Giurisprudenza Imposta di SoggiornoImposta di Soggiornotributi in genere

Corte dei Conti n. 22 del 22 settembre 2016

Print Friendly, PDF & Email

“ I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti
comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del
riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.
In conclusione, queste Sezioni riunite ritengono che la riscossione dell’imposta di soggiorno sia
connotata di per sé dai presupposti che determinano l’obbligo di resa del conto giudiziale. Né
ovviamente l’esternalizzazione della riscossione preclude l’instaurarsi di tale obbligo, come può del resto riscontrarsi nella molteplicità dei modelli di riscossione esternalizzata previsti da una crescente tendenza normativa fiscale
L’individuazione del soggetto onerato della resa del conto è rimesso alla specifica
regolamentazione locale, in mancanza di quella governativa. Così come è rimessa alla
regolamentazione locale la definizione della tipologia del conto richiesto, se di cassa ovvero anche di diritto.
La varietà delle soluzioni organizzative possibili (e, invero, la molteplicità di quelle che in concreto ad oggi assunte) rendono impossibile per queste Sezioni riunite (come già in precedenza sottolineato) assumere il regolamento di Roccaraso (e la normativa regionale abruzzese) come base per una disciplina giurisprudenziale generalizzata, che di per sé travalicherebbe la funzione interpretativa delle questioni di massima, conferendole impropri compiti di supplenza normativa.
In ogni caso deve essere richiamato l’obbligo di “parifica” da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, dovendosi altresì
sottolineare la necessità che i Comuni individuino, all’interno delle proprie strutture, figure
professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile, potendo l’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare ingresso a responsabilità amministrativa.

https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2016/10/CC-Giur.-Sez.-Riunite-sent.-n.-22-2016.pdf