Primo Pianotributi in genere

Cosa prevede la legge delega per la riforma fiscale per i tributi locali?

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Si avvicina la presentazione della delega fiscale.

Dal documento che circola in bozza abbiamo estratto le dispsoizoni di interesse per i tributi locali

Articolo 14

(Tributi locali)

1.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall’articolo 119 della Costituzione, ilGoverno osserva, altresi, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema fiscale degli enti locali:

a)mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b)consolidare ilsistema del!’autonomia finanziaria nell’ambito della potestà regolamentare degli enti locali;

c)assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale garantendo i meccanismi di perequazione per superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale;

d)modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo stiumenti 4a porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, idonei a facilitàre  ad accelerare l’aggiornamento sistematico degli elementi infonnativi mancanti; .  .

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare rifemnetttf; soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agfi>OlazioiJ.i fiscali;

f) prevedere in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che priviletlano l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l’utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione dell entrate degli enti locali e del sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché dei soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertarnento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3)la revisione del sistema sanzionatorio con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g)attribuire agli enti locali ia facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all’articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sottoformadi adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza deglt’enti locali, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizmre le entrate anche di carattere patrimoniale prevedendo l’eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti -locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell’ambito dei decreti legislativi adotta.ti ai sensi della presente legge.

2. Inattuazione dei principi del federalismo fiscale e della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui al comma 1 possono prevedere la revisione dell’attuale ripartizione tra lo Stato e i comuni del gettito dell’imposta municipale propria (di seguito IMU) sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

3. L’attuazione del comma 2 deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente riduzione del sistema dei trasferimenti erariali, la modifica degli altri tributi comunali e la ripartizione del fondo di solidarietà comunale

Il testo della legge delega fiscale per i tributi locali al 9 marzo 2023

tributi locali bozza-delega-fiscale-del-09032023

Il testo della legge delega fiscale al 9 marzo 2023

bozza-delega-fiscale-del-09032023