Ordinanza 107/2022 (ECLI:IT:COST:2022:107)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMATO – Redattore: ANTONINI
Camera di Consiglio del 23/03/2022;
Decisione del 23/03/2022Deposito del 28/04/2022;
Pubblicazione in G. U.Norme impugnate: Art. 8, c. 2°, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, c. 173°, lett. b), della legge 27/12/2006, n. 296; art. 13, c. 2°, del decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n. 214.Massime:
Atti decisi: ord. 106/2021
Pronuncia
ORDINANZA N. 107
ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
che la CTR della Liguria, infatti, censura in modo unitario entrambe le norme sull’ICI e sull’IMU «nella parte in cui, secondo il “diritto vivente”, escludono la riduzione/esenzione dall’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, di fatto escludendo la prova contraria della parte interessata, Comune o Contribuente, in quanto è la stessa certificazione anagrafica a costituire prova documentale della residenza/dimora abituale attuali»;
che, dunque, dichiarata manifestamente inammissibile la doglianza relativa all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, la richiesta unitariamente rivolta a questa Corte risulta oscura e contraddittoria, perché volta a censurare gli effetti asseritamente preclusivi del diritto vivente relativi a un elemento – il requisito della residenza anagrafica – che nel contesto della disciplina dell’ICI ha invece, per espressa disposizione normativa, solo valenza di presunzione legale relativa;
che tale profilo non è assolutamente chiarito dal rimettente, il quale si limita a configurare sulla base dei medesimi motivi una doppia identica censura al contempo sulla disciplina agevolativa dell’ICI e dell’IMU, con ciò viziando irrimediabilmente la questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con l’ordinanza indicata in epigrafe.