Tar Parma – Sez.I – Sentenza 201 del 9/6/2023
Invero, come eccepito dai ricorrenti ed evincibile dagli atti prodotti in giudizio, il manufatto progettato da xxx, pur qualificato come “chiosco”, risulta di notevoli dimensioni, si presenta stabilmente infisso al suolo e certamente difetta del requisito della temporaneità e facile rimovibilità di cui agli artt. 1.1.7 del RUE rubricato “Autorizzazioni temporanee” e 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 15/2013 richiamati a propria difesa dal Comune a sostegno della non necessità del titolo edilizio, tenuto conto della durata tutt’altro che limitata della concessione, destinata infatti a valere per 12 anni, con obbligo di rimozione del manufatto solo al termine di tale lungo lasso temporale. Il requisito della temporaneità implica una durata necessariamente contenuta e si abbina a dimensioni complessive del manufatto di impatto modesto, anche quando si tratta di opere private da realizzare sul suolo pubblico comunale, venendo altrimenti alterato l’assetto urbanistico preesistente e aggravato il suo carico, con elusione delle regole del settore.