condono 2026
Primo Pianotributi in genere

Condono tributi locali 2026: regole e regolamento tipo per Comuni

“Condono” sui tributi locali nella legge di bilancio 2026: non rottamazione statale, ma facoltà regolamentare “strutturale” per Comuni e Regioni . Bozza di regolamento.

contenuto della pagina

1. Inquadramento: che cosa sta entrando nella manovra e perché non è (solo) un “condono”

Nel testo in corso di approvazione della legge di bilancio 2026 (A.C. 2750) è inserito un pacchetto di disposizioni (art. 1, commi 102–110) rubricato “Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali”. Esso non introduce un condono statale automatico, bensì attribuisce a Regioni ed enti locali una facoltà: istituire, con propri atti (leggi/regolamenti/delibere secondo le forme vigenti), tipologie di definizione agevolata che riducano o escludano interessi e anche sanzioni, a fronte dell’adempimento di obblighi tributari “non assolti” entro un termine fissato dall’ente.

Sul piano sistematico, la norma “sposta” il baricentro: la definizione agevolata diventa uno strumento potenzialmente ordinario di gestione del magazzino crediti, con un disegno che combina (i) deflazione del contenzioso, (ii) incentivi all’adempimento spontaneo e (iii) recupero di residui/crediti di difficile esigibilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi costituzionali.

2. La “provenienza” dal decreto attuativo sui tributi locali: la manovra recepisce (quasi testualmente) lo schema delegato

Il punto qualificante – e, per certi versi, politico-istituzionale – è che il contenuto dei commi 102–110 non nasce nella legge di bilancio, ma riproduce l’impianto dell’articolo dedicato alla definizione agevolata contenuto nello schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale in materia di tributi regionali e locali e federalismo fiscale regionale (attuazione dell’art. 14 della L. 111/2023). Nella documentazione del Senato, l’“ARTICOLO 4 – Definizione agevolata” descrive infatti la medesima architettura: facoltà dell’ente, termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione sul sito, estensione a accertamenti/controversie pendenti, esclusioni oggettive (IRAP, compartecipazioni, addizionali erariali), requisiti (periodi circoscritti, digitale, sostenibilità), possibile estensione alle entrate patrimoniali. (Senato della Repubblica)

La stessa fonte evidenzia inoltre che tali norme “riproducono sostanzialmente” la precedente facoltà già prevista dall’art. 13, comma 1, L. 289/2002 (poi abrogata per gli enti territoriali dalle nuove disposizioni), limitando l’innovazione a profili applicativi e a clausole di salvaguardia degli equilibri. (Senato della Repubblica)

Sul contesto dell’iter del decreto delegato, IFEL/ANCI collocano lo schema nell’alveo dell’attuazione dell’art. 14 L. 111/2023, richiamando anche l’esigenza di ampliare e semplificare la strumentazione per gestione/controlli/riscossione delle entrate locali. (Fondazione Ifel)

Lettura operativa: il legislatore della manovra utilizza la legge di bilancio come “veicolo” per anticipare (o consolidare) uno dei tasselli dello schema delegato, rendendo immediatamente disponibile agli enti uno strumento che, in origine, avrebbe dovuto entrare nell’ordinamento tramite decreto legislativo attuativo sui tributi locali.

il testo della norma

il testo del dossier parlamentare

3. Struttura della definizione agevolata: contenuto minimo e perimetro oggettivo

3.1 Meccanismo base (comma 102)

La facoltà si sostanzia nella possibilità di introdurre “tipologie” di definizione agevolata che prevedono:

  • riduzione o esclusione degli interessi e anche delle sanzioni;
  • a fronte dell’adempimento di obblighi tributari in tutto o in parte non adempiuti;
  • entro un termine fissato dall’ente, non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale.

Il comma 102 “incardina” espressamente l’istituto nel rispetto: (i) degli artt. 23, 53 e 119 Cost., (ii) dei principi generali dell’ordinamento tributario, (iii) dell’equilibrio di bilancio, con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità.

3.2 Estensione a accertamenti e contenzioso (comma 103)

La definizione agevolata può essere prevista anche quando siano già in corso:

  • procedure di accertamento; oppure
  • controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sia parte l’ente.

Qui si innesta un profilo di governance cruciale: la disciplina comunale dovrà coordinare la definizione agevolata con le regole processuali (rinunce, estinzione, spese), per evitare incertezze applicative e contenzioso “sulla definizione”.

3.3 Coordinamento con eventuali definizioni statali (comma 104)

Se la legge statale prevede forme di definizione agevolata, Regioni ed enti locali possono introdurre analoghe forme per garantire “medesimo trattamento tributario”, anche se la riscossione è affidata ai soggetti ex art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 o ex art. 1, comma 691, L. 147/2013.

3.4 Oggetto: quali tributi e quali esclusioni (comma 105)

Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti da Regioni ed enti locali, con esclusione di:

  • IRAP,
  • compartecipazioni,
  • addizionali a tributi erariali.

Per i Comuni, l’esclusione delle addizionali erariali “taglia fuori” l’addizionale comunale IRPEF dal perimetro di questo istituto, mentre restano potenzialmente rilevanti le principali entrate proprie (nei limiti della competenza regolatoria).

4. Condizioni “di qualità” e salvaguardie: periodi circoscritti, digitale, sostenibilità (commi 106–107)

Il legislatore non si limita ad attribuire una facoltà, ma introduce condizioni che orientano l’ente verso una definizione agevolata progettata:

  • riferita a periodi di tempo circoscritti;
  • con possibilità di utilizzo di tecnologie digitali per gli adempimenti;
  • adottata tenendo conto della situazione economico-finanziaria dell’ente e della capacità di incrementare la riscossione.

Questi elementi leggono la definizione agevolata come strumento di compliance by design: non solo sconto, ma procedura standardizzata, tracciabile, misurabile, “auditabile”.

5. Efficacia del regolamento e “deroghe” alle regole ordinarie di pubblicazione (comma 108)

Il comma 108 prevede che i regolamenti degli enti locali in materia acquistino efficacia con la pubblicazione sul sito dell’ente creditore e siano trasmessi al MEF (ai soli fini statistici) entro 60 giorni, in deroga a una serie di disposizioni che presidiano la pubblicazione/efficacia di atti tributari locali (richiamate testualmente).

Impatto pratico: la regola di efficacia “via sito” impone una gestione accurata del ciclo documentale (adozione–pubblicazione–decorrenza termini–tracciamento), perché qui la pubblicazione non è solo trasparenza, ma condizione di efficacia.

6. Estensione alle entrate patrimoniali e abrogazione dell’art. 13 L. 289/2002 (commi 109–110)

  • Il comma 109 estende la facoltà di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale.
  • Il comma 110 abroga l’art. 13 L. 289/2002 limitatamente alla facoltà per regioni/province/comuni di adottare provvedimenti di definizione agevolata dei propri tributi.

Qui si coglie la “chiusura” della genealogia: si supera la base 2002 e si “rifonda” la facoltà dentro una cornice più coerente con l’attuale ordinamento (equilibri, digitale, pubblicazione-efficacia), già presente nello schema delegato. (Senato della Repubblica)

7. Come si traduce in un regolamento comunale: scelte chiave e punti di attenzione

Sebbene la norma attribuisca una facoltà ampia, la tenuta applicativa dipenderà dalla qualità del regolamento/atto attuativo comunale. In particolare:

(i) Perimetro: annualità/periodi “circoscritti” e tipologie di entrate incluse; esclusioni motivate (es. crediti con elevata probabilità di riscossione ordinaria).

(ii) Struttura dell’agevolazione: riduzione/interessi e sanzioni; definizione di condizioni e, se previste, rateazioni e decadenze (senza “snaturare” l’obiettivo di accelerazione incassi).

(iii) Contenzioso e accertamento pendente: regole chiare su adesione, rinuncia, estinzione, coordinamento con le fasi del procedimento (anche per prevenire contenzioso “sull’accesso”).

(iv) Digitale e tracciabilità: canale telematico per istanze/pagamenti, protocollazione, ricevute, audit trail; coerenza con obblighi di trasparenza e protezione dati.

(v) Equilibri di bilancio / FCDE: la norma pretende una valutazione ex ante della sostenibilità; per gli enti locali ciò è un profilo sensibile anche ai fini del controllo interno e, potenzialmente, della responsabilità amministrativo-contabile.

8. Profili di rischio: costituzionali, parità di trattamento, (possibili) riflessi UE

La norma richiama espressamente gli artt. 23, 53 e 119 Cost. e i principi generali dell’ordinamento tributario: ciò impone che la definizione agevolata sia costruita in modo non arbitrario, con criteri ragionevoli e verificabili.

Sul versante UE, l’aggancio all’art. 119 Cost. (che richiama anche i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione) sollecita un approccio prudente: definizioni agevolate troppo “selettive” o disegnate per categorie ristrette possono alimentare contestazioni sotto il profilo della parità di trattamento e, in casi limite, porre questioni di compatibilità con la disciplina sugli aiuti quando incidano in modo differenziato su operatori economici (tema da presidiare in sede istruttoria e motivazionale).

9. Prossimi step per i Comuni: una roadmap essenziale

  1. Censimento del magazzino crediti (per entrata, annualità, fase: accertamento/ruolo/contenzioso), con focus su crediti di difficile esigibilità.
  2. Scelta del modello: obiettivo (incasso rapido vs deflazione contenzioso), perimetro temporale, misura dell’abbattimento sanzioni/interessi.
  3. Istruttoria finanziaria: impatti su cassa ed equilibri, e coerenza con politiche di riscossione.
  4. Regolamento/atto: redazione con clausole chiare su condizioni, decadenze, contenzioso pendente, canali digitali; pubblicazione sul sito come fattore di efficacia.

Documenti richiamati (per la consultazione)

  • Testo in approvazione (commi 102–110, A.C. 2750): (Camera)
  • Estratto del Dossier Camera–Senato sui commi 102–110:
  • PDF del testo dei commi 102–110 (come da allegato):
  • Schema di decreto legislativo (atto attuativo tributi regionali e locali): “Articolo 4 – Definizione agevolata”: (Senato della Repubblica)
  • Nota/contesto ANCI–IFEL sullo schema di decreto (attuazione art. 14 L. 111/2023): (Fondazione Ifel)

Di seguito una bozza di regolamento tipo (articolato essenziale) per Comune, strutturata per essere “plug-and-play” e modulabile. Ho inserito clausole specifiche su contenzioso e decadenza, oltre a presidi digitali e di sostenibilità finanziaria. I campi tra [●] sono da valorizzare in base alle scelte dell’ente.


REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI

Preambolo

Il Consiglio comunale

  • visto l’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  • visto lo Statuto comunale e il Regolamento generale delle entrate del Comune di [●];
  • vista la normativa statale che attribuisce a regioni ed enti locali la facoltà di introdurre forme di definizione agevolata delle entrate proprie, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
  • considerata la necessità di favorire l’adempimento spontaneo, ridurre lo stock dei crediti di difficile esigibilità e deflazionare il contenzioso, con procedure tracciabili e digitalizzate;

approva il seguente Regolamento.


Art. 1 – Oggetto e finalità

  1. Il presente Regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali di cui ai successivi articoli, mediante pagamento dell’importo dovuto a titolo di capitale e degli eventuali oneri non definibili, con riduzione o esclusione di sanzioni e/o interessi, secondo quanto previsto dal presente atto.
  2. Finalità dell’istituto sono:
    (i) il miglioramento dei livelli di riscossione;
    (ii) la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
    (iii) la deflazione del contenzioso;
    (iv) l’incremento della compliance mediante procedure standard, trasparenti e digitali.

Art. 2 – Ambito oggettivo

  1. Sono definibili in via agevolata le entrate tributarie comunali disciplinate e gestite dal Comune di [●], nonché le entrate patrimoniali individuate al comma 3.
  2. Sono escluse dalla definizione agevolata le entrate per le quali la normativa statale esclude espressamente la definibilità agevolata, nonché le addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.
  3. Sono considerate entrate patrimoniali definibili, a titolo esemplificativo: canoni, concessioni, fitti/indennità, corrispettivi e altre entrate non tributarie di natura patrimoniale, ove imputabili al Comune di [●] e gestite direttamente o tramite affidatari.
  4. La definizione agevolata si applica esclusivamente alle obbligazioni riferite a periodi d’imposta/annualità [●] (periodo circoscritto), secondo quanto stabilito dalla deliberazione di attivazione di cui all’art. 4.

Art. 3 – Ambito soggettivo

  1. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi/obbligati (contribuenti o debitori) e i coobbligati, anche in solido, che alla data di presentazione dell’istanza risultino destinatari di:
    (i) avvisi di accertamento/atti di contestazione; oppure
    (ii) ingiunzioni fiscali/atti della riscossione; oppure
    (iii) atti relativi a procedure esecutive/cautelari; oppure
    (iv) controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nei limiti e con gli effetti di cui all’art. 10.
  2. L’accesso è consentito anche in presenza di piani di rateazione in corso, nei termini di coordinamento di cui all’art. 9.

Art. 4 – Attivazione della misura e durata della finestra

  1. La definizione agevolata è attivata con deliberazione della Giunta/Consiglio comunale [●] che individua:
    (i) entrate e annualità interessate;
    (ii) percentuali di abbattimento di sanzioni/interessi;
    (iii) modalità di adesione e pagamento;
    (iv) limiti e criteri di priorità (se previsti).
  2. Il termine per presentare l’istanza è fissato in [●] giorni dalla pubblicazione dell’avviso/atto di attivazione sul sito istituzionale, e comunque non inferiore a 60 giorni.
  3. Il Comune rende disponibile sul sito istituzionale la modulistica e una sezione informativa dedicata con FAQ operative.

Art. 5 – Componenti definibili e non definibili

  1. La definizione agevolata comporta il pagamento:
    (i) dell’imposta/entrata “capitale” dovuta;
    (ii) delle spese di notifica e delle spese per procedure esecutive/cautelari già sostenute, ove applicabili;
    (iii) degli eventuali oneri non definibili per legge o per loro natura.
  2. Sono oggetto di definizione agevolata (riduzione o esclusione), secondo i parametri dell’art. 6:
    (i) le sanzioni amministrativo-tributarie;
    (ii) gli interessi, comunque denominati, maturati sino alla data di presentazione dell’istanza, nei limiti consentiti.
  3. Restano fermi eventuali rimborsi/compensazioni solo ove espressamente previsti e compatibili con la disciplina di bilancio; in difetto, non sono ammessi rimborsi di somme versate a titolo di definizione.

Art. 6 – Misura dell’agevolazione

  1. L’agevolazione è determinata come segue (scegliere una delle opzioni o modularle):
    • Opzione A (semplice): esclusione integrale delle sanzioni e riduzione degli interessi nella misura del [●]%;
    • Opzione B (a scaglioni):
      (i) pagamento in unica soluzione: esclusione sanzioni + interessi ridotti al [●]%;
      (ii) pagamento rateale: esclusione sanzioni + interessi ridotti al [●]%;
    • Opzione C (per fase del procedimento): agevolazione differenziata per atti in accertamento, in riscossione o in contenzioso.
  2. L’agevolazione è riconosciuta solo a fronte di istanza valida e del rispetto integrale delle condizioni di pagamento.

Art. 7 – Presentazione dell’istanza e istruttoria

  1. L’istanza è presentata esclusivamente tramite:
    (i) piattaforma telematica comunale [●], oppure
    (ii) PEC all’indirizzo [●], con firma digitale o firma autografa e documento di identità.
  2. L’istanza indica almeno: entrata, annualità, atto/i cui si riferisce, importi contestati, eventuale contenzioso pendente, modalità di pagamento scelta (unica soluzione/rate).
  3. L’Ufficio Entrate comunica l’esito dell’istruttoria entro [●] giorni dalla ricezione, con determinazione dell’importo dovuto e dei relativi termini di pagamento.
  4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’istanza si intende [●: accolta/rigettata/non accolta] (scegliere la soluzione; in genere, evitare silenzi significativi).

Art. 8 – Effetti dell’adesione e sospensione delle azioni di recupero

  1. Dalla data di presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima rata (o del pagamento in unica soluzione), il Comune può disporre, con atto motivato, la sospensione delle nuove azioni cautelari/esecutive, ferma restando la validità degli atti già adottati.
  2. In caso di pagamento della prima rata o dell’unica soluzione, sono sospese le ulteriori azioni esecutive relative ai carichi oggetto di definizione, salvo decadenza.

Art. 9 – Pagamento e rateazione

  1. Il pagamento può avvenire:
    (i) in unica soluzione entro [●] giorni dalla comunicazione di accoglimento; oppure
    (ii) in forma rateale fino a un massimo di [●] rate mensili/trimestrali, secondo il piano comunicato dall’Ufficio.
  2. Le rate scadono il giorno [●] di ciascun mese/trimestre. Il mancato pagamento di una rata entro [●] giorni dalla scadenza configura inadempimento ai fini della decadenza (art. 11), salvo quanto previsto dal comma 3.
  3. (Clausola “tolleranza” consigliata) È ammesso un lieve ritardo non superiore a 5 giorni senza effetti di decadenza, fermo il pagamento degli eventuali interessi di mora nella misura ordinaria per il periodo di ritardo, se compatibile con la disciplina applicabile.

Art. 10 – Definizione agevolata in pendenza di contenzioso

  1. La definizione agevolata è ammessa anche per controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, relative ad atti del Comune di [●], a condizione che il contribuente:
    (i) presenti istanza ai sensi dell’art. 7;
    (ii) alleghi dichiarazione di impegno alla rinuncia al ricorso/ai motivi impugnatori limitatamente agli atti definiti;
    (iii) depositi, entro [●] giorni dal pagamento della prima rata o dell’unica soluzione, copia dell’istanza e della ricevuta di pagamento presso la segreteria dell’organo giudicante e ne trasmetta copia al Comune.
  2. L’estinzione del giudizio e la regolazione delle spese processuali restano rimesse alle valutazioni dell’organo giudicante secondo la disciplina processuale vigente; il Comune, su richiesta, rilascia attestazione di intervenuta definizione e regolarità dei pagamenti.
  3. In caso di contenzioso relativo a più annualità/atti, la definizione può essere parziale, purché l’istanza indichi con precisione gli atti/annualità oggetto di definizione.

Art. 11 – Decadenza dalla definizione agevolata (clausola centrale)

  1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
    (i) mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica soluzione;
    (ii) mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento di una rata oltre il termine di tolleranza di cui all’art. 9;
    (iii) irregolarità essenziali dell’istanza non sanate entro il termine assegnato dall’Ufficio;
    (iv) dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
    (v) mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso nei termini di cui all’art. 10, quando richiesto come condizione.
  2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell’Ufficio Entrate notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.
  3. In caso di decadenza:
    (i) gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
    (ii) si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l’importo residuo;
    (iii) riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
    (iv) non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.
  4. (Opzione) È esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall’Ufficio o forza maggiore documentata nei limiti di cui all’art. 12.

Art. 12 – Cause di non imputabilità e rimedi (opzione prudenziale)

  1. Il contribuente può richiedere, entro [●] giorni dalla decadenza, la disapplicazione della stessa esclusivamente per comprovata causa di forza maggiore che abbia reso impossibile il pagamento o l’adempimento (es. eventi eccezionali debitamente documentati).
  2. L’Ufficio decide con provvedimento motivato entro [●] giorni; in caso di accoglimento, dispone la riattivazione del piano alle condizioni originarie, con eventuale rimodulazione delle scadenze.

Art. 13 – Coordinamento con rateazioni e procedure in corso

  1. La presentazione dell’istanza sospende la concessione di nuove rateazioni ordinarie sugli stessi carichi fino alla decisione dell’Ufficio.
  2. In caso di accoglimento, eventuali piani di rateazione ordinari in corso sugli stessi carichi sono:
    (i) assorbiti dal nuovo piano di definizione, oppure
    (ii) sostituiti, con imputazione dei pagamenti già effettuati a titolo di acconto, secondo le regole comunicate dall’Ufficio.
  3. Sono fatti salvi gli atti cautelari/esecutivi già adottati; l’Ufficio valuta caso per caso eventuali sospensioni o rimodulazioni coerenti con il piano.

Art. 14 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni

  1. Il Comune assicura l’utilizzo di strumenti digitali per: istanze, protocollazione, comunicazioni, pagamenti e rendicontazione.
  2. Ogni istanza è identificata da codice univoco e reso disponibile al contribuente un tracciamento dello stato della pratica.
  3. Le comunicazioni dell’Ufficio avvengono tramite PEC o area riservata, salvo comprovata impossibilità.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

  1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  2. Il titolare del trattamento è il Comune di [●]; responsabili e incaricati sono individuati secondo l’organizzazione interna.

Art. 16 – Monitoraggio, rendicontazione e clausola di salvaguardia finanziaria

  1. L’Ufficio Entrate, con la Ragioneria, predispone report periodici (almeno trimestrali) su: numero istanze, importi definiti, incassi, decadenze, impatto su residui e crediti di difficile esigibilità.
  2. Qualora gli esiti dell’operazione determinino scostamenti rilevanti e non sostenibili rispetto agli equilibri di bilancio, la Giunta/Consiglio può disporre, con atto motivato, la rimodulazione o la chiusura anticipata della finestra per nuove adesioni, restando salvi i diritti già perfezionati.

Art. 17 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali

  1. Il presente Regolamento e l’avviso di attivazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di [●] nella sezione [●]. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia.
  2. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni dell’ordinamento vigente in materia di entrate locali, riscossione e processo tributario.
  3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno [●].

Allegati operativi (consigliati)

  • Allegato A – Istanza di definizione agevolata (modello)
  • Allegato B – Dichiarazione per contenzioso pendente (impegno a rinuncia e depositi)
  • Allegato C – Informativa privacy
  • Allegato D – Tabella di calcolo (capitale, interessi/sanzioni definibili, spese, piano rate)

Scelte “chiave” che da decidere subito (per evitare ambiguità applicative)

  1. Numero massimo rate ([●]) e tolleranza ritardo (5 giorni sì/no).
  2. Regola su decadenza: “una rata non pagata = decadenza” (più rigorosa) oppure “due rate” (più inclusiva ma meno incisiva).
  3. Clausola contenzioso: deposito rinuncia entro [●] giorni dal primo pagamento, pena decadenza (fortemente consigliata per ridurre contenzioso residuo).
  4. Struttura dell’agevolazione: unica vs differenziata per fasi (accertamento/riscossione/contenzioso).

 

Nota di redazione – Avvertenze e limitazione di responsabilità

La presente bozza di regolamento è resa disponibile a titolo gratuito ed esclusivamente per finalità informative, divulgative e di studio. Essa costituisce uno schema semplificato ed esemplificativo, predisposto sulla base: (i) del testo normativo attualmente in itinere (non ancora divenuto legge e quindi suscettibile di modifiche in sede di approvazione e/o coordinamento formale), e (ii) delle informazioni ricavabili dalla documentazione parlamentare (dossier di documentazione).

La bozza non integra in alcun modo attività di consulenza professionale, assistenza legale o tributaria, né parere pro veritate, e non è destinata a supportare decisioni operative senza un autonomo e completo processo istruttorio. Il testo, pertanto:

(i) non può essere ritenuto immediatamente adottabile da alcun ente;
(ii) richiede necessariamente un approfondimento tecnico-giuridico e un adattamento puntuale alla realtà organizzativa, finanziaria e procedurale del singolo Comune (incluse prassi interne, sistemi informativi, flussi di riscossione e contenzioso);
(iii) deve essere coordinato con i regolamenti comunali vigenti (regolamento generale entrate, regolamenti dei singoli tributi/entrate, regolamento di contabilità, regolamenti su riscossione e rateazioni, disciplina su pubblicazione/trasparenza, nonché con eventuali affidamenti in essere e relativi capitolati/contratti);
(iv) deve essere verificato, prima di ogni eventuale utilizzo, sotto i profili di legittimità, coerenza con i principi dell’ordinamento, sostenibilità finanziaria (anche in relazione a FCDE ed equilibri), trattamento dei dati personali e coordinamento con il processo tributario.

L’autore/curatore e l’editore/portale che ospita il documento non assumono alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per l’uso del presente schema, per eventuali decisioni adottate sulla base dello stesso, né per errori, omissioni, difformità interpretative o aggiornamenti normativi sopravvenuti. Ogni scelta applicativa resta nella piena responsabilità dell’ente, che è tenuto a svolgere le verifiche necessarie e, se del caso, ad avvalersi di professionisti abilitati e delle competenti funzioni interne (Segretario generale, Ufficio legale, Ragioneria, Responsabile Entrate, Responsabile privacy/RTD).

La consultazione e l’eventuale utilizzo del documento implicano l’accettazione delle presenti avvertenze.