Il presente calcolatore ha lo scopo di aiutare l’ente creditore ed il cittadino debitore nel calcolo degli oneri della riscossione a carico del debitore come disciplinati dal comma 803 dell’art. 1 della L. 160/2019
N.B. non serve per calcolare gli oneri di riscossioni dovuti ad ADER
Per avere il computo degli oneri selezionare l’entrata e inserire i dati riportati nell’avviso di accertamento esecutivo.
cosa sono gli oneri di riscossione?
La lettera a) del comma 803 dell’art. 1 della L. 160/2019 prevede che sia posta a carico del debitore “una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro”.
Tali oneri hanno natura retributiva, volendo remunerare l’attività esattoriale posta in essere in conseguenza del mancato spontaneo pagamento dell’obbligazione pubblicistica (tributaria o extra tributaria), ciò permette di comprendere come la quantificazione percentuale (3 % o 6% e comunque non oltre specifiche soglie massime) debba essere calcolata avendo riguardo all’importo complessivo (Imposta, Sanzioni ed interessi) contenuto nell’atto (Avviso di accertamento esecutivo o Ingiunzione fiscale) con la sola esclusione delle spese di notifica. Merita quindi di essere precisato, per le ipotesi di procedure concorsuali o di esecuzione forzata, come il credito per oneri della riscossione non possa in alcun modo essere considerato inerente al tributo (riscosso) e non può quindi essere assistito dal medesimo privilegio.
Tuttavia gli oneri della riscossione sono stati concepiti per essere applicati “principalmente” in funzione del peculiare meccanismo di un unico atto con la duplice funzione di atto di accertamento che poi diventa atto della riscossione coattiva, prevedendo la commisurazione degli stessi a decorrere dalla data di esecutività dell’atto (e quindi solo laddove l’avviso di accertamento diventi atto dell’ esecuzione) ed in ragione del protrarsi dell’inadempimento (entro il sessantesimo giorno o oltre dalla data di esecutività).
La mutazione genetica in titolo esecutivo dell’avviso di accertamento, e quindi la data di esecutività da cui conteggiare i diversi oneri, avviene allo spirare del termine per la proposizione del ricorso o per le entrate patrimoniali al decorso dei 60 giorni dalla notifica.
Avendo il legislatore lasciato come alternativo il sistema di riscossione a mezzo ruolo con il comma 784 ha poi previsto al comma 785 che “in caso di affidamento, da parte degli enti, dell’attività di riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792”. E proprio nel comma 792 alla lettera i) è disciplinata la norma di coordinamento delle previsioni riguardanti l’accertamento esecutivo rispetto alla riscossione tramite ruolo prevedendo che:
-all’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
-gli interessi di mora seguono quanto disposto dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Resta quindi confermata una diversa disciplina per l’addebito al soggetto moroso di interessi calcolati in misura diversa rispetto a quanto disciplinato dal comma 802 a norma del quale è prevista l’applicazione, come si vedrà di seguito, del tasso di interesse legale con possibile maggiorazione da parte degli enti fino a due punti percentuali e la diversa decorrenza che scatta dopo trenta giorni dalla data di esecutività dell’atto.