delle entrate che il nostro ordinamento riserva ai Comuni. Le motivazioni delle principali scelte proposte, o le alternative a disposizione degli enti, sono annotate per agevolarne l’inquadramento nella realtà locale.

Allegati:

Successivamente ANCI IFEL ha pubblicato un aggiornamento dello schema di regolamento del “Canone unico”, che rispetto alla precedente versione del 12 dicembre 2020 è stato rivisto anche alla luce delle recenti disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 in tema di occupazioni di cavi e condutture, nonché degli orientamenti in materia forniti dal Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito delle risposte a TELEFISCO del 28 gennaio 2021, dalle quali si discosta in particolare sull’apparato sanzionatorio e la realizzazione del presupposto impositivo nei casi di occupazioni effettuate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per tutti gli altri temi di intervento, i maggiori punti di novità di questa revisione riguardano:

  • una diversa formulazione degli art. 4 e 23¸ rubricati rispettivamente “Tipologia degli impianti pubblicitari” e “Tipologia degli impianti delle affissioni”;
  • la previsione di una facoltatività di inserimento nel regolamento comunale dell’art.26, intitolato “Modalità delle pubbliche affissioni”;
  • una diversa formulazione dell’art. 48, con riferimento alle occupazioni con cavi e conduttore, resasi necessaria a seguito della riscrittura delle modalità di assoggettamento disposta dall’art. 1, comma 848, legge n. 178/2020;
  • il perfezionamento dell’art. 49, in cui la definizione di passo carrabile e la relativa disciplina sono state declinate con maggior coerenza con la definizione, alla luce delle evidenze giurisprudenziali della Cassazione.

Si ricorda che le reiterate proposte di rinvio o di facoltatività di applicazione del nuovo Canone unico non sono state recepite nel decreto “Proroghe” in via di definitiva approvazione al Senato. È quindi essenziale che i Comuni provvedano alla regolamentazione del nuovo canone e delle relative tariffe entro il termine del 31 marzo 2021, attualmente fissato per la deliberazione dei bilanci di previsione. L’assenza di regolamentazione può comportare l’abolizione di fatto dei relativi prelievi, in assenza di riferimenti alla previgente disciplina, espressamente abolita a decorrere dal 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio per il 2019 (co. 847, L. 160/2019)

schema di regolamento aggiornato del “Canone unico”

COSA HA CHIARITO IL MEF SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE ?

Per il MEF è possibile la gestione disgiunta di suolo pubblico e pubblicità – M.E.F. – RISOLUZIONE 9/DF del 18/12/2020.  Nel rispondere ad un quesito, in materia di Nuovo Canone Unico Patrimoniale (che sostituisce imposta pubblicità, Cosap e e Tosap), i tecnici del Ministero, in ragione dei due differenti presupposti impositivi, sostengono la legittimità della gestione disgiunta dell’entrata.

Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 – Canone patrimoniale – criteri per l’applicazione delle tariffe di base giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico

Canone unico mercati: il MEF spiega come calcolare le tariffe

Con Risoluzione il MEF chiarisce criteri e limiti di determinazione delle tariffe del canone patrimoniale unico da parte dei Comuni

AGGIORNAMENTI TELEFISCO 2022

Canone unico – Pubbliche affissioni, sì al diritto d’urgenza

Il canone unico patrimoniale prevede che l’importo da richiedere all’utente sia comprensivo di tutti gli oneri relativi all’autorizzazione/concessione rilasciata o, comunque al servizio reso dall’ente. In tema di affissioni si chiede se possa essere ancora richiesta una somma qualificabile come “diritto d’urgenza” o se sia necessario prevedere uno specifico canone unico, di maggior importo, per le fattispecie che prima erano assoggettate a tale diritto.

Nel caso in cui il Comune scelga di istituire il servizio sulle pubbliche affissioni, la cui istituzione non è più obbligatoria a norma dell’articolo 1, comma 836 della legge 160/2019, lo stesso può senz’altro prevedere un diritto d’urgenza, sulla scorta del fatto che trattandosi di un canone patrimoniale l’ente locale ha ampia autonomia regolamentare.

5 – Cup nei centri abitati: i rapporti Comuni-Province

Il canone unico patrimoniale è stato oggetto di contrasti fra Comuni e Province, stante la formulazione del comma 818 e del comma 837, che considerano aree comunali i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del Codice della strada, Dlgs 285/1992; secondo gli enti provinciali, quindi, il canone unico sarebbe di loro competenza anche nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se il centro abitato ha una popolazione che non supera tale valore. Tale interpretazione, pur sostenuta dal Mef in occasione di uno specifico quesito posto dal Comune di Montepulciano, si pone in contrasto con quanto affermato nel corso di Telefisco2021.

Come affermato nei chiarimenti forniti al Comune di Montepulciano, relativamente a entrambi i canoni, vale a dire quello di cui all’articolo 1, comma 816 della legge 160/2019, e l’altro di cui al successivo comma 837, risulta che i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono considerati comunali, mentre quelli che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.

Ne consegue che, nel caso di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il gettito del canone spetta solamente al Comune in base al comma 819, lettera b), mentre la provincia non è legittimata a imporre il canone per l’occupazione del suolo, posto che il tratto di strada è di competenza comunale, fermo restando che in caso di diffusione di messaggio pubblicitario resta esclusa la possibilità di richiedere il canone per la fattispecie di occupazione.

Nel caso inverso, vale a dire di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, e quindi di competenza della provincia, quest’ultimo ente è legittimato a chiedere il versamento del canone per l’occupazione del suolo, a norma del comma 819, lettera a). In ordine, infine, alla contraddizione rispetto a quanto affermato in Telefisco 2021, si fa presente che la risposta al quesito di Montepulciano così come quella odierna costituiscono una migliore e più chiara contestualizzazione dei casi che sono stati meglio descritti nei quesiti collegati a tali risposte.

6 – Occupazione e servizi in rete

L’articolo 5, comma 14-quinquies, del Dl 146/2021, reca disposizioni interpretative del comma 831 della legge 160/2019. In particolare, alla lettera a), si chiarisce che le società titolari dei contratti di vendita del bene distribuito alla clientela finale non possono considerarsi soggetti che occupano, neanche in via mediata, e per tale motivo non sono tenute al pagamento del canone unico. Il canone sarebbe quindi dovuto dai soggetti che risultano concessionari delle infrastrutture e la quantificazione del canone deve essere effettuata «in base alle utenze delle predette società di vendita», le quali, quindi, sarebbero tenute a comunicare al concessionario il numero delle utenze.

La successiva lettera b) considera l’ipotesi di occupazioni di suolo con impianti funzionali all’erogazione dei servizi, come quelli relativi alla trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. In questo caso è dovuto il canone in misura fissa pari ad euro 800.

Dall’articolato normativo sembra che l’ipotesi a) si verifichi solo nelle ipotesi di infrastrutture per le quali è prevista la separazione tra la titolarità delle infrastrutture e la titolarità dei contratti di vendita, mentre l’ipotesi b) si verificherebbe nelle altre tipologie di occupazioni, come i gasdotti o le reti di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica. Si chiede conferma della lettura proposta.

Occorre preliminarmente affermare che il comma 831 dell’articolo 1, della legge 160/2019 riguarda tutte le tipologie di occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità e non solo quelle in cui esiste una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale. E invero l’articolo 5, comma 14-quinquies del Dl 146/2021, ha inteso chiarire che nelle ipotesi in cui sussiste una netta separazione legislativa, regolamentare o contrattuale tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, il canone resta dovuto esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l’attività di vendita. La successiva lettera b), invece, in linea con quanto stabilito ai fini della Tosap e del Cosap, ha precisato che la disciplina del canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali e accessorie all’erogazione dei servizi a rete (tra le quali la trasmissione di energia elettrica ed il trasporto di gas naturale dal produttore al distributore finale) tenendo conto della sostanziale “unitarietà” della filiera. Pertanto, per tali imprese, che non hanno alcun rapporto diretto con l’utente finale, viene confermata la debenza del canone in misura fissa pari a euro 800, stabilita per coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia.

7 – Servizi di affissione, così la pubblicazione

Per effetto dell’abrogazione dell’articolo 18 del Dlgs 507/93, ad opera del comma 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019, i Comuni possono ritenere completamente soppresso il servizio di affissione a cura del Comune, oppure occorre l’adozione di un’espressa deliberazione? È sufficiente garantire l’affissione diretta da parte degli interessati delle affissioni cosiddette garantite?

Il Comune, a norma dell’articolo 1, comma 836 della legge 160/2019, non ha l’obbligo di istituire il servizio delle pubbliche affissioni e, pertanto, non occorre alcuna delibera in tal senso. Se sceglie di non procedere all’istituzione del servizio, deve rispettare l’obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali mediante la pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Deve, inoltre, garantire l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

8 – La componente pubblicitaria del canone

In ragione dei numerosi contenziosi insorti nel corso del 2021 sulla componente pubblicitaria del canone unico per la diffusione dei messaggi pubblicitari, si chiede di conoscere l’orientamento ministeriale in ordine alla natura giuridica della componente pubblicitaria del canone.

L’articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 introduce, in sostituzione di diverse entrate, un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Pertanto, stante la chiara formulazione utilizzata dal legislatore, unita al fatto che all’interno della normativa che regolamenta il canone in questione non si rinvengono elementi tali da far considerare diversa la natura giuridica della fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari, si deve concludere per la natura patrimoniale di entrambe le componenti del canone.

La riscossione degli enti locali

Sostanziali innovazioni hanno riguardato (commi 784 e ss.gg. della legge di bilancio 2020) la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva.

In dettaglio, tali norme hanno previsto, anche per gli enti locali, l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. Esso opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data.

Inoltre la legge di bilancio 2020:

  • è intervenuta sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;
  • ha disciplinato in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
  • novella la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
  • in assenza di regolamentazione da parte degli enti, ha disciplinato puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
  • ha istituito una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
  • ha previsto la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l’ingiunzione o l’atto esecutivo.

La legge di bilancio 2021 è intervenuta sulla predetta riforma, modificando i requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali per i comuni di minore dimensione.

Il decreto-legge Proroga termini 2021 (decreto-legge n. 182 del 2020) ha differito al 30 giugno 2021 il termine per l’adeguamento alla riforma della riscossione delle entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020 dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 tra gli enti locali e i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali.

Sotto un diverso profilo, in applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all’evasione fiscale, il legislatore ha nel tempo previsto un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali nell’attività di accertamento e riscossione. Il decreto fiscale 2019 (decreto-legge n. 124 del 2019) ha prorogato al 2021 l’attribuzione ai comuni dell’incentivo previsto per

la partecipazione all’attività di accertamento tributario, che è pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell’anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti.