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ARERA non ha competenza sugli impianti minimi per il TAR Lombardia che annulla in parte la delibera MTR-2

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Il TAR lombardia annulla la delibera ARERA 363/2021 del 3 agosto 2021, nonché dell’Allegato A alla medesima, recante il «Metodo tariffario rifiuti (MTR-2)  in relaizone alle disposizoni sugli impianti minimi

“non si rinviene alcuna disposizione legislativa che supporti la competenza di ARERA nell’individuazione di impianti di chiusura del ciclo ‘minimi’ tra gli impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia e discariche presenti sul territorio”.

D’altro canto se fosse competenza di ARERA la determinazione dei criteri di individuazione degli impianti “minimi” non avrebbe ragion d’essere la disposizione di cui all’art. 198 bis del Codice dell’ambiente e, in sua attuazione, la successiva disciplina – identica nella sostanza alle disposizioni di cui alla delibera n. 363/2021 – contenuta nel Programma nazionale di gestione dei rifiuti (cfr. paragrafo 9.6), che costituisce in realtà la corretta sedes materiae, date le competenze individuate dall’art. 198 bis del Codice dell’ambiente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

– accoglie il ricorso introduttivo ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati per la parte di interesse;

 

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