CGT2G Toscana – Sez. VI – Sentenza 437 del 11/5/2023
la contribuente invoca, per l’immobile di cui trattasi, l’esenzione di cui al testo attuale (introdotto dall’ art. 2del decreto-legge 31/8/2013, n. 102 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 ottobre 2013, n.124 ) dell’ articolo 13, comma 9 bis del decreto legge 6/12/2011, n. 201 : « sono esenti dall’impostamunicipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto chepermanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati » ; trattandosi di agevolazione è pacifico chesarebbe spettato alla contribuente di provare la ricorrenza delle condizioni agevolative
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