Nella bozza di dl semplificazioni fiscali presenti alcuni aspetti di interesse dei tributi locali, come il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021
ART. 3.
(Modifiche al calendario fiscale)
contenuto della pagina
7. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione
dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022
ART. 19.
(Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non
commerciali)
1. All’articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola
“Ministro” è sostituita dalla seguente “Ministero”.
ART. 20.
(Adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai nuovi scaglioni
dell’IRPEF)
1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) stabiliti dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di
approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione
dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione
della prima variazione utile.
2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale
all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al
secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo
comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’IRPEF si applica
sulla base dei nuovi scaglioni dell’IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune
nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.
ART. 21.
(Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente: «5-
quinques. Al fine di agevolare l’integrazione logistica dell’Agenzia delle entrate e
dell’Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni
immobiliari, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative
individuate per l’Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, a titolo gratuito, di immobili
demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici
appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli
enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall’Agenzia
delle entrate, nell’assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell’attuazione
delle previsioni dell’articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l’Agenzia del demanio considera
congiuntamente i fabbisogni espressi dall’Agenzia delle entrate stessa e dall’Agenzia delle
entrate-Riscossione.
ART. 32.
(Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel
Registro nazionale aiuti e proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno di
imposta 2021)
1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione
o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione
di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il
cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (IMU)
di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all’anno di
imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022