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AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU: NULLO SE LA COPIA CARTACEA NOTIFICATA RISULTA PRIVA DELLA NECESSARIA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE

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L’avviso di accertamento IMU è nullo se sulla copia cartacea notificata al contribuente manca l’apposita attestazione di conformità all’originale ​​detenuto presso gli archivi informatici della p.a.: a stabilire tale importante principio ci ha pensato la Commissione tributaria provinciale di Foggia, a mezzo della pronuncia n. 166/05/21 del 12.02.2021.

TEMA DELLA VICENDA

E’ da diverso tempo – ormai – che i Comuni generano i propri atti impositivi (avvisi di accertamento/rettifica) in maniera digitalizzata, provvedendo – poi di seguito – a notificare al contribuente una mera stampa (copia cartacea) dell’originale informatico.

Tanto fanno – si badi bene – in aderenza a quanto previsto dall’art. 17, comma 2,D.P.C.M. del 13 novembre 2014 (Decreto di attuazione del C.A.D.), laddove è statuito che: “Tutte le pubbliche amministrazioni – (decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, id est dal 14.11.2014) sono tenute a formare l’originale dei propri documenti, compresi gli atti di natura provvedimentale con valenza esterna – si badi – esclusivamente, in modalità digitale, e, conseguentemente, a gestire l’intero ciclo di vita del documento, mediante l’ausilio di un software informatico che ne consente l’archiviazione e la conservazione”.

Stando a quanto prevede la disciplina appena citata, dunque, il provvedimento amministrativo in originale risulta essere, sempre, quello informatico, accompagnato da firma digitale che sostituisce, ad ogni effetto di legge, il documento in originale analogico (formato cartaceo), sottoscritto con firma autografa.

Ne deriva che al destinatario (contribuente) dell’avviso di accertamento viene notificato null’altro che una copia conforme dell’originale informatico, la quale deve contenere, a pena di nullità, l’attestazione ex art. 23 C.A.D., che al comma primo stabilisce: “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, HANNO LA STESSA EFFICACIA PROBATORIA DELL’ORIGINALE DA CUI SONO TRATTE SE LA LORO CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE in tutte le sue componenti È ATTESTATA DA UN PUBBLICO UFFICIALE a ciò autorizzato.”.

SENTENZA ESAMINATA

Con la sentenza n. 166/05/2021 – depositata il 12 febbraio 2021 – la Commissione tributaria provinciale di Foggia ha statuito che la mancanza di attestazione tra originale e copia dell’avviso di accertamento notificato non permette di verificare la conformità dell’atto cartaceo con quello digitale, con conseguente nullità”.

IL CASO

La questione sottoposta al vaglio dei Giudici pugliesi trae origine dall’impugnazione – da parte di una società – dell’avviso di accertamento emesso dal Comune di San Giovanni Rotondo, in relazione all’omesso versamento IMU per l’annualità 2013.

Nel dettaglio, la contribuente eccepiva – in via preliminare – l’illegittimità dell’atto ricevuto (in maniera cartacea) per violazione dell’art. 23, D. Lgs. n.  82/2005, ovvero, per la mancata apposizione sullo stesso dell’idonea quanto necessaria “attestazione di conformità” (all’originale informatico), rilasciata, oltretutto, da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

LA DECISIONE

La CTP di Foggia, chiamata ad esprimersi sulla legittimità dell’atto notificato alla ricorrente, ha ritenuto doversi accogliere l’eccezione preliminare sollevata dalla stessa, con conseguente e naturale assorbimento delle ulteriori doglianze avanzate nel ricorso.

Nel condividere appieno la tesi esposta dalla contribuente, i giudici provinciali hanno avuto modo di stabilire quanto segue:

  • la mancanza di attestazione di conformità della copia cartacea all’originale informatico può inficiare la validità dell’atto se espressamente disconosciuta dalla parte interessata.

In ogni caso, ricordano gli stessi:

  • la difformità tra l’atto notificato e l’originale rende nullo l’atto notificato perché l’attestazione di conformità all’originale è stabilita proprio per consentire al destinatario dell’atto di avere la certezza che il documento ricevuto sia uguale all’originale informatico elaborato dall’ufficio”.

Del resto – evidenzia infine la CTP:

  • è solo sulla copia che il destinatario fa affidamento ed è su di essa che deve fondare anche la propria difesaLa mancanza di attestazione tra originale e copia dell’avviso di accertamento notificato non permette di verificare la conformità dell’atto cartaceo con quello digitale, con conseguente nullità.”

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