Tribunale di Firenze – Sez.II – Civile – Sentenza 2123 del 18/6/2025
L’obbligazione di pagamento del canone sorge ipso jure, per il solo fatto che un soggetto abbia chiesto di utilizzare il suolo pubblico (salva rinuncia tempestiva che nel caso di specie non è stata manifestata)... Pertanto, in applicazione della predetta norma regolamentare, ancorchè l’occupazione non si sia concretata, il concessionario è obbligato al pagamento del relativo canone – calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento – per tutta la durata prevista nel provvedimento autorizzativo e tale argomento supera anche la critica relativa alla sproporzionatezza della somma diffidata.
