CGT1G Taranto – Sez. III – Sentenza 333 del 14/4/2023
…L’area dei balconi e delle terrazze non è di per sé improduttiva di rifiuti, come in maniera apodittica sostiene il ricorrente. Costituisce, invero, fatto notorio che presso gli uni e le altre ( soprattutto se di apprezzabili estensioni, come è nel caso in esame) possano svolgersi varie attività umane da parte degli occupanti e che possa quindi aversi la presenza frequente di persone. E costituisce fatto altrettanto notorio che presso i balconi e le terrazze possano essere sistemate piante, fiori ecc…