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Quali sono le novità IMU 2023?
contenuto della pagina
Il rinvio del termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021 (art. 3 c.1 D.L. 198/2022)
Gli immobili occupati abusivamente (art. 1 cc. 81-82 L. 197/2022)
La questione dell’esenzione IMU per il settore dello spettacolo (art. 12 D.L. 176/2022)
L’abitazione principale e la casa familiare nella sentenza della Corte costituzionale n.209/2022
Il prospetto delle aliquote IMU 2023 (art. 1 c. 837 L. 197/2022)
Le risposte a telefisco sugli obblighi dichiarativi
Il primo anno di applicazione del “nuovo” regime ordinario per i pensionati esteri
Esenzione IMU beni merce (art. 1, c. 751, L. 160/2019)
Il rinvio del termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021 (art. 3 c.1 D.L. 198/2022)
- L’articolo 3, comma 1, proroga al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta. A tale scopo viene modificato l’articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2022 che aveva differito al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione IMU per il 2021.
- La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria in quanto “il modello dichiarativo, che deve recepire le novità in tema di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, è in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell’anno 2023, diversamente da quanto è accaduto per il modello dichiarativo IMU 2021 – Enti commerciali e persone fisiche (di cui al comma 769 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019) approvato con decreto del Direttore generale delle finanze del 29 luglio 2022”.
- I termini di presentazione della dichiarazione IMU erano stati fissati dall’articolo 1, comma 769 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) al 30 giugno.
- L’articolo 1, comma 769 della citata legge di bilancio 2020 dispone in particolare che i soggetti passivi – ad eccezione degli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g) – devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
- La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
- Il comma 770 prevede inoltre che gli enti non commerciali siano tenuti a presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
- Quindi le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2022 costituiscono una deroga agli ordinari termini di presentazione della dichiarazione IMU.
Gli immobili occupati abusivamente (art. 1 cc. 81-82 L. 197/2022)
- La disposizione è volta ad esentare dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.
- Nello specifico, il comma 81, introduce una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, una serie di fattispecie
- In particolare, la norma prevede che sono esenti dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale
- Sul punto si ricorda la sentenza del 19/01/2022 n. 67/1 – Comm. trib. reg. per la Toscana nella quale si evidenziava, tra l’altro, che: il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.
- Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, Secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.
La questione dell’esenzione IMU per il settore dello spettacolo (art. 12, c. 1 -2 D.L. 176/2022)
- L’articolo 12, comma 1, attraverso l’interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell’IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
- In base a tale interpretazione autentica, per il 2022, la seconda rata dell’IMU di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), non è dovuta per gli immobili di cui all’articolo 78, comma 1, lettera d) – ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate – del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
- L’articolo 12, comma 1, attraverso l’interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell’IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’abitazione principale e la casa familiare nella sentenza della Corte costituzionale n.209/2022
- Conclusivamente deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce:
- «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre:
- AVREBBE INVECE DOVUTO DISPORRE CHE:
- «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
- L’ESTENSIONE ALL’INTERO QUADRO NORMATIVO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
- L’illegittimità costituzionale del censurato quarto periodo del comma 2 dell’art. 13, nei termini descritti, determina, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), quella di ulteriori norme
- va dichiarata anche con riguardo alla lettera b) del comma 741, dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, dove, in relazione alla cosiddetta “nuova IMU
- Con riferimento al primo periodo va dichiarata nella parte in cui stabilisce:
- «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»,
- anziché disporre:
- «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
- Con riferimento al secondo periodo essa investe, invece, l’intera disposizione
- va dichiarata anche con riguardo alla lettera b) del comma 741, dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, dove, in relazione alla cosiddetta “nuova IMU Deve, infine, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale in via consequenziale anche dell’ultima formulazione del medesimo comma 741, lettera b), secondo periodo, all’esito delle modifiche apportate con l’art. 5-decies, comma 1, del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
- Consentendo alla scelta dei contribuenti l’individuazione dell’unico immobile da esentare, la novella disancora, ancora una volta, la spettanza del beneficio dall’effettività del luogo di dimora abituale, negando così una doppia esenzione per ciascuno degli immobili nei quali i coniugi o i componenti di una unione civile abbiano avuto l’esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilirla, assieme, ovviamente, alla residenza anagrafica.
- Chiarimenti applicativi
- La Corte, ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all’attuale disciplina dell’esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta.
- Da questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo; controlli che, come si è visto, la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci.
Il prospetto delle aliquote IMU 2023 (art. 1 c. 837 L. 197/2022)
- Il comma 837 incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.
- Con una prima modifica (al comma 756 della legge n. 160 del 2019) si affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
- Con una seconda modifica (al successivo comma 767) si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.
- La lettera a) del comma 837 integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019)
- Le disposizioni aggiungono un periodo al comma 756, al fine di affidare a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU.
- La lettera b) del comma 837 integra il comma 767 della legge di bilancio 2020. pone una deroga alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. In particolare, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della medesima legge di bilancio 202), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.
Il primo anno di applicazione del “nuovo” regime ordinario per i pensionati esteri
- (art. 1, c. 48-49, L. 178/2020)
- A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
In questa pagina ti forniremo tutte le informazioni e gli strumenti necessari per potere calcolare correttamente IMU 2023 per tutte le tipologie di immobile
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Leggi il nostro articolo su quali sono le novità imu e i riflessi sul regolamento comunale

Calcolo IMU 2023 ROMA
Calcolo IMU 2023 MILANO
Calcolo IMU 2023 NAPOLI
Calcolo IMU 2023 TORINO
Calcolo IMU 2023 GENOVA
Calcolo IMU 2023 PALERMO
Calcolo IMU 2023 BOLOGNA
Calcolo IMU 2023 FIRENZE
Calcolo IMU 2023 BARI
Calcolo IMU 2023 CATANIA
Calcolo IMU 2023 VERONA
Calcolo IMU 2023 VENEZIA
Calcolo IMU 2023 MESSINA
Calcolo IMU 2023 PADOVA
Calcolo IMU 2023 PRATO
Calcolo IMU 2023 TRIESTE
Calcolo IMU 2023 BRESCIA
Calcolo IMU 2023 PARMA
Come faccio a conoscere la rendita catastale del mio immobile per il calcolo imu 2023?

Per potere consultare la rendita catastale occorre avere a disposizone :
il proprio codice fiscale;
gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

Inserimento dei dati di ricerca per la consultazione delle rendite
Dopo l’inserimento del proprio codice fiscale il sistema presenta una schermata contenete la lista delle province italiane.
Selezionare obbligatoriamente quella dell’immobile o del terreno che si intende ricercare e
premere il pulsante Applica.
Dopo aver indicato il Tipo catasto, il Comune ed eventualmente la Sezione cliccando sul pulsante Scegli la sezione e poi selezionandola dal menu Sezione (si tratta della “Sezione amministrativa” o della “Sezione censuaria”), la ricerca può proseguire indicando l’identificativo definitivo dell’immobile:
- la Sezione urbana (eventualmente e solo per il Catasto “Fabbricati”);
- Foglio (campo obbligatorio);
- Particella (campo obbligatorio);
- Subalterno (campo opzionale).
Dopo aver compilato i campi occorre cliccare sul pulsante Ricerca per confermare la ricerca.
Nella schermata sono inoltre presenti i seguenti pulsanti:
- Pulisci: per cancellare i dati presenti nella schermata;
- Indietro: per tornare alla schermata precedente.
Se l’utente non inserisce tutti i cambi obbligatori cliccando il pulsante Ricerca verrà visualizzato il seguente messaggio:

Come faccio a conoscere le aliquote e il regolamento vigenti per il calcolo imu 2023?
E’ possibile consultare il regolamento e le aliquote vifenti sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Si ricorda che la pubblicazione sul sito costituisce condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]. In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo.
In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente.
Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).
- Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica (dal 2014)
Con il seguente motore di ricerca (comprendente anche gli atti relativi alla TARI e alla TASI, quest’ultima abolita dalla legge di bilancio 2020) è possibile visualizzare, per ogni anno, i testi dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote IMU per singolo comune o per area geografica.
Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica

Selezionare l’anno di interesse

Consultare i documenti presenti sul sito

Quali sono gli elementi utilizzati per calcolare l’acconto imu 2023 da pagare entroil 16 giugno 2023?
- Il Comune in cui si trova l’immobile
- La Categoria catastale dell’immobile il gruppo o la categoria catastale cui appartiene l’immobile. Le pertinenze dell’abitazione appartengono alle categorie C/2, C/6 e C/7.
- La Rendita catastale non rivalutata del bene immobile.
La rendita può essere reperita nell’ultima dichiarazione dei redditi o consultata online sul sito dell’Agenzia del Territorio.
Per i terreni inserisci il reddito dominicale, anch’esso non rivalutato.
Importante: la rendita catastale non va confusa con il valore di mercato dell’immobile. - Per le pertinenze della prima casa ricorda che valgono solo quelle che appartengono alle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura di una sola pertinenza per ciascuna categoria (ad esempio un solo garage, una sola cantina ecc.) fino ad un massimo complessivo di tre pertinenze.
Le altre pertinenze pagano l’IMU con l’aliquota ordinaria.
Attenzione:Se una pertinenza è registrata al catasto congiuntamente all’abitazione principale va comunque ad incrementare il numero di pertinenze complessivo (come se fosse stata inserita separatamente).
Ad esempio, se una soffitta (cat. C/2) è registrata al catasto assieme alla prima casa, non si possono considerare altre pertinenze di cat. C/2. - Le aliquote IMU sono stabilite dal Comune in cui è ubicato l’immobile. Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica
- Parametri relativi al possesso dell’immobile
- Quota di possesso: occorre tenere presente la percentuale di possesso dell’immobile.
- Durata del possesso
Mesi:
Ai fini del calcolo dell’imu incide il numero di mesi durante i quali si è protratto il possesso dell’immobile.
Utilizza questo campo anche per indicare il periodo di tempo in cui hai usufruito dell’immobile nella destinazione d’uso specificata (ad esempio abitazione principale o seconda casa).- Esempio 1 Appartamento acquistato il 18 settembre:
– L’IMU è dovuta solo dal mese di ottobre al mese di dicembre (possesso = 3 mesi). - Esempio 2:
Il proprietario si trasferisce nell’appartamento dal 1° di maggio:
– da gennaio ad aprile calcola l’IMU come seconda casa (possesso = 4 mesi)
– da maggio a dicembre calcola l’IMU come abitazione principale (possesso = 8 mesi)
- Esempio 1 Appartamento acquistato il 18 settembre:
Come si calcola la base imponibile imu 2023?
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
- fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
gruppo/categoria catastale | Moltiplicatore |
A (tranne A/10) | 160 |
A/10 | 80 |
B | 140 |
C/1 | 55 |
C/2, C/6 e C/7 | 160 |
C/3, C/4 e C/5 | 140 |
D (tranne D/5) | 65 |
D/5 | 80 |
- aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
– zona territoriale di ubicazione;
– indice di edificabilità;
– destinazione d’uso consentita;
– oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
– prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].
- terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
CAT. CATASTALE | TIPOLOGIA | CRITERI DI CALCOLO IMU | Competenza |
A/1, A/8, A/9 | Abitazioni di pregio di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 | Abitazioni di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | |
A/10 | Uffici | RC*1,05*80/100*aliquota | Comune |
da B/1 a B/8 | Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
C/1 | Negozi | RC*1,05*55/100*aliquota | Comune |
C/2, C/6, C/7 | Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
C/3, C/4, C/5 | Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 | Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*) | Dal 2013: RC*1,05*65/100*aliquota Anno 2012:RC*1,05*60/100*aliquota | Stato (+Comune) |
D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazioni | RC*1,05*80/100*aliquota | Stato |
Terreni agricoli | Terreni agricoli | RD*1,25*135/100*aliquota | Comune |
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Dal 2014: RC*1,25*75/100*aliquota (**) Anno 2012 e 2013: RD*1,25*110/100*aliquota (**) | Comune |
Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013 | Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100*aliquota | Comune |
Dobbiamo infatti ricordare che l’IMU si calcola partendo dalla rendita catastale, rivalutando al 5% e moltiplicando il valore così ottenuto per uno dei coefficienti o moltiplicatori Imu previsti dalla normativa. Vediamo quali sono i coefficienti per le varie categorie catastali, valide per l’Imu.
QUALI SONO LE ALIQUOTE IMU 2023?
La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il comune determina le aliquote dell’IMU 2022 con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:
- approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006];
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella (disponibile anche in formato pdf).
fattispecie | norma di riferimento | aliquota stabilita dalla legge | aliquota minima che può essere stabilita dal comune | aliquota massima che può essere stabilita dal comune | ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019) |
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 | art. 1, c. 740,L. n. 160/2019 | Esente | non previsto | ||
abitazione principale di categoria catastaleA/1, A/8 e A/9* si applica una detrazione di euro 200 | art. 1, c. 748,L. n. 160/2019 | 0,5%* | 0 | 0,6%* | non previsto |
fabbricati del gruppo catastale D | art. 1, c. 753,L. n. 160/2019 | 0,86% (0,76% riservato allo Stato) | 0,76% | 1,06% | non previsto |
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) | art. 1, c. 751,L. n. 160/2019 | 0,1% (esenti dal 2022) | 0 | 0,25% (esenti dal 2022) | non previsto |
fabbricati rurali strumentali | art. 1, c. 750,L. n. 160/2019 | 0,1% | 0 | 0,1% | non previsto |
altri fabbricati(fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) | art. 1, c. 754,L. n. 160/2019 | 0,86% | 0 | 1,06% | 1,14% |
aree fabbricabili | art. 1, c. 754,L. n. 160/2019 | 0,86% | 0 | 1,06% | 1,14% |
terreni agricoli(se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) | art. 1, c. 752,L. n. 160/2019 | 0,76% | 0 | 1,06% | non previsto |
A decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021 (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).
QUALI SONO LE ESENZIONI IMU 2023?
Le ipotesi di esenzione dall’IMU [art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019] sono:
- immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]:
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Sono nuovamente assoggettati all’IMU, a decorrere dall’anno 2020, i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) che erano stati, invece, esentati a decorrere dall’anno 2014.
I fabbricati merce, tuttavia, saranno esenti dall’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022.
I comuni, inoltre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie:
- immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019];
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019].
I comuni hannno poi la possibilità di Assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari di anziani e disabiliti ricoverati (art. 1, comma 741, let. c, p. 6)
L’abitazione principale paga l’imu nel 2023?
Con la sentenza n. 209 del 2022, la Corte Costituzionale ha riscritto la disciplina dell’IMU per l’abitazione principale. Dopo aver rilevato il contrasto della disciplina vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione, la Corte ha proceduto a dichiarare l’illegittimità di tutte le norme che disciplinano l’applicazione dell’IMU all’abitazione principale e a “riscriverla” in maniera costituzionalmente orientata. In particolare, per la Corte Costituzionale il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell’IMU per l’abitazione principale in quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali.
Viene così risollevato il problema, già sorto in vigenza della normativa ICI, di che cosa si intenda per “dimora abituale”, di come sia possibile dimostrarla o di come sia possibile dimostrare il contrario, cioè l’utilizzo dell’immobile come “seconda casa” e non come abitazione principale. Al riguardo, la Corte fornisce ai Comuni alcuni spunti utili per riscontrare l’effettivo utilizzo dell’abitazione come “dimora abituale”, che saranno meglio precisati nella presente NOTA, dell’IFEL al fine di fornire possibili soluzioni di orientamento nei rapporti tra Comuni e contribuenti, con particolare riguardo sia alla gestione delle eventuali richieste di rimborso a valere sull’imposta assolta in autoliquidazione, nonché a seguito di ravvedimento operoso, e sia al caso degli avvisi di accertamento (divenuti definitivi o meno) e delle liti giudiziarie pendenti.
QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI IMU 2023?
Le principali ipotesi di agevolazione in materia di IMU riguardano le seguenti fattispecie:
- aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160 del 2019]Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
– esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
– su di esse persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020); - fabbricati di interesse storico o artistico [art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019]Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019] - Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
- abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
– il contratto di comodato sia registrato;
– il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. - abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019]Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.
IMU 2023 SCADENZE ?
Le due rate IMU scadono:
- il 16 giugno 2023* (versamento dell’acconto);
- il 16 dicembre 2023* (versamento del saldo).
* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.
E’ anche possibile versare, entro il 16 giugno 2023, l’intero importo in un’unica soluzione.
Disciplina dei versamenti a seguito dell’introduzione della nuova IMU dal 2020
- modalità di computo [art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019]
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
– il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
– Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. - rate di versamento [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019]L’IMU deve essere versata in due rate.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per l’anno 2020, la prima rata dell’imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020).
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019]. Per il solo anno 2020, le delibere utili per il calcolo del saldo dell’IMU possono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 31 gennaio 2021 [art. 1, comma 4-quinquies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020]; conseguentemente, fermo restando il versamento del saldo dovuto entro il 16 dicembre 2020, l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati al 31 gennaio 2021 e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021 (per maggiori chiarimenti sul punto si vedano le risposte di chiarimento pubblicate in data 7 dicembre 2020 [art. 1, commi 4-sexies e 4-septies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020].
È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
A decorrere dall’anno 2021, e in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali il comune può diversificare le aliquote (eventualmente, quindi, anche a partire da un anno d’imposta successivo al 2021), il versamento della seconda rata deve essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto informatizzato, che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, sul sito internet www.finanze.gov.it (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020) [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019]. In caso di discordanza tra tale prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevarrà quanto stabilito nel prospetto [art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019]. Prima dell’adozione del decreto in questione, in ogni caso, stante l’assenza del prospetto informatizzato, il versamento dovrà continuare ad essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dal testo della delibera. - modalità di versamento [art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019]
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
– modello F24;
– bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.
A seguito dell’adozione di apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all’art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA).
COSA SUCCEDE SE NON SI VERSA NEI TEMPI PREVISTI L’IMU 2023?
Chi non versa l’Imu dovuta nei tempi previsti o ne versi solo una parte, magari per un errore, può aderire al cosiddetto ravvedimento operoso. Per mettersi in regola, ovviamente, bisognerà pagare l’imposta dovuta per il tributo, gli interessi e le sanzioni.
A QUANTO AMMONTA LA SANZIONE PER IL RITARDO DI PAGAMENTO IMU 2023?
La sanzione è uguale a quella comminata in caso di omesso (o carente) pagamento di Irpef e Ires. Si applica la sanzione ordinaria del 30% ridotta al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni o ridotta all’1% – per ciascun giorno di ritardo – per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni. Chi pagherà con un ritardo di 7 giorni, quindi, dovrà pagare una sanzione ridotta del 7%.
Alle sanzioni ordinarie vanno applicate riduzioni a seconda del tipo di ravvedimento scelto e dei giorni passati dalla scadenza. Queste le formule di ravvedimento possibili:
- sprint, effettuato entro 14 giorni dall’omesso (o carente) versamento. In questo caso la sanzione da versare è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 dell’1%);
- breve, effettuato tra il 15° e il 30° giorno rispetto alla data ordinaria di scadenza. In questo caso la sanzione è pari all’1,5% (1/10 del 15%);
- medio, per i pagamenti effettuati tra il 30° e il 90° giorno dalla scadenza ordinaria. In questo caso la sanzione è pari all’1,67% (1/9 del 15%);
- lungo, per le regolarizzazioni avvenute entro il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la “multa” è pari al 3,75%, ossia 1/8 del 30%.
HO UN INQUILINO CHE HA UNO SFRATTO PER MOROSITA’ IN CORSO, DEVO PAGARE L’IMU 2023?
Nel decreto Sostegni bis del 2021 è prevista l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’Imu relativa all’immobile, concesso in locazione a uso abitativo, posseduto da persone che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021.
Stop alla Imu anche per le persone titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Sempre con il decreto Sostegni bis è stato deciso che questi contribuenti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’Imu relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Per ottenere il rimborso bisogna presentare un’istanza ad hoc a cui allegare la presentazione della dichiarazione Imu del 2021.
GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA PAGANO L’IMU 2023?
La legge di Bilancio 2021 dispone per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dai terremoti del 20 e del 29 maggio 2012, nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza l’esenzione dall’applicazione dell’Imu, prolungandola fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Una misura analoga è riservata ai fabbricati che, trovandosi nei comuni del Centro Italia, siano stati distrutti oppure sianon oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a causa degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia. Anche questi immobili sono esenti dall’applicazione dell’IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
ENTRAMBE LE MISURE PROROGATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022
DICHIARAZIONE IMU 2023 SCADENZA?
L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019].
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020 solo per i casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
SONO RESIDENTE ALL’ESTERO DEVO PAGARE L’IMU 2023 PER L’IMMOBILE CHE HO IN ITALIA?
La legge di Bilancio 2021 prevede che, dal 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel nostro Paese che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imu è dimezzata.
Per godere di questo beneficio, oltre a essere titolari di una pensione, è sufficiente non essere residenti in Italia. Non è richiesta l’iscrizione all’Aire, l’Anagrafe italiani residenti all’estero.
La Legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio 2022 ridefinisce la misura dell’agevolazione riconosciuta ai residenti all’estero, che in via temporanea e solo per il 2022 potranno versare l’IMU nella misura del 37,5%. Si assottiglia ancora di più l’importo dell’IMU addebitato ai pensionati residenti all’estero
Come si calcola l’IMU 2023?
Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari (beni merce e fabbricati rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU.
Come si calcola imu 2022
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
In particolare il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Giorni nel mese in capo al cedente | Giorni nel mese in capo all’acquirente | Soggetto passivo per intero mese |
15 | 16 | Acquirente |
15 | 15 | Acquirente |
14 | 14 | Acquirente |
L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto.
Come si paga l’acconto imu 2023 ?
Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato:
- utilizzando il modello unificato F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
- utilizzando l’apposito bollettino postale (da richiedere presso gli uffici postali)
- utilizzando altre modalità di versamento che verranno eventualmente messe a disposizione
Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate.
Codici tributo imu 2022 da utilizzare per il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno nel caso si opti per l’uso del modello F24:
Codice Comune:________
- 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze
- 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
- 3914: IMU terreni agricoli
- 3916: IMU aree fabbricabili
- 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
- 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille
- 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille
- 3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché non locati (sono compresi anche i fabbricati che appartengono al gruppo catastale D e rientrano nella definizione di bene merce)
Per i cittadini italiani residenti all’estero le modalità di versamento sono differenti a seconda che quanto dovuto sia a favore del Comune o dello Stato (quota per i soli fabbricati del gruppo catastale D, esclusi D/10).
- Se le somme sono destinate al Comune:
il versamento dovrà essere effettuato, entro i termini ordinari, con bonifico bancario utilizzando le coordinate
fornite dal Comune
Come causale del versamento devono essere indicati:
- il codice fiscale del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo come sopra indicati
- l’annualità di riferimento
- l’indicazione “acconto” o “saldo” nel caso di pagamento in due rate, l’indicazione “acconto e saldo” nel caso di pagamento in unica soluzione
- l’indicazione “ravvedimento” qualora il versamento eseguito riguardi la regolarizzazione di precedenti inadempimenti fiscali
- Se le somme sono destinate allo Stato:
il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore della Banca d’Italia utilizzando le seguenti coordinate
IT 02G0 1000 03245 348006108000
Codice BIC: BITAITRRENT
Anche nel caso di bonifico a favore dello Stato dovranno essere indicate le medesime causali sopra riportate per il bonifico a favore del Comune.
Sia per il bonifico a favore del Comune sia per l’eventuale bonifico a favore dello Stato, la copia delle operazioni di versamento dovrà essere inviata al Comune
Versamento minimo imu 2022
Occorre verificare il regolamento del Comune per verificare l’importo minimo da pagare
Verifica il regolamento del tuo comune direttamente sul sito ufficiale del Ministero
VALORE IMU 2023 ISEE
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un’attestazione che si ricava facendo dei calcoli, in base a dei parametri stabiliti e calcolati dall’INPS, derivanti dalla compilazione della DSU(Dichiarazione Sostitutiva Unica) che è il modello base da compilare per arrivare al valore da dichiarare per la richiesta di alcune prestazioni. Tra i vari moduli da compilare c’è quello relativo ai redditi immobiliari (quadro FC3) dove si dovranno andare ad inserire il valore dei singoli immobili posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente la dichiarazione, che siano fabbricati (compresa la prima casa) o terreni.
Il valore da inserire è quello ai fini IMU (ai fini IVIE se detenuto all’estero) e non l’importo pagato al momento dell’acquisto del bene.
Tale valore, di solito, è calcolabile partendo dalla rendita catastale moltiplicata per il tasso di rivalutazione e poi per il coefficiente assegnato all’immobile stesso; di norma viene effettuato direttamente dal CAF al momento della compilazione della DSU ma se si usano i calcolatori online biosgna procedere da sè (rendita catastale x 1,05 x coefficiente categoria catastale).
Riferimenti normativi
Per tutte le definizioni e le modalità applicative si rimanda: