Tribunale di Ivrea – Sez. Civile – Sentenza 948 del 28/5/2025
…” Deve anche evidenziarsi che la normativa in esame non pone alcuna correlazione soggettiva fra il rilascio dell’ autorizzazione e la percezione del canone, nel senso che quest’ultima spetterebbe all’ente che abbia precedentemente autorizzato l’impianto.
Infatti, il comma 835 stabilisce le modalità di riscossione del canone e instaura un collegamento fra debenza e richiesta di rilascio dell’atto abilitativo da parte dell’ente, nel senso che la richiesta determina già l’insorgenza del rapporto: ma nulla dice in ordine alla soggettività attiva dello stesso.
Rispetto agli impianti pubblicitari su strada, l’autorizzazione – peraltro rilasciata solo per alcuni impianti dalla provincia o dalla città metropolitana, e per altri impianti da Anas, in quanto da collocarsi su strade statali: il che, già di per sé, dimostra che nessuna corrispondenza è instaurabile fra autorizzazione e canone, che può essere preteso solo da comuni, province e città metropolitane – è prevista dal codice della strada (art. 23 d. lgs. 285/1992 e artt. 47 ss. d.P.R. 495/1992) ed è volta a garantire essenzialmente la sicurezza nella circolazione, mediante il divieto di installazioni che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, o possano arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, anche mediante abbagliamento, o possano distrarne l’attenzione, o, ancora, costituiscano ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide; nonché la correttezza del messaggio propalato, vietato se violento, sessista o discriminatorio, alla luce del vigente comma 4bis, introdotto dal d.l. 121/2021, verosimilmente in considerazione della estrema diffusione degli impianti pubblicitari posti su sede stradale.“…
