Sentenza del 17/4/2023 n. 1142 - CGT2G Puglia Sezione 29 - I Comuni che dopo aver delimitato il proprio centro abitato con delibera di Giunta Comunale ed dopo aver sottoposto tale decisione ai proprietari e gestori delle arterie interessate, i quali nulla eccepiscono a riprova della legittimità e definitività della nuova delimitazione del centro abitato, sono legittimati ad assoggettare all'imposizione tutte le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato (Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti).
CANONE UNICOGiurisprudenza Canone UnicoPrimo Piano

Centri abitati – Delimitazione – Effetti ai fini dell’applicazione della TOSAP

Print Friendly, PDF & Email

Sentenza del 17/4/2023 n. 1142 – CGT2G Puglia Sezione 29


Massima:

Il presupposto impositivo della Tosap è costituito dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province. Ai sensi del Codice della Strada la delimitazione del proprio centro abitato è unicamente di competenza dell’Ente Civico. I Comuni che dopo aver delimitato il proprio centro abitato con delibera di Giunta Comunale ed dopo aver sottoposto tale decisione ai proprietari e gestori delle arterie interessate, i quali nulla eccepiscono a riprova della legittimità e definitività della nuova delimitazione del centro abitato, sono legittimati ad assoggettare all’imposizione tutte le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato (Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti).


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente XXXXXXX in amministrazione straordinaria – appellante -, così come costituita in atti, ha presentato presso questa Corte in data 14 novembre 2017 l’atto di appello avverso la sentenza n. XXX/XX/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, pronunciata il 13 marzo 2017 e depositata il 30 marzo 2017, con la quale, previo suo ricorso introduttivo della controversia proposto contro il Diniego Rimborso protocollo n. XXXX/T della TOSAP pagata al Comune di XXXXXX per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 pari ad ? 200.761,40, così veniva deciso: “La Commissione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite liquidate in euro 19.000.”
L’appellante si opponeva alla sentenza gravata per i motivi specifici di impugnazione riferiti al carattere non impositivo dell’avviso di scadenza ed all’ammissibilità della richiesta di rimborso.
A conclusione dell’illustrazione di tutte le doglianze poste a corredo del gravame, la contribuente rivolgeva a questa Corte la richiesta di accoglimento dell’appello, di riforma della sentenza impugnata, di dichiarare nullo l’atto di rigetto opposto con ricorso introduttivo della controversia, di disporre la condanna di XXXXXXX alla restituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, versata e non dovuta, per il complessivo importo di ? 199.117,40, oltre interessi di legge maturati e maturandi, nonché al rimborso del maggior importo di euro 1.644,00, versato in sede di ravvedimento operoso in data 28 aprile 2015 per l’obbligazione relativa al 2015, dichiarando non dovute le spese di lite liquidate in euro 19.000,00 e, qualora eventualmente corrisposte, da restituire.
Il Comune di XXXXXXX – appellato – non si è costituito in questo giudizio di appello e pertanto non ha svolto alcuna attività difensiva e processuale.
In data 3 gennaio 2018 la XXXXX. – appellata – depositava presso questa Corte le controdeduzioni, opponendosi a tutto quanto dedotto dall’appellante, concludendo per il rigetto dell’appello e per la condanna di controparte alle spese di lite da corrispondere al difensore antistatario avvocato XXXXXXXX.
All’udienza pubblica odierna – 13 aprile 2023 – la Corte, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, come da separato verbale, decide definitivamente la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va rigettato.
Innanzitutto, è doveroso precisare che la controversia verte esclusivamente sull’atto di diniego, indicato in fatto, del rimborso della TOSAP versata al Comune di XXXXXX per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
Non vi è dubbio alcuno per questa Corte che, dopo attenta e scrupolosa cognizione dei fatti e degli atti che corredano il fascicolo della controversia, la sentenza gravata sia risultata meritevole di essere confermata, perché in modo puntuale, con motivazione pienamente qui condivisa, in quanto risultata totalmente immune dei difetti rivendicati dall’appellante, la C.T.P. di XXXXX ha accertato l’infondatezza della richiesta di rimborso della TOSAP, su cui vi è disputa, affermando, tra l’altro, a fondamento del rigetto del ricorso introduttivo della controversia che “Nel merito deve dirsi che la delibera di giunta comunale numero 40 del 2012 ha precisato che ricadono all’interno della perimetrazione del centro abitato l’area con le caratteristiche industriali dei nastri trasportatori ivi indicati.”. Inoltre, la stessa C.T.P. si è premurata di precisare che “Peraltro deve dirsi che la detta delibera è stata trasmessa alla Provincia di XXXXXX e all’ANAS quali enti proprietari delle strade su cui insistono le occupazioni in oggetto e gli stessi nulla hanno eccepito a riprova della legittimità della nuova delimitazione del centro abitato del Comune di XXXXX approvata con la predetta delibera.”.
A fronte di tanto, nulla di concreto e di fondato è stato offerto dall’appellante per scalfire la sentenza gravata che, pertanto, non avendo nemmeno provato XXXXXXX di essere stata assoggettata per la medesima TOSAP al pagamento a favore di altro ente impositore, va, indubbiamente e pienamente, confermata.
La Corte, non avendo null’altro da scrutinare, definitivamente decidendo, rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza.
La condanna della contribuente XXXXXXXX – appellante – anche alle spese di questo giudizio di appello deriva dalla sua soccombenza e sono liquidate a favore della XXXXXXXX in complessivi ? 9.000,00 (novemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da corrispondere al difensore antistatario avvocato XXXXXXXXX
P.Q.M.
La Corte rigetta l’appello.
Condanna la società contribuente XXXXXXXX anche alle spese di lite di questo giudizio di appello, liquidate in complessivi ? 9.000,00 (novemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da corrispondere al difensore antistatario della XXXXXXX. avvocato XXXXX
Taranto, 13 aprile 2023