Tribunale di Firenze – Sez. II – Sentenza 2123 del 16/6/2025
Pertanto, in applicazione della predetta norma regolamentare, ancorchè l’occupazione non si sia concretata, il concessionario è obbligato al pagamento del relativo canone – calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento – per tutta la durata prevista nel provvedimento autorizzativo e tale argomento supera anche la critica relativa alla sproporzionatezza della somma diffidata.
