In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali l’articolo 22 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032) (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2022) ha stabilito un credito di imposta IMU per l’anno 2022 pari al 50% della seconda rata versata per l’imu 2021.
IL CREDITO DI IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO È UNA ESENZIONE?
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il credito di imposta IMU 2022 per il turismo non è una esenzione. È invece un contributo che viene riconosciuto sotto la forma del credito d’imposta del 50% di quanto versato a titolo IMU per la seconda rata del 2021.
CI SONO ADEMPIMENTI CHE I COMUNI DEVONO FARE PER CONCEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE?
No, la misura non prevede alcuna attività da parte dei Comuni quali enti impositori si tratta di una misura automatizzata che sarà gestita dall’Agenzia delle Entrate.
QUALI SOGGETTI POSSONO RICHIEDERE IL CREDITO DI IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO?
Il comma 2 dell’articolo 22 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 definisce i soggetti beneficiari del credito d’imposta.
Il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese:
– le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
– le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
– le imprese del comparto fieristico e congressuale;
– i complessi termali;
– i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
QUALI SONO LE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE CHE POSSONO CHIEDERE IL CREDITO DI IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE?
le imprese che esercitano attività agrituristica sono tali secondo la definizione richiamata dal legislatore della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo cui “per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.
Il successivo comma 3 dell’articolo 22 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 stabilisce, altresì, che “rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.
A QUANTO AMMONTA IL CREDITO D’IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE?
Il comma 2 dell’articolo 22 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
QUALI SONO GLI IMMOBILI INTERESSATI DAL CREDITO D’IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE?
Il comma 2 dell’articolo 22 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 stabilisce che gli immobili interessati sono quelli rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
SE NON SI SONO EFFETTUATI VERSAMENTI IMU 2021 SI PUÒ USUFRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE?
No, purtroppo nel caso in cui, per qualsiasi motivo non è stato effettuato il versamento , il credito d’imposta imu 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE non può essere richiesto.
QUALI SONO LE CONDIZIONI PREVISTE PER OTTENERE IL CREDITO D’IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE?
Il legislatore ha previsto al comma 2 dell’articolo 22 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 due distinte condizioni:
– La prima è che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– la seconda è che i potenziali beneficiari abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
COME PUÒ ESSERE UTILIZZATO IL CREDITO D’IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE?
Il legislatore ha previsto al comma 3 dell’articolo 22 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 che il credito di imposta:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e all’art. 34, legge n. 388/2000;
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) e 109, comma 5 (rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi), TUIR.
Le disposizioni che regolano l’incentivo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.
COME RICHIEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE?
Il legislatore ha previsto al comma 4 dell’articolo 22 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 che gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione.
Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
IL CREDITO D’IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE E’ UN AIUTO DI STATO?
Si c’è necessità di un’ Autorizzazione della Commissione europea.
Il legislatore ha previsto al comma 4 dell’articolo 22 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 che l’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
QUANTI SOLDI SONO DISPONIBILI PER IL CREDITO D’IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE?
Il legislatore ha previsto al comma 4 dell’articolo 22 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 che agli oneri derivanti dall’incentivo, valutati in 15,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all’art. 1, comma 366, legge n. 234/2021.
C’È UN LIMITE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE?
L’art. 1, comma 53, dispone che “a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro”.
L’art. 34, comma 1, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili […] ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro”.
QUALE È LA NORMA CHE PREVEDE IL CREDITO D’IMPOSTA IMU 2022 PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ TURISTICHE?
L’articolo 22 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032) (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2022) ha stabilito un credito di imposta IMU per l’anno 2022
Art. 22 Credito d’imposta per IMU in comparto turismo
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché’ le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita’, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.
5. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo e’ subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.». è previsto (art. 22) un credito d’imposta IMU, per l’anno 2022, a favore del comparto turismo. Il credito è fissato nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU.