Tribunale di Firenze - Sez. II - Sentenza 2123 del 16/6/2025 - Pertanto, in applicazione della predetta norma regolamentare, ancorchè l’occupazione non si sia concretata, il concessionario è obbligato al pagamento del relativo canone - calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento - per tutta la durata prevista nel provvedimento autorizzativo e tale argomento supera anche la critica relativa alla sproporzionatezza della somma diffidata.
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Basta la sola concessione a far scattare il CUP